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Legge

L.R. Umbria 9/2002

"Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. "

Normativa regionaleL.R. Umbria 9/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Umbria localizzazione, costruzione, modifica e risanamento degli impianti che generano campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nel rispetto della legge statale n. 36/2001. Definisce aree sensibili, riparto di competenze tra Regione, province, comuni, ARPA e USL, catasto regionale, sanzioni e norme finanziarie/transitorie. Alcune disposizioni transitorie e finanziarie sono riferite ai primi anni di vigenza.

Tutela sanitaria e ambientale dall'esposizione ai campi elettromagnetici

Tutela sanitaria e ambientale dall’esposizione ai campi elettromagnetici in Umbria

La legge regionale disciplina la protezione della popolazione, dell’ambiente e del paesaggio dall’esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel territorio dell’Umbria, in coerenza con la legge statale n. 36/2001 e con il principio di precauzione. La disciplina si concentra soprattutto sulla localizzazione degli impianti, sulle autorizzazioni, sul risanamento e sui controlli.

Finalità e criteri generali

La Regione persegue obiettivi di tutela sanitaria e ambientale regolando:

  • localizzazione degli impianti;
  • costruzione e modifica;
  • risanamento degli impianti esistenti.

La legge richiama inoltre la necessità di assicurare la diffusione dei dati ambientali e di considerare, nella pianificazione, la tutela del paesaggio e dell’ambiente.

Aree sensibili e tutela di particolari contesti territoriali

Sono previste le cosiddette aree sensibili, ossia parti del territorio in cui valgono regole più rigorose. In tali aree:

  • devono essere rispettati gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale;
  • i comuni possono imporre modifiche, adeguamenti o la delocalizzazione di elettrodotti oltre 20 kV e di impianti radioelettrici, anche già esistenti, per massimizzare la tutela ambientale.

Le aree sensibili sono individuate con riferimento a:

  • zone ad alta densità abitativa;
  • aree con strutture assistenziali, sanitarie o educative.

I comuni, d’intesa con le province, devono perimetrarle entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Inoltre, i comuni possono individuare beni culturali e ambientali tutelati, o comunque protetti dalla pianificazione territoriale e urbanistica, nei quali l’installazione degli impianti può essere vietata.

Accesso ai dati ambientali

Regione, province, comuni, USL e ARPA devono garantire a chiunque:

  • l’accesso ai dati ambientali relativi all’esposizione ai campi elettromagnetici;
  • la più ampia diffusione di tali dati.

Riparto delle competenze

Competenze della Regione

La Giunta regionale, mediante regolamento da adottare entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, definisce:

  • modalità e standard per la presentazione dei piani di rete e dei programmi di sviluppo da parte dei gestori;
  • modalità e tempi per il rilascio delle autorizzazioni, coordinandole con i procedimenti urbanistico-edilizi;
  • criteri per i piani di risanamento degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
  • criteri e standard per il catasto regionale degli elettrodotti e degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
  • criteri e modalità di informazione ed educazione della popolazione;
  • casi di sottoposizione a valutazione di impatto ambientale degli impianti disciplinati.

La Giunta propone inoltre al Ministero dell’ambiente il piano di risanamento degli elettrodotti oltre 150 kV in caso di inerzia o inadempienza dei gestori.

Competenze delle province

Alle province sono attribuite, oltre alle funzioni già previste dalla normativa regionale generale:

  • approvazione dei piani di risanamento degli elettrodotti fino a 150 kV, anche se i gestori non formulano proposte;
  • definizione dei tracciati degli elettrodotti fino a 150 kV e delle relative fasce di rispetto;
  • controllo e vigilanza sulle funzioni trasferite.

Competenze dei comuni

Ai comuni spettano:

  • rilascio delle autorizzazioni per installazione e modifica di impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
  • individuazione delle aree sensibili, d’intesa con la provincia;
  • approvazione dei piani di risanamento relativi a tali impianti;
  • individuazione dei siti di installazione, nel rispetto dei piani di rete e dei programmi di sviluppo e fatte salve le competenze statali e delle autorità indipendenti;
  • controllo e vigilanza sulle funzioni loro attribuite.

Competenze dell’ARPA

L’ARPA svolge un ruolo tecnico-operativo centrale e deve:

  • fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione;
  • esprimere pareri tecnico-scientifici a province e comuni nei procedimenti autorizzativi e sui piani di risanamento;
  • svolgere vigilanza ambientale e controlli tecnici, anche su segnalazione di enti pubblici, USL e cittadini;
  • istituire e aggiornare il catasto regionale in coordinamento con il SITER.

Regione ed enti locali si avvalgono dell’ARPA per gli adempimenti connessi alla disciplina statale e regionale.

Competenze delle USL

Le unità sanitarie locali svolgono:

  • attività di prevenzione e vigilanza per la tutela della salute di popolazione e lavoratori;
  • attività di approfondimento scientifico sugli effetti dell’elettromagnetismo;
  • attività di informazione ed educazione sanitaria della popolazione.

Comitato tecnico scientifico

È istituito presso la direzione regionale competente un Comitato tecnico scientifico con funzioni consultive per l’amministrazione regionale. Ne fanno parte rappresentanti della struttura regionale competente, della sanità, dell’ARPA, del CORECOM, di associazioni nazionali del settore e dell’ISPESL, oltre a due esperti designati dalla Giunta.

Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e il suo funzionamento è disciplinato da regolamento interno.

Catasto regionale delle sorgenti fisse

È istituito presso l’ARPA il catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, gestito in coordinamento con il SITER.

Per l’aggiornamento del catasto, i gestori e i concessionari devono comunicare all’ARPA entro 30 giorni:

  • l’attivazione di nuovi impianti;
  • ogni variazione quantitativa o qualitativa degli impianti esistenti.

Valutazione di impatto ambientale e verifiche

Gli impianti di telefonia mobile sono assoggettati alla verifica o alla valutazione di impatto ambientale nei casi previsti dalla disciplina richiamata e dal regolamento regionale. Gli elettrodotti con tensione nominale superiore a 100 kV sono sottoposti alle procedure previste dalla legge regionale sulla VIA.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge statale sono irrogate sulla base degli accertamenti dell’ARPA dalle autorità competenti individuate dai decreti ministeriali richiamati dalla normativa statale; se tali autorità non sono individuate, si applica la procedura sanzionatoria regionale.

Le sanzioni di sospensione e revoca sono applicate da province e comuni secondo le rispettive competenze. Nella determinazione della sanzione va considerata la natura della violazione e il grado di lesione alla salute e all’ambiente.

Norme finanziarie e transitorie

Per l’esercizio 2001 gli oneri per alcune funzioni istituzionali sono coperti con specifici stanziamenti di bilancio; per gli anni successivi la spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale.

È prevista una disciplina transitoria da definire con norme regolamentari entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, in attesa dei decreti statali previsti dalla legge n. 36/2001.

Abrogazioni

Sono abrogati specifici articoli e un comma della legge regionale Umbria n. 27/2000.

Ambito temporale e attualità della disciplina

La legge ha carattere generale ma contiene anche disposizioni fortemente legate alla fase iniziale di attuazione, come i termini di 120 giorni, il riferimento al bilancio 2001 e la disciplina transitoria in attesa dei decreti statali. Queste parti hanno oggi rilevanza soprattutto storica o ricostruttiva; la disciplina sostanziale su autorizzazioni, aree sensibili, controlli, catasto e sanzioni resta invece di interesse applicativo nel territorio regionale.

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