Sentenza del 11/06/2018 n. 713 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Accertamento - Costi oggettivamente inesistenti - Inidoneità della fornitrice a fornire le prestazioni fatturate ed esclusione di sub appalto - Presunzione "grave precisa e concordante" - È tale - Legittimità dell'accertamento - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione costi ritenuti oggettivamente inesistenti, derivanti da fatture emesse dalla ditta individuale M. Costruzioni di V.G. La fornitrice, pur avendo fatturato importi molto elevati, disponeva di una struttura e di un numero di dipendenti manifestamente insufficienti, non aveva regolare contabilità né presentato dichiarazioni fiscali ed era stata successivamente chiusa. Inoltre, i pagamenti effettuati tramite assegni venivano seguiti da prelievi in contanti di importo sostanzialmente corrispondente, facendo presumere la retrocessione delle somme. I contratti di appalto vietavano altresì il subappalto e non erano state prodotte autorizzazioni derogatorie. La Commissione ha ritenuto tali elementi gravi, precisi e concordanti, idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva, almeno parziale, delle operazioni e ha posto a carico della contribuente l'onere, non assolto, di provare l'effettività delle prestazioni.
La decisione
L'appello principale della società è stato accolto solo parzialmente. È stato annullato il recupero dell'IVA e delle relative sanzioni, poiché, nel particolare meccanismo del reverse charge applicabile al settore edilizio, non era emersa alcuna concreta perdita di gettito fiscale né un'omessa detrazione effettiva. È stato invece confermato, nel resto, l'accertamento relativo ai costi oggettivamente inesistenti e agli effetti sulle imposte dirette. L'appello incidentale dell'Agenzia è stato accolto: è stata eliminata anche la deduzione forfettaria del 50% dei costi riconosciuta in primo grado, ritenuta incompatibile con l'accertata inesistenza oggettiva delle operazioni. Sono state confermate le altre statuizioni della sentenza impugnata e le spese del grado sono state integralmente compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
La denuncia penale per ipotesi di reati tributari costituisce un obbligo quando emergano elementi che la rendano doverosa; la successiva archiviazione del procedimento penale non rende di per sé illegittimo l'accertamento tributario né incide automaticamente sul raddoppio dei termini allora applicabile.
D.lgs. n. 74/2000
Le ipotesi di reato tributario previste dal decreto possono fondare l'obbligo di denuncia e il conseguente regime dei termini di accertamento, senza che sia necessaria una definitiva condanna penale.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento parziale è legittimo quando l'Amministrazione disponga di elementi indiziari sufficienti, anche presuntivi, purché dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Art. 54, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972
Consente il recupero IVA sulla base di elementi idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni; tuttavia, nel caso concreto, il recupero è stato escluso per il principio di neutralità dell'IVA e per l'assenza di una perdita fiscale effettiva.
Art. 1, comma 44, della Legge n. 296/2006
Ha introdotto il reverse charge nel settore edilizio, trasferendo l'obbligo di assolvimento dell'IVA dal prestatore o cedente al committente o acquirente soggetto passivo.
Art. 1656 c.c.
Il subappalto richiede l'autorizzazione del committente quando vietato o non consentito dal contratto principale. L'assenza di tale autorizzazione, unita all'incapacità organizzativa della fornitrice, costituisce un elemento presuntivo dell'inesistenza delle prestazioni fatturate.
Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.
La sentenza deve esporre in forma concisa le ragioni di fatto e di diritto della decisione e non è necessario esaminare analiticamente tutte le questioni quando risultino assorbite o incompatibili con la motivazione adottata.
Art. 16 del D.lgs. n. 5/2003
Riconosce l'ammissibilità della motivazione per relationem o indiretta, purché le ragioni della decisione siano comunque chiare, univoche ed esaustive.
Massime di principio
- La mancanza di mezzi, personale, organizzazione e capacità economica della fornitrice, se sproporzionata rispetto al volume delle fatture, può costituire un forte indizio dell'inesistenza oggettiva delle operazioni.
- Prelievi in contanti effettuati subito dopo l'incasso degli assegni e di importo analogo ai pagamenti possono fondare la presunzione di retrocessione del corrispettivo e di fatturazione fittizia.
- La violazione del divieto contrattuale di subappalto, in assenza di autorizzazione del committente, rafforza la presunzione che la fornitrice non abbia realmente eseguito le prestazioni.
- Quando l'Amministrazione fornisce un quadro presuntivo grave, preciso e concordante, spetta al contribuente dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni mediante documentazione, prove dei lavori, tracciabilità, personale impiegato e altri elementi verificabili.
- L'archiviazione del procedimento penale non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento tributario, poiché i procedimenti penale e tributario hanno regole probatorie e finalità differenti.
- L'inesistenza oggettiva delle operazioni normalmente impedisce la deduzione dei relativi costi, anche se il giudice non può riconoscerli in via meramente forfettaria quando ha escluso che le prestazioni siano state effettivamente eseguite.
- Nel reverse charge, il recupero dell'IVA richiede una verifica concreta dell'esistenza di un danno erariale: in assenza di perdita fiscale effettiva, il principio di neutralità può impedire il recupero dell'imposta e delle sanzioni.
- L'assenza di un PVC non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento quando l'attività istruttoria si sia svolta presso gli uffici, senza accessi o verifiche nei locali del contribuente, e quest'ultimo sia stato comunque sentito in contraddittorio.
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