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Sentenza

Sentenza del 30/09/2019 n. 24253 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e respinto il ricorso contro l'avviso di rettifica relativo a dazi doganali dovuti per operazioni di importazione. I diciannove motivi riguardavano, principalmente, la prescrizione o decadenza del potere di accertamento, la tempestività della trasmissione della notitia criminis, la corretta applicazione della normativa doganale, la determinazione del valore delle merci, gli accrediti riconosciuti dagli esportatori, il cambio applicato, gli interessi e presunti vizi di motivazione o omessa pronuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto definitivamente accertato, in base alla precedente sentenza di cassazione con rinvio, che la notitia criminis relativa alle frodi comunitarie era stata iscritta nel 1995, entro il termine utile a prorogare la prescrizione, e che quindi la pretesa doganale non era prescritta. Il giudice del rinvio non poteva riesaminare tale accertamento. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati infondati o inammissibili, perché riferiti a valutazioni giuridiche, carenti di specificità, non adeguatamente documentati o diretti a contestare la valutazione delle prove. La società è stata condannata a rifondere all'Agenzia le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre al rimborso delle spese prenotate a debito, nonché al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 335 c.p.p.

    registro delle notizie di reato

    L'iscrizione tempestiva della notitia criminis relativa a frodi doganali può incidere sul decorso della prescrizione della pretesa tributaria, determinandone la proroga secondo la disciplina applicabile.

  • Artt. 384 e 392 c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto e agli accertamenti contenuti nella sentenza rescindente della Corte di cassazione, senza poter riesaminare questioni già definitivamente decise.

  • Art. 395 c.p.c. e art. 397, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'eventuale errore di fatto imputato a una sentenza della Corte di cassazione deve essere fatto valere mediante lo specifico rimedio della revocazione, non nel giudizio di rinvio.

  • Art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione contiene una statuizione implicita di rigetto della domanda o dell'eccezione, desumibile dal contenuto complessivo della motivazione.

  • Art. 2697 c.c.

    Chi contesta la quantificazione dei dazi o dei valori indicati dall'Amministrazione deve fornire prova concreta e specifica di importi o elementi alternativi idonei a contrastarla.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 36 e 61

    La sentenza tributaria deve esporre le ragioni della decisione in modo percepibile; una motivazione sintetica non è apparente se consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.

  • Art. 84 del T.U. n. 43 del 1973 e D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11

    Le disposizioni disciplinano i termini e le modalità dell'accertamento e della revisione dei dazi doganali, da coordinare con le norme europee applicabili ratione temporis.

  • Regolamento CEE n. 1697/1979, artt. 2 e 3

    La ripresa dei dazi non corrisposti deve rispettare i presupposti e i termini previsti dalla disciplina unionale vigente all'epoca delle importazioni.

  • Regolamento CEE n. 2913/1992, artt. 217 e 221

    L'Amministrazione deve procedere alla contabilizzazione dei dazi quando dispone degli elementi necessari e comunicare la relativa obbligazione nel rispetto dei termini previsti dal codice doganale.

  • Art. 86 T.U.L.D., con rinvio all'art. 79 T.U.L.D., come modificato dalla legge n. 449 del 1997

    Gli interessi sui dazi doganali seguono la speciale disciplina doganale applicabile, e non necessariamente quella generale prevista dal codice civile.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è tenuto al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rinvio il giudice deve rispettare rigorosamente gli accertamenti di fatto e i principi di diritto già stabiliti dalla Corte di cassazione; non può riaprire questioni definitivamente decise, anche se una parte sostiene che la precedente decisione fosse errata.
  • Quando si contesta la prescrizione o la decadenza di una pretesa doganale, il contribuente deve allegare e provare date e circostanze precise da cui calcolare il termine; contestazioni generiche o non documentate possono essere dichiarate inammissibili.
  • Nel ricorso per cassazione non è sufficiente denunciare genericamente un errore nella valutazione delle prove o nella quantificazione del tributo: occorre indicare specificamente gli atti, i documenti e i fatti decisivi trascurati dal giudice.
  • La denuncia di omessa pronuncia o motivazione non è accolta se dalla sentenza emerge, anche implicitamente, che il giudice ha respinto la questione sulla base delle ragioni complessive della decisione.
  • Le contestazioni sulla normativa applicabile ratione temporis richiedono la riproduzione o l'indicazione precisa dell'atto impositivo e delle disposizioni concretamente applicate; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.
  • Gli interessi relativi a obbligazioni doganali possono essere regolati da una disciplina speciale; prima di applicare le regole civilistiche generali occorre verificare la normativa doganale vigente per il periodo interessato.
  • La notifica dell'impugnazione presso un ufficio diverso dal domicilio eletto può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario, anche se effettuata al solo fine di eccepire la nullità, purché l'atto sia stato effettivamente ricevuto.

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