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Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Catania, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601425

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera di indizione e avviso pubblico urgente, per soli titoli, per una nuova graduatoria destinata al conferimento di incarichi a tempo determinato di operatore socio-sanitario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la delibera e l’avviso pubblico urgente sostenendo, in sede cautelare, che la nuova procedura avrebbe pregiudicato il loro diritto a essere convocati per l’assunzione, poiché risultavano collocati in posizione ritenuta utile nella precedente graduatoria approvata dall’ASP. Hanno dedotto un danno grave e irreparabile, rappresentato dalla perdita della possibilità di assunzione entro dicembre 2026, e hanno proposto in subordine una domanda di risarcimento dei danni da ritardata assunzione. L’ASP ha eccepito una questione preliminare, la cui delibazione è stata rinviata alla fase di merito, e ha sostenuto che la graduatoria vigente sarebbe stata utilizzata fino alla scadenza per tutte le esigenze di personale OSS a tempo determinato, mentre la nuova graduatoria sarebbe stata utilizzata soltanto successivamente, anche per assicurare la continuità del reclutamento dopo la scadenza della graduatoria attuale.

La decisione

In sede di sommaria delibazione cautelare, il TAR ha ritenuto che il ricorso non presentasse apprezzabili profili di fondatezza, valorizzando le dichiarazioni dell’ASP secondo cui la graduatoria vigente sarebbe stata utilizzata fino alla propria scadenza e la nuova graduatoria, ancora da formare, soltanto in seguito. Il giudice ha rinviato alla sede di merito l’esame dell’eccezione processuale sollevata dall’ASP. Ha inoltre escluso il periculum in mora, rilevando che i danni prospettati erano essenzialmente economici e che i ricorrenti non ne avevano specificato l’irreparabilità; tale valutazione è stata ritenuta coerente anche con la proposizione della domanda risarcitoria. La domanda cautelare è stata pertanto rigettata. Le spese della fase cautelare sono state rinviate alla decisione definitiva, anche in considerazione della possibile emanazione di ulteriori atti nelle more del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha escluso sia un apprezzabile fumus boni iuris sia il danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’indizione di una nuova procedura selettiva non integra di per sé un pregiudizio attuale alla posizione dei candidati collocati in una graduatoria ancora vigente quando l’amministrazione dichiari che continuerà a utilizzare la graduatoria precedente fino alla sua scadenza e che la nuova graduatoria sarà impiegata successivamente.
  • La prospettazione di un danno essenzialmente economico, senza specifica dimostrazione della sua irreparabilità, non è sufficiente a integrare il periculum in mora richiesto per la concessione della tutela cautelare.
  • La proposizione contestuale di una domanda risarcitoria può costituire un elemento coerente con la natura economica del pregiudizio allegato, ma non esonera il ricorrente dall’onere di dimostrarne la gravità e l’irreparabilità ai fini cautelari.
  • Quando l’amministrazione rappresenta che l’atto impugnato non sarà utilizzato in modo da eludere la vigenza della graduatoria precedente, tale dichiarazione può incidere negativamente sia sulla valutazione sommaria della fondatezza della domanda cautelare sia sulla configurabilità di un danno immediato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiSanitàPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieGraduatorie e scorrimento
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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