Messaggio numero 4832 del 21-05-2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce istruzioni INPS sulle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2014 all’art. 19-ter del D.L. 185/2008 in materia di indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale: riapertura dei termini per le domande, proroga di indennizzi sospesi, proroga dell’aliquota contributiva aggiuntiva e dei trattamenti ex L. 311/2004, con indicazioni operative per le sedi.
Indennizzi per cessazione attività commerciale: riapertura termini e proroghe ex L. 147/2013
Indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale: modifiche introdotte dalla L. 147/2013
Il documento illustra le istruzioni applicative relative all’art. 19-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, come modificato dall’art. 1, comma 490, della L. 27 dicembre 2013, n. 147. Le disposizioni riguardano la riapertura dei termini per gli indennizzi destinati agli esercenti attività commerciali, la proroga di indennizzi già sospesi, l’estensione del versamento dell’aliquota contributiva aggiuntiva e la proroga di alcuni trattamenti fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia.
Riapertura dei termini per la concessione e la presentazione delle domande
L’art. 19-ter, come novellato, stabilisce che l’indennizzo previsto dal D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207 è concesso anche ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del medesimo decreto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016.
Le domande possono essere presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2017.
Destinatari
Possono presentare domanda, dal 1° gennaio 2014:
- i soggetti che maturano i requisiti per l’indennizzo nel periodo 1° gennaio 2012 - 31 dicembre 2016;
- i soggetti che avevano maturato i requisiti nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2011, ma non avevano presentato domanda oppure si erano visti rigettare la domanda perché presentata oltre il termine del 31 gennaio 2012.
La decorrenza degli indennizzi concessi non può comunque essere anteriore al 1° febbraio 2014.
Per requisiti, condizioni di accesso, importo, incompatibilità e utilizzo dei periodi di erogazione ai fini pensionistici, il documento rinvia alle circolari n. 111 del 25 maggio 1996 e n. 20 del 21 gennaio 2002.
Scadenza degli indennizzi e requisiti anagrafici
L’indennizzo cessa al compimento dell’età pensionabile di vecchiaia, adeguata agli incrementi della speranza di vita previsti dalla L. 214/2011 dal 1° gennaio 2012.
Per le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi sono indicati i seguenti requisiti anagrafici:
- 63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 63 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013;
- 64 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015;
- 65 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
Per i lavoratori iscritti alle stesse gestioni:
- 66 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015;
- 66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
Il testo precisa che alcuni requisiti risultano già adeguati alla speranza di vita per effetto del D.M. 6 dicembre 2011, mentre altri sono ancora da adeguare.
L’erogazione dell’indennizzo spetta fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile prevista. Viene inoltre richiamato che, dal 1° gennaio 2012, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui l’assicurato compie l’età pensionabile, se sono soddisfatti i requisiti di legge.
Adempimenti delle sedi e gestione delle domande
Il documento comunica che, con messaggio n. 2740 del 21 febbraio 2014, è stato pubblicato il modello AP95 in formato PDF per la presentazione delle istanze, in attesa della versione online.
Le sedi territorialmente competenti devono:
- istruire tutte le istanze di indennizzo pervenute dall’entrata in vigore della L. 147/2013, indipendentemente dal modello utilizzato;
- riesaminare d’ufficio le domande già rigettate nelle more del messaggio, liquidando la prestazione, se accoglibile, con riferimento alla data della domanda originaria;
- applicare le istruzioni della circolare n. 47 del 27 marzo 2012;
- verificare i dati dichiarati nel modello AP95 tramite il sito “Registroimprese.it” e il servizio Telemaco;
- adottare direttamente il provvedimento di accoglimento e porre in pagamento l’indennizzo, in caso di esito favorevole.
La prestazione decorre:
- dal 1° giorno del mese successivo alla domanda, se a tale data risultano già perfezionati tutti i requisiti e le condizioni;
- altrimenti, dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui tutte le condizioni risultano realizzate.
Per gli ulteriori aspetti applicativi viene richiamata la circolare n. 159 del 16 dicembre 2004.
Proroga degli indennizzi sospesi per età massima raggiunta
Il documento interviene anche sugli indennizzi che, in base alle precedenti indicazioni del messaggio n. 9656 del 2013, erano stati cessati al raggiungimento dell’età massima di 66 anni e 6 mesi per gli uomini e 61 anni e 6 mesi per le donne.
A seguito della modifica normativa, tali indennizzi sono prorogati fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l’età pensionabile adeguata alla speranza di vita, secondo i valori riepilogati nel punto 1.
La proroga non deve essere riconosciuta:
- ai soggetti già titolari di pensione erogata dall’INPS o da altro ente pensionistico;
- ai soggetti che diventino titolari di pensione prima della scadenza dell’indennizzo secondo le età inizialmente previste.
La ratio dell’intervento è quella di assicurare un sostegno economico a chi, per effetto dell’innalzamento dell’età pensionabile, sia rimasto privo sia dell’indennizzo sia della pensione.
Le sedi devono procedere d’ufficio al riesame delle posizioni sospese, riconoscendo gli arretrati dal momento della sospensione e verificando l’assenza di ripresa di attività lavorativa dipendente o autonoma, anche mediante dichiarazione di responsabilità degli interessati. È possibile, a fini ricognitivi, la presentazione di un’istanza di proroga.
Per tali domande è disponibile la ricostituzione telematica online per cittadino e patronato; il modello AP96 non è più utilizzabile.
Proroga dell’aliquota contributiva aggiuntiva
L’art. 19-ter, comma 2, come modificato dalla L. 147/2013, proroga fino al 31 dicembre 2018, con le medesime modalità, l’aliquota contributiva aggiuntiva di cui all’art. 5 del D.Lgs. 28 marzo 1996, n. 207, dovuta dagli iscritti alla Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali presso l’INPS.
Proroga degli indennizzi ex L. 311/2004
Il comma 3 dell’art. 19-ter, come riformulato, dispone che gli indennizzi concessi ai sensi dell’art. 1, comma 272, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, già in pagamento al 31 dicembre 2011, sono prorogati fino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia.
La proroga è subordinata alla condizione che, nel mese di compimento dell’età pensionabile, il titolare dell’indennizzo sia in possesso anche del requisito contributivo minimo richiesto per la pensione di vecchiaia.
Per le modalità operative, il documento rinvia alle istruzioni già indicate per la proroga degli indennizzi sospesi.
Aggiornamenti procedurali
Procedura di gestione delle domande
Per le domande di prima liquidazione, il prodotto Webdom deve essere impostato con:
- Gruppo 0006: Altre prestazioni;
- Sottogruppo 0051: Indennità commercianti;
- Tipo 0156: Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- campo “LPP” ex campo 36.
Le domande vanno acquisite con le consuete modalità previste per questa categoria; il servizio telematico per cittadino con PIN e per patronati sarà reso disponibile successivamente.
Procedura IVS74 PL
La lavorazione è ammessa per le domande presentate dal 1° gennaio 2014 al 31 gennaio 2017.
I requisiti anagrafici verificati per la concessione dell’indennizzo sono:
- 62 anni per gli uomini;
- 57 anni per le donne.
Sul pannello MNLAN30 sono previsti i seguenti controlli:
- la decorrenza deve essere compresa tra il 1° febbraio 2014 e il 1° febbraio 2017;
- la data di scadenza dell’indennizzo non può essere superiore a 07/2027;
- il campo “contributiva” deve contenere solo il valore “NO”.
Testo normativo allegato
In allegato è riportato l’art. 19-ter del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, nel testo vigente dal 1° gennaio 2014, che conferma:
- la concessione dell’indennizzo ai soggetti in possesso dei requisiti nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2016;
- la possibilità che l’indennizzo spetti fino alla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, se nel mese di compimento dell’età pensionabile sussiste anche il requisito contributivo minimo;
- la presentazione delle domande entro il 31 gennaio 2017;
- la proroga dell’aliquota contributiva aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018;
- la proroga degli indennizzi ex art. 1, comma 272, L. 311/2004 fino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, in presenza del requisito contributivo minimo.
Il testo allegato specifica inoltre che le modifiche ai commi 1, 2 e 3 derivano dall’art. 1, comma 490, lettere a), b) e c), della L. 147/2013, con efficacia dal 1° gennaio 2014.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 21 mag 2014Messaggio numero 4834 del 21-05-2014
- Messaggio · 21 mag 2014Messaggio numero 4843 del 21-05-2014
- Messaggio · 20 mag 2014Messaggio numero 4786 del 20-05-2014
- Messaggio · 20 mag 2014Messaggio numero 4802 del 20-05-2014
- Messaggio · 19 mag 2014Messaggio numero 4739 del 19-05-2014
- Messaggio · 19 mag 2014Messaggio numero 4774 del 19-05-2014
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →