Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 4802 del 20-05-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra lo schema di Convenzione tra Regione e INPS per l’attuazione del programma Welfare to Work 2012-2014, con indicazioni su monitoraggio delle risorse, modalità di erogazione del sussidio, autoimpiego, sospensioni, pagamenti tramite DS WEB e riferimenti contabili.

Istruzioni operative per la Convenzione e i pagamenti del programma Welfare to Work 2012-2014

Programma Welfare to Work 2012-2014 e finalità operative

Il documento riguarda l’attuazione del programma triennale "Azione di Sistema Welfare To Work" per le politiche di re-impiego 2012-2014, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per agevolare gli interventi a favore dei lavoratori espulsi dal sistema produttivo e favorire la ricollocazione nei singoli bacini regionali. Vengono fornite istruzioni operative alle Direzioni Regionali INPS e alle strutture territoriali per la gestione delle Convenzioni con le Regioni, l’erogazione dei sostegni al reddito e il monitoraggio delle risorse.

Quadro ministeriale e riparto delle risorse

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il programma triennale e ha ripartito le risorse su base regionale con:

  • Decreto Direttoriale n. 130 del 29 dicembre 2009, per una prima quota di fondi;
  • Decreto Direttoriale n. 481 del 25 giugno 2012, per una seconda quota di risorse destinate agli incentivi e al sostegno dei percorsi di reinserimento.

Sono richiamate inoltre le linee guida adottate dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e Incentivi all’occupazione con nota n. 14/00016645 del 30 giugno 2010, successivamente suscettibili di modifiche con nota n. 40/0005242 del 12 febbraio 2014.

Convenzione tra Regione e INPS

Il documento trasmette lo schema di Convenzione, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 61 del 14 maggio 2014, da stipulare tra la Regione richiedente e la competente Direzione Regionale INPS.

Lo schema deve essere:

  • integrato nelle premesse con i riferimenti specifici della singola Regione;
  • completato nelle parti lasciate in traccia, relative alle caratteristiche del sussidio da erogare, quali budget assegnato, importo e durata del sostegno.

Le Direzioni Regionali devono trasmettere tempestivamente alla Direzione Centrale Prestazioni a sostegno del reddito copia della Convenzione sottoscritta con la Regione, sia per esigenze conoscitive sia per l’invio successivo al Ministero, come previsto dalle linee guida.

Monitoraggio delle risorse e budget

La Regione deve effettuare il monitoraggio delle risorse economiche destinate dall’INPS all’erogazione dei sostegni al reddito e degli incentivi, per non superare la quota assegnata dal Ministero con D.D. n. 481/2012.

Le Sedi Regionali INPS devono a loro volta controllare costantemente le somme anticipate, utilizzando gli strumenti di contabilità disponibili, per evitare il superamento del budget regionale assegnato per il sostegno al reddito.

Nel budget devono essere conteggiati anche gli eventuali incentivi da corrispondere all’azienda che rioccupa un percettore del sostegno al reddito ai sensi dell’art. 5 della Convenzione.

Erogazione del sussidio e contributo alla creazione d’impresa

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, se il destinatario del sostegno al reddito intende intraprendere un’attività lavorativa autonoma, individuale o associata, oppure associarsi in cooperativa, il sussidio può essere erogato anche come "contributo alla creazione d’impresa".

In tale ipotesi:

  • l’importo complessivo previsto in Convenzione può essere erogato in due tranche di pari importo, al lordo di eventuali ritenute fiscali;
  • i nominativi degli aventi diritto devono essere comunicati dalle Regioni alla rispettiva Sede Regionale INPS tramite i modelli allegati, con tutti i dati necessari;
  • se un lavoratore ha già iniziato a percepire il sussidio mensile e successivamente chiede il contributo per la creazione d’impresa, dall’importo massimo riconoscibile devono essere detratte le somme già percepite a titolo di sussidio mensile.

Comunicazioni mensili delle Regioni e modelli da utilizzare

L’art. 3, comma 2, prevede che la Regione compili e trasmetta alle Direzioni Regionali, entro il 15 di ogni mese, i modelli allegati già utilizzati nel precedente programma Welfare to Work 2009-2011:

  • all. 2: nominativi dei lavoratori avviati al programma;
  • all. 3: eventuali variazioni mensili;
  • all. 4: nominativi dei lavoratori che richiedono il pagamento in tranche per la creazione d’impresa (autoimpiego).

Le Direzioni Regionali devono poi comunicare tali informazioni alle Sedi territoriali per consentire l’erogazione del sussidio.

Durata della Convenzione

L’art. 7 stabilisce che la Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014.

Se alla scadenza risultano ancora pagamenti di sussidi in corso, la Convenzione resta vigente solo per completare:

  • i pagamenti relativi ai beneficiari;
  • gli eventuali incentivi ancora dovuti.

Soggetti percettori di altre indennità e decorrenza del sussidio

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, i destinatari del sostegno al reddito che percepiscono altre indennità collegate allo stato di disoccupazione o inoccupazione possono iniziare a ricevere il sostegno solo dal primo giorno successivo alla scadenza dell’indennità di cui sono titolari.

Questo comporta uno slittamento del periodo di fruizione, senza riduzione del numero di mensilità previste in Convenzione, purché la data di avvio del sussidio rientri nel periodo di validità del programma WtW.

Il documento precisa inoltre che non si applica più la regola prevista per il precedente programma 2009-2011, secondo cui l’importo del sussidio non poteva superare l’ultima mensilità di indennità di disoccupazione percepita. Per il programma 2012-2014 conta quindi solo l’importo stabilito in Convenzione.

Sospensione del sussidio in caso di nuovo rapporto di lavoro

Ai sensi dell’art. 4, comma 2, durante la percezione del sussidio il lavoratore può essere sospeso, previa comunicazione della Regione tramite i modelli richiamati dall’art. 3, comma 2, se viene assunto con contratto di lavoro a tempo determinato inferiore a 12 mesi.

Alla conclusione del rapporto di lavoro, se l’azione di sistema è ancora in corso, il beneficiario può riprendere il percorso di inserimento e percepire il sussidio per i mesi residui.

Compiti delle Sedi territoriali e gestione delle difformità

L’art. 4, comma 3, dispone che le Sedi territoriali, ricevute le informazioni dalla propria Sede Regionale dopo le comunicazioni della Regione, devono provvedere ai pagamenti mensili.

Se emergono situazioni difformi rispetto a quelle comunicate mensilmente dalla Regione, ad esempio quando un soggetto indicato risulta invece titolare di un’indennità connessa alla disoccupazione involontaria, le Sedi territoriali devono segnalare tempestivamente la circostanza alla competente Direzione Regionale, che curerà l’inoltro alla Regione.

Procedura di pagamento e codifica DS WEB

Per il pagamento del sostegno al reddito, sia mensile sia in tranche, non è richiesta alcuna domanda. Deve essere utilizzata la procedura informatica DS WEB, opportunamente implementata.

I codici indennità indicati sono:

  • WTW3: pagamento mensile Welfare to Work 2012-2014;
  • WTW4: pagamento in tranche Welfare to Work 2012-2014.

Nella procedura devono essere inseriti anche:

  • il codice della Regione;
  • l’anno pagamenti: 14, riferito al 2014.

Incompatibilità con altre prestazioni e incentivi alle aziende

Il documento ribadisce che il sussidio è incompatibile con le prestazioni a sostegno del reddito collegate allo stato di disoccupazione o inoccupazione.

Quanto agli incentivi per le aziende che assumono lavoratori aventi titolo al sussidio, viene precisato che le istruzioni operative sulla richiesta e sulla fruizione saranno fornite con un successivo messaggio.

Indicazioni contabili

Per la rilevazione dei sussidi già disciplinati dai precedenti messaggi n. 29925/2010 e n. 6106/2011, previsti in attuazione del programma triennale Welfare to Work 2012-2014, si rinvia alle istruzioni contabili già fornite con il messaggio n. 9654 del 29 aprile 2011.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.