L.R. Umbria 3/2002
"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18/11/98, n.37 - Norme in materia di trasporto pubblico locale in attuazione del Decreto legislativo 19/11/1997, n.422 ".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Umbria 37/1998 sul trasporto pubblico locale, ridefinendo ambiti e servizi, programmazione, affidamenti, contratti e controlli. Introduce l’Osservatorio della mobilità, il Comitato di monitoraggio e regole su servizi minimi, subaffidamenti e carburanti a basso impatto. Disposizioni strutturali, senza termine finale di efficacia, ma in parte ormai superate da normativa successiva.
Riforma della disciplina umbra del trasporto pubblico locale
Riforma della disciplina del trasporto pubblico locale in Umbria
La legge regionale interviene in modo organico sulla l.r. 18 novembre 1998, n. 37, aggiornandone i principi, la pianificazione, l’organizzazione dei servizi e le regole di affidamento. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio della Regione Umbria e incide su programmazione, contratti di servizio, controlli e strutture di supporto.
Principi generali e obiettivi della mobilità
Il provvedimento rafforza gli obiettivi programmatici regionali in materia di trasporto pubblico locale, precisando che l’organizzazione dei servizi deve:
- garantire accessibilità anche allo spazio rurale, con condizioni di servizio identiche;
- perseguire la salvaguardia dell’ambiente e della qualità della vita;
- promuovere misure di riduzione dei gas serra e dell’inquinamento acustico;
- favorire la progressiva conversione da un modello centrato sul veicolo privato a motore;
- sostenere lo sviluppo del trasporto locale anche tramite l’associazionismo nel settore.
Servizi ferroviari e affidamento della gestione
Per i servizi ferroviari la Regione può promuovere, per assicurare la gestione unitaria, la costituzione di una società a compartecipazione pubblico-privata. Dopo il periodo transitorio previsto dal d.lgs. 422/1997, la gestione deve essere affidata mediante procedure concorsuali sulla base di contratti di servizio.
La legge chiarisce inoltre che i servizi interferenti con quelli ferroviari sono quelli analoghi per orari di partenza, percorsi e fermate, fermo restando l’obiettivo del riequilibrio intermodale a favore del ferro.
Classificazione dei servizi e ambiti territoriali
La disciplina ridefinisce le categorie dei servizi di TPL in due sole tipologie:
- servizi urbani;
- servizi extraurbani.
Sono urbani i servizi svolti nell’ambito urbano del comune e quelli che collegano il centro urbano con lo scalo ferroviario o l’aeroporto, anche se situati in comuni limitrofi, oppure con altre origini e destinazioni interne al territorio comunale.
Sono extraurbani i collegamenti continuativi tra due o più comuni, oppure tra i comuni e il capoluogo di provincia.
La legge riformula anche gli ambiti di traffico:
- l’ambito regionale è l’unità territoriale entro cui si attuano i servizi che collegano il territorio delle province;
- l’ambito interregionale comprende i servizi verso le regioni limitrofe;
- l’ambito provinciale è l’unità territoriale entro cui si attuano i servizi extraurbani;
- l’ambito comunale coincide con l’unità territoriale del servizio urbano.
Ai fini della programmazione e delle procedure di affidamento, gli ambiti di traffico sono quelli individuati dalla l.r. 44/1979.
Pianificazione regionale, di bacino e comunale
Il piano regionale dei trasporti viene rafforzato come strumento centrale di indirizzo e coordinamento. La sua validità è decennale, con possibilità di aggiornamenti periodici. Tra i contenuti essenziali figurano:
- indirizzi per i piani di bacino, per i piani urbani della mobilità e per i programmi triennali;
- criteri per individuare i servizi minimi;
- criteri per la programmazione dei servizi;
- misure per la crescita professionale e organizzativa degli enti locali nel governo dei servizi.
I piani di bacino:
- hanno validità di sei anni;
- possono essere aggiornati annualmente;
- privilegiano l’integrazione tra modi di trasporto a minor impatto ambientale;
- possono individuare servizi aggiuntivi rispetto ai servizi minimi.
Le province possono promuovere intese tra comuni obbligati al piano urbano del traffico e comuni limitrofi, anche di province diverse, nel rispetto delle procedure regionali.
I comuni adottano i piani urbani della mobilità, che integrano i piani urbani del traffico e individuano interventi per favorire il TPL; tali piani devono essere coerenti anche con il piano generale dei trasporti e con il piano regionale dei trasporti.
Programmi triennali e servizi minimi
Gli enti locali concedenti approvano i programmi triennali dei servizi di competenza, sentite le organizzazioni sindacali, le associazioni delle imprese di trasporto e dei consumatori. I programmi devono tener conto di:
- atti di programmazione regionale;
- miglioramento dei servizi storici;
- standard di qualità e quantità coerenti con la mobilità sostenibile;
- risorse regionali destinate a compensare gli obblighi di servizio pubblico;
- integrazioni funzionali, tariffarie e organizzative;
- soluzioni a minore impatto ambientale, specie in area urbana;
- parametri territoriali e demografici.
La Regione assume l’onere finanziario dei servizi individuati nell’atto di indirizzo triennale sui servizi minimi e garantisce l’erogazione delle risorse nei modi e nei tempi previsti dal contratto; i servizi aggiuntivi restano a carico degli enti locali.
La Giunta regionale approva ogni tre anni un atto di indirizzo generale che definisce il livello dei servizi minimi, qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare la domanda di mobilità, con oneri a carico del bilancio regionale.
Investimenti e beni strumentali
La legge estende gli investimenti finanziabili includendo anche interventi mirati alla prevenzione dell’inquinamento mediante l’uso di biodiesel o comunque di carburanti puri, in miscela con additivi o riformulati a basso impatto.
Per i beni strumentali finanziati dalla Regione:
- autobus e impianti restano vincolati alla destinazione d’uso per dieci anni;
- i beni immobili funzionali al servizio restano vincolati per venti anni.
Se il precedente gestore non cede tali beni al nuovo aggiudicatario, deve restituire alla Regione la quota di contributi proporzionale al periodo di mancato utilizzo; in tal caso decade il vincolo di destinazione d’uso.
Competenze di Regione, Province e Comuni
La Regione:
- approva il piano regionale dei trasporti;
- aggiorna periodicamente il piano;
- ripartisce annualmente le risorse per i servizi minimi con l’atto di indirizzo triennale;
- approva i regolamenti di cui all’art. 23 della l. 97/1994;
- istituisce e coordina le strutture regionali di osservazione e monitoraggio.
Le Province:
- approvano i piani di bacino;
- contribuiscono al funzionamento dell’Osservatorio della mobilità fornendo dati su mobilità e servizi programmati e concessi.
I Comuni:
- programmano e approvano i servizi urbani di loro competenza;
- contribuiscono al funzionamento dell’Osservatorio;
- inviano i propri dati anche alla Provincia e all’Osservatorio regionale.
Affidamento dei servizi e procedure concorsuali
La legge conferma l’assetto concorsuale per l’affidamento dei servizi di TPL, in coerenza con il d.lgs. 422/1997, e favorisce la separazione tra programmazione e gestione.
Sono ammessi alle procedure concorsuali:
- società selezionate secondo i criteri del d.lgs. 422/1997 e del d.lgs. 400/1999;
- raggruppamenti temporanei di impresa composti da soggetti pubblici e privati, con quote proporzionate all’impegno garantito.
L’aggiudicazione deve tener conto prioritariamente della qualità del servizio, secondo parametri fissati dalla Giunta regionale e criteri indicati nel bando e nel capitolato.
La Regione favorisce la costituzione di società a capitale pubblico e privato per la gestione dei servizi.
Subaffidamento e obblighi dell’affidatario
L’eventuale subaffidamento è autorizzato dall’ente concedente d’intesa con la Regione e sentite le organizzazioni sindacali. L’affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.
In caso di decadenza o revoca dell’affidamento:
- il subaffidamento cessa automaticamente;
- non spetta alcun indennizzo da parte dell’ente affidante.
L’ente concedente deve verificare che il subaffidatario:
- possieda i requisiti professionali per il trasporto di viaggiatori su strada;
- applichi i livelli di contrattazione collettiva pertinenti;
- rispetti le norme su sicurezza, regolarità, qualità del servizio, contributi previdenziali e assicurativi e normativa sociale europea, in particolare tempi di guida e di riposo.
L’impresa affidante deve riconoscere un corrispettivo congruo per il servizio svolto, approvato con l’atto di autorizzazione.
Contenuto dei contratti di servizio e qualità
I contratti di servizio devono includere specifiche sul carburante a basso impatto ambientale, con particolare riferimento a biodiesel e carburanti puri o miscelati con additivi o riformulati.
L’affidatario deve inoltre:
- garantire materiale rotabile e servizi a terra per l’intermodalità, anche con la bicicletta;
- utilizzare per il TPL biodiesel o altri carburanti a basso impatto nelle percentuali stabilite dal contratto;
- trasmettere i dati richiesti anche all’Osservatorio della mobilità;
- istituire a livello aziendale Comitati per la qualità dei servizi, con rappresentanti degli enti concedenti, degli utenti e dei sindacati, con funzioni di monitoraggio e proposta.
Sono abrogati i commi che risultano incompatibili con il nuovo assetto.
Strumenti di supporto tecnico-operativo e monitoraggio
Province e Comuni concedenti possono istituire in forma associata strumenti di supporto tecnico-operativo per la programmazione, pianificazione e affidamento del TPL. Tali strutture possono occuparsi di:
- programmazione, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi integrati;
- servizi complementari della mobilità, come sosta, parcheggi, accesso ai centri urbani e sistemi di controllo;
- gestione delle procedure concorsuali;
- controllo dell’attuazione dei contratti di servizio;
- altre funzioni conferite agli enti concedenti.
La Regione istituisce inoltre:
- l’Osservatorio della mobilità, con funzioni di raccolta, analisi ed elaborazione dati, supporto informativo e definizione delle procedure di aggiornamento;
- un Comitato di monitoraggio presso il Servizio Trasporti, con funzioni consultive e relazione semestrale alla Giunta sull’andamento della spesa, sull’efficacia, efficienza e qualità dei servizi minimi;
- la possibilità per gli enti concedenti di autorizzare la distrazione di autobus acquistati con contributi regionali dal servizio di linea al noleggio, secondo modalità fissate dalla Giunta, con obbligo di relazione annuale.
Disposizioni finali e abrogazioni
La legge abroga gli articoli 10 e 11 della l.r. 10/1995 e gli articoli 6 e 14 della l.r. 37/1998. Il testo produce una riorganizzazione complessiva della disciplina regionale del TPL, ma non contiene un termine finale di efficacia.
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