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Messaggio

Messaggio numero 4774 del 19-05-2014

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento chiarisce che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 69/2014, la decadenza introdotta dall’art. 38, comma 4, D.L. 98/2011 si applica solo alle prestazioni pensionistiche riconosciute dal 6 luglio 2011. Vengono indicati i criteri per individuare la data del riconoscimento parziale, le modalità di reperimento dell’informazione nei sistemi informatici e l’assenza di effetti sul regime di decadenza della gestione pubblica. Le sedi devono riesaminare d’ufficio le istanze respinte con criteri non conformi.

Applicazione della decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 dopo la sentenza Corte cost. n. 69/2014

Applicazione della decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970 dopo Corte cost. n. 69/2014

Il documento fornisce istruzioni interpretative sull’ambito di applicazione temporale della disciplina di decadenza prevista dall’art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall’art. 38, comma 1, lettera d), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Il chiarimento si rende necessario alla luce della sentenza della Corte costituzionale 2 aprile 2014, n. 69, che ha inciso sulla retroattività della norma.

Contenuto della pronuncia della Corte costituzionale

La sentenza n. 69/2014 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, nella parte in cui prevedeva l’applicazione delle disposizioni del comma 1, lettera d), anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del decreto, ossia il 6 luglio 2011.

La disposizione censurata rendeva “parzialmente retroattiva” la modifica dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970, introducendo un ultimo comma che estendeva le decadenze anche:

  • alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte;
  • alle azioni per il pagamento di accessori del credito.

In tali casi, il termine di decadenza decorreva dal riconoscimento parziale della prestazione oppure dal pagamento della sorte.

Ambito di applicazione della decadenza dopo la sentenza

A seguito della declaratoria di incostituzionalità, il documento precisa che le disposizioni di decadenza contenute nell’ultimo comma dell’art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 trovano applicazione esclusivamente per le prestazioni pensionistiche riconosciute solo dal 6 luglio 2011.

Pertanto, la decadenza non si applica, per effetto della norma dichiarata illegittima, alle situazioni anteriori a tale data nei limiti colpiti dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Decorrenza del termine decadenziale

La data del riconoscimento parziale, dalla quale decorre il termine di decadenza, deve essere individuata come:

  • la data di ricezione, da parte dell’interessato, del provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico;
  • in mancanza di tale data, la data di riscossione del primo rateo.

Quest’ultima coincide con la data indicata nel database delle pensioni ed è consultabile tramite le procedure AGENDA1 e AGENDA2.

Il documento segnala inoltre che l’informazione è reperibile anche nel sistema GP8MD80, con riferimento ai campi evidenziati:

  • CNATMOV = P;
  • CMODPAG = L;
  • CABIPAG = 07601;
  • CCABPAG = 0007075;
  • IBAN = IT00 076010007075000031619032;
  • BIC = BPPIITRRXXX;
  • CNCCPAG = 000031619032;
  • CSOGPAG = ;
  • DPAG = 01.08.2012;
  • CNPAG = .

Se dalla rendicontazione restituita dall’Ente pagatore, e in particolare dal campo CNATMOV, la rata risulta effettivamente pagata, cioè con valore P, la data di pagamento da considerare è quella memorizzata nel campo DPAG.

Indicazioni specifiche per spettacolo e sportivi professionisti

Per la gestione dello spettacolo e degli sportivi professionisti, qualora non sia disponibile la data di ricezione del provvedimento di liquidazione, la data di riscossione del primo rateo coincide con quella indicata nel database delle pensioni, riferita al cedolino in stato “18” - emesso.

Tale dato è consultabile attraverso la procedura sul sistema SIA ex Enpals, seguendo il percorso:

  • Area APPLICAZIONE NORMATIVE E LIQUIDAZIONE PENSIONI;
  • Liquidazione Pensioni;
  • Punto 13 – Lista cedolini – Consultazione cedolini.

Gestione pubblica

Per quanto riguarda la gestione pubblica, il documento precisa che non intervengono modifiche al regime di decadenze vigente. La ragione è individuata nell’eterogeneità delle norme che disciplinano l’esercizio dell’azione giudiziaria in materia di pensioni a totale o parziale carico dello Stato, con giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

Di conseguenza, la pronuncia della Corte costituzionale non incide sul relativo assetto decadenziale.

Riesame delle istanze respinte

Le Sedi territoriali devono procedere al riesame d’ufficio delle istanze di riliquidazione o ricostituzione dei trattamenti pensionistici che siano state eventualmente respinte sulla base di criteri interpretativi difformi da quelli indicati nel documento.

Ulteriori chiarimenti annunciati

Il testo segnala infine che è di imminente pubblicazione un ulteriore messaggio destinato a fornire chiarimenti sulla modalità di ricostituzione d’ufficio delle pensioni interessate dalla rivalutazione della retribuzione pensionabile relativa ai periodi di mobilità.

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