Sentenza n. 671/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 6.11.2024, n. 1080, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente e al pagamento dei relativi accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, n. 1080 del 6 novembre 2024, passata in giudicato. Tale sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, relativamente agli anni scolastici 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero all’erogazione di 1.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti sino al saldo. Dopo la notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione il 4 agosto 2025, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero, regolarmente intimato, non si è costituito e non ha fornito prova dell’integrale adempimento. In udienza la difesa della docente ha dichiarato che il capitale era stato pagato nelle more, mentre restavano insoluti gli accessori del credito, insistendo per il completamento dell’ottemperanza, per la nomina di un commissario ad acta, per l’astreinte e per le spese di lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento alla sorte capitale, poiché questa era stata pagata durante il giudizio, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Ha invece accolto il ricorso quanto agli accessori ancora dovuti, ordinando al Ministero di completare l’esecuzione del giudicato mediante l’accredito sulla carta del docente della somma residua entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventuale perdurante inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale competente del Ministero, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento oppure all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, di adottare le ulteriori misure esecutive previste dalla legge.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato applicato per dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente alla sorte capitale, pagata nelle more del giudizio.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione coattiva dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il termine è stato ritenuto decorso dopo la notificazione del titolo presso la sede reale dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
In assenza di costituzione del Ministero, il giudice ha rilevato che l’Amministrazione non aveva assolto all’onere di provare l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento sopravvenuto della sorte capitale determina la cessazione parziale della materia del contendere limitatamente a tale voce, mentre il giudizio prosegue per gli accessori ancora dovuti e per le ulteriori misure necessarie a completare l’esecuzione del giudicato.
- L’amministrazione intimata che non dimostri l’integrale adempimento delle obbligazioni risultanti dal titolo esecutivo non può considerarsi adempiente; l’onere della prova dell’esecuzione grava sull’amministrazione debitrice secondo l’art. 2697 c.c.
- Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari all’integrale esecuzione del giudicato.
- In caso di perdurante inadempimento, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta con un termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri amministrativi.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata per ogni giorno di ritardo, con decorrenza dal termine assegnato per l’adempimento e cessazione al momento dell’adempimento oppure dell’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza; la controversia può essere assimilata, ai fini della liquidazione, alle procedure esecutive, tenendo conto della natura e del carattere seriale della controversia.
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