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Ordinanza

Ordinanza n. 1341/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del “Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” approvato con delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026, pubblicata all’Albo il 10.03.2026; b) della delibera di Consiglio comunale n. 8 del 24.02.2026; c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto e degli interessi legittimi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202602195

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Regolamento comunale sul canone unico patrimoniale e la disciplina dell'uso del suolo pubblico, nonché la relativa delibera consiliare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il regolamento comunale e la delibera consiliare di approvazione, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ha contestato la disciplina che impone ai concessionari di assicurare l'uso effettivo del suolo pubblico per un periodo minimo dell'anno, anche mediante coordinamento a turno tra gli esercenti, nonché la previsione sanzionatoria della sospensione temporanea della concessione. La prospettazione difensiva richiamava la libertà di iniziativa economica privata e lamentava l'illegittimità e la sproporzione della regolazione comunale, oltre a un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'applicazione del regolamento.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. In via preliminare, ha distinto la libertà di iniziativa economica, relativa all'organizzazione dell'attività imprenditoriale, dal potere dell'amministrazione di disciplinare l'uso di un bene pubblico concesso, esercitato per conformarne l'utilizzo al perseguimento dell'interesse pubblico. Il regolamento non impone un obbligo assoluto di apertura degli esercizi né specifici orari, non richiede l'apertura simultanea di tutti gli esercizi e consente il coordinamento tra concessionari, prevedendo anche un'esenzione collegata alla presenza minima di esercizi aperti nel periodo ottobre-marzo e una deroga per forza maggiore. La sospensione prevista dall'art. 58, punto 8, ha natura temporanea, per un periodo compreso tra 10 e 20 giorni, e non incide sulla permanenza del rapporto concessorio; pertanto, allo stato, non appare né espulsiva né definitivamente ablativa. Il giudice non ha ravvisato una palese violazione della proporzionalità né un contrasto con la libertà di iniziativa economica. Quanto al danno, lo ha ritenuto futuro ed eventuale: non risultava adottato alcun atto applicativo idoneo a incidere attualmente sulla disponibilità delle aree concesse, mentre era in corso l'interlocuzione tra Comune, associazioni di categoria ed esercenti per possibili modifiche regolamentari, già calendarizzate in Consiglio comunale. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, con particolare riguardo all'attualità del pregiudizio dedotto.

  • art. 58, punto 8, del Regolamento comunale impugnato

    sospensione temporanea della concessione del suolo pubblico per un periodo compreso tra n° 10 e n° 20 giorni

    La previsione sanzionatoria è stata ritenuta, in sede cautelare, temporanea e non espulsiva né definitivamente ablativa, poiché non incide sulla permanenza del rapporto concessorio.

Massime di principio

  • La libertà di iniziativa economica privata, riferita all'organizzazione dell'attività imprenditoriale, non esclude il potere dell'amministrazione concedente di disciplinare l'utilizzo del bene pubblico in funzione del perseguimento dell'interesse pubblico.
  • La regolazione dell'uso di un'area pubblica concessa può imporre un utilizzo effettivo minimo del bene, purché non introduca un obbligo assoluto o irragionevole di apertura e consenta modalità flessibili di coordinamento tra i concessionari.
  • In sede cautelare, una sanzione consistente nella sospensione temporanea della concessione per un periodo limitato, senza cessazione del rapporto concessorio, non assume di per sé carattere espulsivo o ablatorio definitivo.
  • Il periculum in mora difetta quando il pregiudizio dedotto è futuro ed eventuale e non è stato adottato alcun atto applicativo idoneo a incidere attualmente sulla disponibilità del bene concesso.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEfficacia ed esecutorietà

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