Cassazione Civile, Ordinanza n. 15114/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consumatore)
La controversia
Una consumatrice aveva convenuto la società finanziaria che le aveva erogato un finanziamento sottoscritto nel 2009, chiedendo l’accertamento della natura usuraria del rapporto e la restituzione degli interessi già corrisposti, assumendo che nel calcolo del costo del credito dovessero essere inclusi anche i costi di una polizza assicurativa e della mediazione, stipulata e addebitata contestualmente al finanziamento. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale, in appello, aveva confermato la decisione, ritenendo che il TAEG, comprensivo di tali oneri, superasse il tasso soglia vigente al momento della stipula. La società finanziaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 54 d.P.R. 180/1950, 1815, comma 2, c.c., 2 l. 108/1996 e 644 c.p., sostenendo che la polizza fosse volontaria e che non dovesse essere conteggiata; 2) violazione delle stesse norme per avere il giudice di merito effettuato un confronto disomogeneo ai fini della verifica dell’usura; 3) violazione degli artt. 115 e 2697 c.p.c. e delle norme sull’usura, per avere il tribunale riconosciuto l’usura senza prova del costo medio delle polizze assicurative obbligatorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, richiamando il principio per cui, nella verifica dell’usurarietà di un mutuo o finanziamento, vanno inclusi anche i costi assicurativi sostenuti dal debitore quando risultino collegati alla concessione del credito; tale collegamento può essere provato con qualsiasi mezzo e si presume in caso di contestualità tra assicurazione ed erogazione del credito. La Corte ha inoltre precisato che l’eventuale mancata inclusione di tali costi nelle istruzioni della Banca d’Italia o nei decreti di rilevazione del TEGM rileva solo sul piano della legittimità di tali atti amministrativi, ma non consente di escludere, in sede giudiziale, i costi che la legge impone di considerare. Ha quindi confermato che il TAEG, comprensivo delle spese assicurative contestuali al finanziamento, risultava superiore al tasso soglia del periodo, con conseguente nullità della clausola sugli interessi e applicazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a rivalutare il merito dell’istruttoria, senza denunciare correttamente un errore sulla regola dell’onere della prova o un vizio rilevante ex art. 115 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e la sentenza impugnata è rimasta ferma.
Norme richiamate
art. 54 d.P.R. 180/1950
Richiamato dal ricorrente per sostenere la natura volontaria della polizza e contestare il computo del relativo costo nel TEG.
art. 1815, comma 2, c.c.
La clausola sugli interessi è nulla quando il tasso effettivo supera il tasso soglia; si applica la sanzione civilistica prevista per l’usura.
art. 2 l. 108/1996
Richiamato come base normativa della disciplina antiusura e del tasso soglia.
art. 644 c.p.
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"
Ai fini dell’usura vanno considerati tutti i costi collegati alla concessione del credito, incluse le spese assicurative se connesse al finanziamento.
art. 115 c.p.c.
La sua violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza fatti non notori o la propria scienza personale, non quando si contesti la valutazione delle prove.
art. 2697 c.c.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce l’onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesti l’apprezzamento del materiale istruttorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per i motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Norma evocata per censurare violazioni di legge sostanziale e processuale.
D.L. 29 dicembre 2000, n. 394
Richiamato per il principio per cui sono usurari gli interessi che superano il limite legale al momento della pattuizione, a prescindere dal pagamento.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per i presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella verifica dell’usurarietà di un contratto di finanziamento devono essere sommati al costo del credito tutti gli oneri collegati all’erogazione, incluse le spese assicurative quando risultino funzionalmente connesse al finanziamento.
- Il collegamento tra spesa assicurativa e concessione del credito può essere provato con qualsiasi mezzo e può presumersi quando assicurazione ed erogazione del finanziamento siano contestuali.
- Ai fini del superamento del tasso soglia rileva la disciplina legale dell’usura e non l’eventuale omissione di una specifica voce nelle istruzioni della Banca d’Italia o nei criteri amministrativi di rilevazione del TEGM.
- Il TAEG costituisce indice idoneo a esprimere l’incidenza complessiva dei costi del credito e, se comprensivo di tutti gli oneri rilevanti, può essere utilizzato per verificare il superamento del tasso soglia.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su fatti non allegati come notori o sulla propria scienza privata, non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l’onere della prova alla parte sbagliata; non sussiste quando la censura investe la mera lettura delle risultanze istruttorie.
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