Cassazione Penale, Sentenza n. 23343/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per il delitto di evasione commesso a Milazzo il 17/09/2021, aggravato da recidiva infraquinquennale. Il difensore ha dedotto inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione: la Corte d'appello avrebbe escluso la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità limitandosi a rilevare il carattere volontario della condotta (l'imputato si era allontanato nelle immediate vicinanze dell'abitazione per salutare due amiche), senza valutare compiutamente gli indici oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 131-bis; al contempo la stessa Corte avrebbe riconosciuto le attenuanti generiche e inflitto il minimo edittale, elementi che secondo il difensore rendono contraddittoria l'esclusione della particolare tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto fondati i motivi riguardanti la non corretta applicazione e la carente motivazione in ordine all'art. 131-bis cod. pen., osservando che la Corte d'appello ha motivato soltanto sulla volontarietà della violazione senza valutare gli indici di offensività (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo). Ha evidenziato la contraddittorietà tra l'esclusione della tenuità e il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base degli stessi elementi. Per tali ragioni ha annullato la sentenza limitatamente alla valutazione dell'art. 131-bis e ha rinviato ad altra sezione della Corte di Appello di Messina per nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; è applicabile anche al reato di evasione se, complessivamente valutati gli indicatori di condotta, danno e colpevolezza, risulta un'offensività minima.
art. 133, primo comma, cod. pen.
Indica i criteri da considerare nella valutazione (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo) ai fini della ponderazione della tenuità.
Giurisprudenza di legittimità citata (Sez. U. n. 13681/2016 e pronunce successive)
Sez. U. n. 13681 del 25/02/2016 (Thusaj); Sez. 6 n. 35195 del 03/05/2022 (Grigore); Sez. 6 n. 40278 del 21/09/2021 (Cierello); Sez. 6 n. 21514 del 02/07/2020 (Molino); Sez. 6 n. 26867 del 28/03/2017 (Sciammacca)
La consolidata giurisprudenza afferma che l'art. 131-bis va interpretato con una valutazione congiunta degli elementi oggettivi e soggettivi e può trovare applicazione anche per il reato di evasione quando l'offensività è minima.
Massime di principio
- La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione olistica: modalità della condotta, grado di colpevolezza e entità del danno/pericolo devono essere valutati congiuntamente.
- L'art. 131-bis può essere applicato anche al reato di evasione, ma solo se la fattispecie concreta mostra offensività minima dopo la valutazione complessiva degli indicatori.
- La semplice considerazione della volontarietà dell'atto non è sufficiente a escludere la tenuità: il giudice deve motivare espressamente sui parametri oggettivi (esiguità del danno, modalità, pena edittale) e soggettivi quando necessari.
- Il riconoscimento di attenuanti generiche non è automaticamente incompatibile con l'applicazione dell'art. 131-bis: le attenuanti riguardano profili soggettivi del reo, mentre la causa di non punibilità per tenuità ha parametri più oggettivi. Tuttavia, se la stessa fattispecie oggettiva è usata per giustificare entrambe le conclusioni, il giudice deve evitare contraddizioni e spiegare la differenza di valutazione.
- In presenza di motivazione contraddittoria o incompleta sull'applicabilità della particolare tenuità, la Cassazione può annullare e rinviare il punto per nuovo esame da parte della Corte d'appello.
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