Cassazione Penale, Ordinanza n. 38371/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna per il reato di evasione. Il ricorrente deduceva, in primo luogo, l'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione: sosteneva che non fosse stato chiarito il tempo trascorso tra l'allontanamento e il rientro, né la volontà di sottrarsi alle prescrizioni della misura domiciliare, né l'abitualità della condotta, né la rilevanza di eventuali comportamenti successivi. In secondo luogo, contestava la ritenuta recidiva, reputata apodittica, senza specificazione del nesso tra precedenti penali e maggiore inclinazione a delinquere o incidenza sulla condotta attuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi riproducessero deduzioni già esaminate e confutate dalla Corte di appello con motivazione completa e non manifestamente illogica: quanto al primo motivo, era stato valorizzato l'allontanamento di almeno 400 metri dal luogo della custodia domiciliare per un tempo apprezzabile, con osservazione dell'imputato seduto vicino a un ristorante e intento a conversare con altro soggetto, senza giustificazioni consistenti; quanto al secondo motivo, la recidiva era stata ritenuta, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimità, indice di maggiore pericolosità dell'imputato già gravato da precedenti condanne. Conseguentemente, oltre alle spese processuali, il ricorrente è stato condannato al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La sua applicazione è stata esclusa perché la condotta non è stata ritenuta di particolare tenuità, alla luce dell'allontanamento significativo dal luogo di custodia e dell'assenza di giustificazioni consistenti.
art. 385 c.p.
Il fatto contestato e confermato è l'evasione dalla misura restrittiva domiciliare.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata ritenuta sussistente e valorizzata come indice di maggiore pericolosità, sulla base dei precedenti penali dell'imputato.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito quando la motivazione sia completa e non manifestamente illogica, anche se il ricorrente ripropone censure già esaminate in appello.
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando l'allontanamento dalla misura custodiale sia apprezzabile per distanza e durata e non siano addotte concrete giustificazioni della condotta.
- La recidiva può essere legittimamente valorizzata come indice di maggiore pericolosità quando risulti motivata in fatto sulla base dei precedenti penali, senza necessità di ulteriori argomentazioni astratte sul profilo criminologico dell'imputato.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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