Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 03/08/2016 n. 16164 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha contestato la decisione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che aveva ritenuto ancora pendente la lite fiscale e quindi definibile mediante condono ai sensi dell’art. 16 della legge n. 289 del 2002. Secondo l’Agenzia, alla data di entrata in vigore della legge la controversia era già definitiva, poiché la sentenza che aveva deciso il merito non era più impugnabile con mezzi ordinari. La successiva revocazione straordinaria, peraltro dichiarata inammissibile, non manteneva pendente la lite e non impediva il passaggio in giudicato della sentenza. L’Agenzia ha inoltre rilevato che non risultava nemmeno proposto un valido ricorso per cassazione contro la decisione sulla revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato senza rinvio la sentenza della CTR del Lazio e deciso la causa nel merito, rigettando il ricorso introduttivo dei contribuenti contro il diniego di condono. Ha stabilito che, ai fini della definizione agevolata delle liti fiscali, la controversia è pendente solo quando la decisione è ancora impugnabile con mezzi ordinari. La mera esperibilità o proposizione della revocazione straordinaria non è sufficiente, salvo che intervenga una pronuncia rescindente che faccia rivivere la pendenza della lite. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre M.R. e P.A. sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 2.900,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 16, commi 1, 3 e 8

    Definizione delle liti fiscali pendenti

    Il condono è applicabile soltanto alle controversie effettivamente pendenti alla data prevista dalla legge, ossia non ancora definite da una decisione passata in giudicato. L’impugnazione del diniego di condono deve inoltre essere collegata all’impugnazione della sentenza relativa alla lite che si intende definire.

  • Art. 324 c.p.c.

    Autorità della cosa giudicata

    La sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta ai mezzi ordinari di impugnazione. La sola possibilità di proporre revocazione straordinaria non impedisce, di regola, il passaggio in giudicato.

  • Artt. 396 e 402 c.p.c.

    La revocazione straordinaria costituisce un rimedio eccezionale e non mantiene automaticamente pendente la controversia già definita. La pendenza può rivivere soltanto a seguito di una pronuncia rescindente favorevole.

  • Art. 384 c.p.c.

    Decisione nel merito della Corte di cassazione

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, può decidere direttamente la causa nel merito.

Massime di principio

  • Per accedere a un condono delle liti fiscali occorre verificare la situazione processuale alla data stabilita dalla legge: la controversia deve essere ancora impugnabile con mezzi ordinari e non già coperta da giudicato.
  • La mera proposizione o astratta possibilità di una revocazione straordinaria non rende pendente una lite già definita e non consente, da sola, di beneficiare del condono.
  • La pendenza può considerarsi nuovamente esistente solo se la revocazione viene accolta con una pronuncia rescindente; una dichiarazione di inammissibilità non produce tale effetto.
  • Chi impugna il diniego di condono deve considerare anche la sentenza che ha definito la lite fiscale: l’impugnazione del solo diniego può essere insufficiente o inammissibile.
  • È essenziale documentare l’esistenza di un effettivo mezzo ordinario di impugnazione ancora pendente e rispettare i termini, compreso il periodo di sospensione feriale, per dimostrare che non si era formato il giudicato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.