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Legge

L.R. Umbria 7/2002

"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 17.5.1994, n.14 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio."

Normativa regionaleL.R. Umbria 7/2002Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la L.R. Umbria n. 14/1994 su pianificazione faunistico-venatoria, aree vietate o a regolamento specifico, istituti venatori, addestramento cani, tesserino, abilitazione, vigilanza e sanzioni. Contiene anche norme transitorie fino al 31 dicembre 2002 e proroghe puntuali per autorizzazioni in scadenza nel 2001.

Modifiche alla disciplina venatoria regionale umbra

Modifiche alla disciplina venatoria regionale umbra

La legge interviene sulla L.R. Umbria 17 maggio 1994, n. 14, aggiornando criteri di pianificazione faunistico-venatoria, istituti di protezione e gestione della caccia, autorizzazioni, controlli e regime sanzionatorio. La disciplina opera nel territorio della Regione Umbria.

Pianificazione faunistico-venatoria e quote di territorio protette

La Regione integra i criteri del Piano faunistico venatorio regionale, prevedendo che esso individui:

  • i criteri per delimitare le zone in cui l’esercizio venatorio è comunque vietato, da includere nella quota di territorio destinata a protezione della fauna;
  • i criteri per la disciplina della caccia nelle aree a regolamento specifico;
  • il passaggio del piano da cadenza triennale a quinquennale.

I Piani faunistico-venatori provinciali devono inserire, nella quota di territorio destinata a protezione, le zone in cui è comunque vietata la caccia, garantendo comunque che la quota destinata alla caccia programmata non sia inferiore al 60% della superficie agrosilvopastorale provinciale.

Aree contigue, aree a regolamento specifico e vincoli territoriali

Nelle aree contigue a parchi naturali la caccia è svolta nella forma della caccia controllata, riservata ai cacciatori con residenza venatoria nell’A.T.C. interessato.

Le Province disciplinano l’esercizio venatorio nelle aree a regolamento specifico ricadenti nelle superfici delle foreste demaniali destinate anche a fini faunistico-venatori.

È inoltre stabilito che oasi di protezione, parchi, aree naturali protette, zone di foreste demaniali in cui è vietata la caccia, zone di ripopolamento e cattura, centri di riproduzione, aziende faunistico-venatorie, aziende agrituristico-venatorie, zone permanenti di addestramento cani e allevamenti di fauna selvatica oltre 5.000 mq non possono essere contigui e devono distare almeno 500 metri.

Aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e centri di riproduzione

Le Province possono rilasciare concessioni per aziende faunistico-venatorie e agrituristico-venatorie, previo parere dell’Istituto nazionale per la fauna selvatica e secondo il regolamento regionale.

Sono fissati i seguenti limiti:

  • azienda faunistico-venatoria: superficie non inferiore a 300 ettari;
  • azienda agrituristico-venatoria: superficie non inferiore a 100 ettari e non superiore a 500 ettari;
  • complessivamente, aziende faunistico-venatorie, agrituristico-venatorie e centri privati di riproduzione non possono superare il 13% della superficie agrosilvopastorale regionale, con il limite previsto dall’art. 17;
  • alle aziende agrituristico-venatorie è destinato fino al 4% della superficie agrosilvopastorale regionale.

Le Province possono applicare tali limiti ai territori di uno o più comuni.

Per le aziende già istituite prima del 31 dicembre 2000 non si applicano i nuovi limiti di superficie né i limiti di superficie boscata del Piano faunistico venatorio regionale.

Appostamenti, chiusura del fondo e recupero della selvaggina

Sono ridefinite le regole sugli appostamenti temporanei di caccia, che devono essere costruiti con materiale vegetale o sintetico, anche se legati o ancorati, purché rimovibili.

La distanza minima è fissata in:

  • 100 metri dai confini degli ambiti territoriali di caccia e da altro appostamento temporaneo;
  • 200 metri da altro appostamento fisso.

La distanza dagli appostamenti fissi non si applica se il titolare o gli autorizzati non sono presenti.

Durante la caccia da appostamento fisso o temporaneo è consentito al titolare e agli autorizzati recuperare selvaggina abbattuta o ferita entro 50 metri dall’appostamento, anche con il fucile carico.

Per i fondi chiusi, è precisato che la chiusura effettiva può essere realizzata con rete metallica, recinzione con almeno cinque ordini di filo spinato e fili diagonali incrociati di altezza non inferiore a 1,20 metri, oppure con corsi o specchi d’acqua perenni aventi letto profondo almeno 1,50 metri e largo almeno 3 metri.

Addestramento e allenamento cani

Le Province istituiscono zone per l’addestramento e l’allenamento dei cani e per le gare cinofile, di norma in aree di scarso interesse faunistico e su terreni non intensivamente coltivati. In tali zone è vietata la caccia ed è consentito solo l’abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente a specie cacciabili.

La classificazione delle zone, i limiti di superficie, i periodi e le modalità di funzionamento sono disciplinati da norme regolamentari provinciali.

Tesserino venatorio, abilitazione e commissioni

Il tesserino venatorio regionale è rilasciato dalla Regione tramite la Provincia di residenza, che può avvalersi delle associazioni venatorie. La Provincia disciplina le modalità di rilascio.

Il tesserino deve essere compilato indelebilmente, indicando la giornata di caccia al momento dell’inizio dell’attività venatoria; i capi abbattuti sono annotati secondo le regole del calendario venatorio. Per ottenere il nuovo tesserino, il richiedente deve riconsegnare quello dell’anno precedente.

Per l’abilitazione all’esercizio venatorio il candidato deve superare un esame su legislazione venatoria, zoologia applicata, tutela della natura, armi da caccia, protezione civile/pronto soccorso/antincendio e tecniche di produzione della selvaggina. Le Province definiscono programmi, prove, commissioni, composizione, durata e modalità di funzionamento; l’esame si svolge presso la Provincia di residenza e l’attestato è rilasciato previa verifica del pagamento della tassa regionale.

Vigilanza volontaria e comitati degli ATC

Le Province promuovono annualmente corsi di preparazione e aggiornamento per gli agenti di vigilanza volontari.

I comitati degli ambiti territoriali di caccia organizzano forme di collaborazione dei cacciatori iscritti, comunicandolo alla Provincia; la partecipazione economica è definita d’intesa tra le Province, sentiti i comitati di gestione degli A.T.C. Le Province verificano la coerenza degli interventi dei comitati con il Piano faunistico venatorio regionale e con i piani provinciali, secondo il regolamento regionale.

Calendario, giornate di caccia e forme di esercizio

Per i cacciatori che hanno scelto la caccia da appostamento fisso è consentita la caccia da appostamento temporaneo o vagante alla selvaggina migratoria per un massimo di 10 giornate nell’intera stagione venatoria.

Il periodo di caccia alle specie interessate può essere chiuso alla data prevista dal comma 1 dell’art. 18 della legge statale n. 157/1992 quando sia applicato il provvedimento di limitazione di cui al comma 2 del medesimo articolo.

Interventi di controllo faunistico

Nel territorio destinato alla gestione programmata della caccia e nelle zone vietate alla caccia, le Province possono attuare, per motivate ragioni, gli interventi previsti dall’art. 19, comma 2, della legge n. 157/1992 in qualunque periodo dell’anno, autorizzando nominativamente persone ulteriori rispetto ai soggetti previsti dalla legge statale.

Regime sanzionatorio

La legge riformula in modo esteso le sanzioni amministrative per molte violazioni della disciplina venatoria regionale, tra cui, a titolo esemplificativo:

  • caccia senza licenza o senza tesserino;
  • caccia in violazione di distanze, divieti, carniere, giornate consentite o forme di esercizio;
  • uso o detenzione illecita di reti, trappole, richiami vivi, fauna selvatica, armi cariche o non correttamente custodite;
  • violazioni nella caccia al cinghiale in battuta e negli obblighi del capobattuta;
  • irregolarità nell’addestramento cani, nelle immissioni di fauna e nella manomissione della tabellazione.

Sono previsti anche sequestro e confisca di armi, fauna, reti, trappole e richiami nei casi indicati, nonché sospensione del tesserino venatorio e cancellazione dalla squadra del cinghiale in caso di gravi o ripetute violazioni.

I proventi delle sanzioni sono versati alla Tesoreria provinciale e destinati annualmente a opere di tutela ambientale e sviluppo del patrimonio faunistico regionale.

Abrogazioni e disposizioni transitorie

Sono abrogati la L.R. 11 gennaio 1979, n. 2, la L.R. 3 agosto 1984, n. 33, il Regolamento regionale 23 marzo 1995, n. 16 e una disposizione della L.R. 16 luglio 1999, n. 22.

Le principali norme transitorie prevedono che:

  • le regole sui nuovi spazi minimi tra istituti venatori non si applicano agli ambiti esistenti al 31 dicembre 2000 e ad alcuni allevamenti finanziati con il DOCUP 1994/99, se già completati alla data di entrata in vigore;
  • gli ambiti territoriali non possono essere istituiti a meno di 500 metri dai fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore;
  • le autorizzazioni alla guardia venatoria volontaria in scadenza nel 2001 sono prorogabili, su domanda, fino al 31 dicembre 2002;
  • il regolamento regionale n. 16/1995 resta efficace fino all’adozione dei regolamenti provinciali per le zone addestramento cani;
  • in attesa dell’adeguamento dei piani faunistici, le Province possono adottare provvedimenti su rinnovo o rilascio di autorizzazioni per evitare contrasto con la nuova disciplina.

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