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Legge

L.R. Umbria 5/2002

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. Legge finanziaria 2002".

Normativa regionaleL.R. Umbria 5/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Legge finanziaria 2002 della Regione Umbria: definisce il quadro finanziario 2002-2004, fissa i limiti al ricorso al mercato, disciplina alcune agevolazioni tributarie regionali, finanzia interventi e fondi specifici e regola fondi speciali, residui e copertura. Le misure valgono nel triennio indicato; alcune agevolazioni decorrono dal 1° gennaio 2002 (una disciplina sulle concessioni regionali è poi rideterminata dal 1° gennaio 2008).

Legge finanziaria regionale Umbria 2002

Legge finanziaria regionale Umbria 2002

La legge definisce il quadro finanziario della Regione Umbria per il triennio 2002-2004 e reca disposizioni di natura fiscale, di spesa e di programmazione. Interviene su tributi regionali, finanziamenti a enti e programmi, fondi speciali e regole di bilancio applicabili nel solo ambito regionale umbro.

Quadro finanziario e limiti al ricorso al mercato

La Regione fissa, per ciascun anno del triennio 2002-2004, il quadro di riferimento finanziario coerente con il Documento annuale di programmazione e con la programmazione economico-finanziaria regionale. Per il pareggio del bilancio preventivo è stabilito il limite massimo di ricorso al mercato finanziario per mutui e prestiti:

  • 37.175.500,00 euro per il 2002;
  • 36.542.800,00 euro per il 2003;
  • 37.175.500,00 euro per il 2004. Tali importi sono al netto delle operazioni di rimborso anticipato o ristrutturazione di passività preesistenti.

Misure tributarie regionali

Dal 1° gennaio 2002 sono previste esenzioni e non applicazioni di tributi regionali. In particolare, sono esentati dalla tassa automobilistica regionale i veicoli di proprietà di soggetti con sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, limitatamente a quelli operanti nei settori protezione civile e salvaguardia ambientale nell’ambito della protezione civile.

Sempre dal 1° gennaio 2002 non si applicano le tasse sulle concessioni regionali per alcune voci della tariffa di cui al d.lgs. n. 230/1991, indicate nell’allegato A.

La disciplina viene poi ridefinita: dal 1° gennaio 2008 le tasse sulle concessioni regionali non si applicano, in via generale, agli atti e provvedimenti adottati dalla Regione nell’esercizio delle proprie funzioni o dagli enti cui tali funzioni sono conferite, salvo alcune eccezioni riferite a specifiche voci in materia di caccia, pesca e agricoltura che restano soggette al tributo.

Spese e finanziamenti settoriali

La legge vincola e destina risorse a specifici interventi e soggetti regionali. È previsto che una quota del finanziamento di cui alla l.r. n. 35/1994, pari a 206.500,00 euro, sia destinata all’incremento del fondo consortile della Società di gestione del Parco tecnologico agroalimentare dell’Umbria (Società TRE A a r.l.).

Per gli oneri contributivi relativi all’assicurazione degli apprendisti artigiani la Regione destina 432.790,88 euro annui, con rapporti regolati da apposita convenzione con INAIL e INPS, subordinatamente al versamento del saldo da parte dello Stato.

Sono inoltre finanziate le spese di funzionamento e attività istituzionale degli enti dipendenti regionali e il concorso regionale al Fondo per il sostegno finanziario all’accesso alle abitazioni in locazione di cui alla l. n. 431/1998, con 1.033.000,00 euro.

Programmi comunitari e interventi per lo sviluppo

Per il finanziamento dei programmi e progetti ammessi o ammissibili al cofinanziamento comunitario sono accantonate somme specifiche per il triennio:

  • 7.137.443,54 euro per il 2002;
  • 6.607.846,00 euro per il 2003;
  • 7.678.689,00 euro per il 2004.

Fondi speciali, spese pluriennali e limiti di impegno

Gli importi dei fondi speciali destinati alla copertura di nuovi provvedimenti legislativi da approvare nel triennio 2002-2004 restano determinati nelle tabelle A e B. Le dotazioni per leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria sono indicate nella tabella C.

Per le leggi di spesa a carattere pluriennale, gli importi da iscrivere in bilancio per il triennio sono definiti nella tabella D; nel 2002 l’assunzione di impegni di spesa a carico di esercizi futuri è consentita entro i limiti massimi di impegnabilità indicati in tabella, comprensivi degli impegni già assunti negli esercizi precedenti.

Gestione dei residui e copertura finanziaria

È disposta la conservazione in bilancio, fino a totale estinzione, dei residui relativi a spese con specifico vincolo di destinazione imposto dai soggetti erogatori dei trasferimenti. L’onere delle autorizzazioni di spesa per il 2002 è coperto dal bilancio annuale 2002, mentre per il 2003 e il 2004 dalla previsione pluriennale 2002-2004.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Le disposizioni finanziarie e di spesa hanno portata limitata al triennio 2002-2004 o, per singole misure tributarie, alle decorrenze specificamente indicate. La disciplina sulle tasse sulle concessioni regionali è successivamente modificata con decorrenza dal 1° gennaio 2008.

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