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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23065/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte dell'azienda sanitaria, di differenze tariffarie pretese da una struttura sanitaria privata per prestazioni di riabilitazione erogate nel triennio 2006-2008 in regime di accreditamento provvisorio. La struttura aveva ottenuto decreto ingiuntivo; l'azienda sanitaria propose opposizione, accolta in primo grado. In appello la struttura dedusse, da un lato, la tardività dell'opposizione dell'azienda sanitaria perché il decreto aveva ridotto a 10 giorni il termine per opporsi; dall'altro, l'omessa pronuncia su un asserito giudicato esterno, fondato su una precedente sentenza della Corte d'appello che avrebbe già riconosciuto il medesimo diritto al pagamento dell'integrazione tariffaria per il medesimo rapporto e triennio. Con il primo motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 650 c.p.c. e nullità della sentenza per avere la Corte territoriale ritenuto tempestiva l'opposizione senza considerare che l'eventuale tardività doveva essere giustificata da forza maggiore o caso fortuito, che nella specie sarebbero mancati. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione di norme processuali per non avere la Corte d'appello rilevato il giudicato esterno derivante dalla precedente sentenza invocata, che sarebbe stata prodotta nel giudizio di merito e passata in giudicato prima della precisazione delle conclusioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il provvedimento di riduzione del termine per opporsi al decreto ingiuntivo era nullo per difetto di motivazione; conseguentemente si applicava il termine ordinario di 40 giorni ex art. 641 c.p.c., con sospensione feriale, e l'opposizione proposta dall'azienda sanitaria risultava tempestiva, senza necessità di verificare la sussistenza di forza maggiore o caso fortuito. Ha rigettato anche il secondo motivo, osservando che il giudicato esterno richiamato dalla ricorrente era stato eccepito tardivamente, in comparsa conclusionale, e che il giudicato formatosi nel corso del giudizio di merito non può essere dedotto per la prima volta in cassazione. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui, nei rapporti tra ASL e strutture private, l'accreditamento provvisorio è solo un presupposto e non basta da solo a far sorgere il rapporto, essendo necessario un contratto scritto per vincolare reciprocamente le parti. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione dell'intimata; è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 650 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente per contestare la disciplina dell'opposizione tardiva; la Corte ha ritenuto però che non vi fosse opposizione tardiva, poiché il termine ridotto era stato illegittimamente disposto e quindi si applicava il termine ordinario.

  • art. 641 c.p.c.

    In mancanza di valida riduzione del termine, si applica il termine ordinario di quaranta giorni per proporre opposizione a decreto ingiuntivo.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per denunciare l'omessa pronuncia sul giudicato esterno; la Corte ha escluso la violazione perché il giudicato era stato dedotto tardivamente e non poteva essere introdotto per la prima volta in cassazione.

  • art. 647 c.p.c.

    È il provvedimento di esecutorietà, dopo il controllo sulla notificazione, che attribuisce al decreto ingiuntivo efficacia di giudicato formale e sostanziale.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro delle censure di legittimità proposte dalla ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La riduzione del termine per proporre opposizione a decreto ingiuntivo richiede un provvedimento motivato; se il provvedimento di riduzione è nullo, opera il termine ordinario previsto dalla legge.
  • Quando l'opposizione è tempestiva secondo il termine ordinario, non occorre verificare la sussistenza di forza maggiore o caso fortuito per giustificare un ritardo inesistente.
  • Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo con il decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., dopo il controllo sulla regolare notificazione.
  • L'eccezione di giudicato esterno deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se il giudicato si è formato durante quel giudizio, non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
  • Nel contenzioso tra ASL e struttura sanitaria privata, l'accreditamento provvisorio non è sufficiente da solo a fondare il rapporto contrattuale; è necessario un contratto scritto che vincoli reciprocamente le parti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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