Cassazione Penale, Ordinanza n. 03434/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, già condannato in primo grado per violazioni della disciplina sugli stupefacenti, ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, accogliendo un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena applicando la continuazione esterna con fatti già coperti da giudicato. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, è stato dedotto un unico motivo di vizio di motivazione per omessa valutazione dei presupposti del proscioglimento dell'imputato, sostenendo in sostanza che il giudice di appello avrebbe dovuto verificare la sussistenza di cause ostative alla condanna ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse stata pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., cioè in sede di concordato in appello, e che in tale ipotesi il giudice di secondo grado, una volta recepito l'accordo tra le parti, non sia tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. né sull'assenza di nullità assolute o inutilizzabilità, poiché la rinuncia ai motivi di appello preclude la cognizione di quanto non devoluto. Ha inoltre osservato che le censure del ricorrente investivano temi non deducibili in cassazione contro una pronuncia resa ex art. 599-bis c.p.p., non essendo prospettata alcuna illegalità della pena. Conseguentemente, ai sensi degli artt. 610, comma 5-bis, e 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
patteggiamento in appello
La sentenza resa a seguito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi relativi alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo.
art. 129 c.p.p.
Il giudice di appello che recepisce il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause evidenti di non punibilità, poiché i motivi rinunciati precludono la relativa cognizione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata de plano quando ne ricorrano i presupposti.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309 del 1990
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per reati in materia di stupefacenti.
art. 80 d.P.R. 309 del 1990
Richiamato nel capo di imputazione e nella condanna di merito come circostanza/aggravamento in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Avverso la sentenza pronunciata in appello ex art. 599-bis c.p.p. sono deducibili in cassazione solo vizi che incidano sulla validità del concordato o sul contenuto della decisione rispetto all'accordo; non sono invece proponibili censure già coperte dalla rinuncia ai motivi di appello.
- Nel giudizio definito con concordato in appello, il giudice non deve svolgere un autonomo sindacato motivazionale sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo che emerga una questione devoluta e non rinunciata nei limiti consentiti.
- Le doglianze sulla determinazione della pena sono scrutinabili in cassazione solo se si traducono in illegalità della sanzione; in difetto, restano inammissibili nel perimetro del patteggiamento in appello.
- La rinuncia ai motivi di appello produce una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di questioni non più devolute.
- In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte deve applicare le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., compreso il contributo alla Cassa delle ammende.
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