Cassazione Civile, Sentenza n. 18941/2025 del 10/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana (n. 160/06/2023) relativa all'avviso di accertamento IMU 2014 (importo principale €299.033,00 più sanzioni/interessi) emesso dal Comune di Pistoia. La controversia riguardava la qualificazione ai fini dell'esenzione IMU o di riduzioni per vari immobili e terreni legati all'attività sanitaria (complesso ex Ospedale del Ceppo e immobile "Piloto", Ville Sbertoli, immobile Via Dalmazia 356 - Villone Puccini, immobile Via Carlo Goldoni, terreni a servizio del nuovo Ospedale San Jacopo e altri terreni). Questioni giuridiche principali: criteri per il riconoscimento dell'esenzione per destinazione a fini istituzionali (se la temporanea o parziale mancata utilizzazione comporta la perdita dell'esenzione), ripartizione dell'onere della prova, rilevanza delle dichiarazioni TARES, riconoscimento della riduzione per inagibilità anche in assenza di istanza formale, e adeguatezza della motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso. Sono stati ritenuti fondati alcuni motivi (in particolare i motivi n. 1, 2, 4 e 8) con i seguenti punti essenziali: - Il temporaneo o parziale inutilizzo non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione per destinazione pubblicistica: è necessaria una situazione di fatto o una scelta dell'ente che determini l'irreversibile perdita della destinazione istituzionale. Il giudice d'appello aveva errato nel richiedere un utilizzo "concreto e effettivo" nell'anno 2014 senza verificare se l'inutilizzo fosse sintomo di definitiva perdita di destinazione. - Le superfici adibite a magazzino, archivio e logistica possono essere strumentali alle funzioni istituzionali; nel caso del complesso Ceppo la Corte rileva che non si poteva escludere a priori l'esenzione. - Per le Ville Sbertoli, pur riconoscendo lo stato di inagibilità, la Corte rileva che la riduzione per inagibilità prevista dalla norma applicabile può essere riconosciuta anche in assenza di formale istanza quando il Comune abbia conoscenza qualificata e documentabile dello stato di fatiscenza. - Alcune statuizioni del giudice d'appello (sull'insussistenza dell'esenzione per il Ceppo, e il rigetto automatico di riduzioni per inagibilità in assenza di istanza) sono cassate. La sentenza impugnata è stata cassata nei punti accolti e la causa è rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, per nuovo esame. Le altre censure sono state ritenute infondate, assorbite o inammissibili.
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - art. 7, comma 2, lett. a)
Norma che prevede l'esenzione per i fabbricati destinati all'esercizio di attività istituzionali. La Corte specifica che l'esenzione si conserva anche in caso di temporaneo o parziale inutilizzo, salvo prova di un mutamento irreversibile della destinazione; non è sufficiente il mero mancato utilizzo nell'anno per negare l'esenzione.
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - art. 9, comma 8
Disposizione IMU che prevede analoghe esenzioni per immobili di enti pubblici. La Corte la interpreta in senso coerente con art. 7 d.lgs. 504/1992: occorre valutare la permanenza della destinazione istituzionale e non solo la concreta utilizzazione temporanea.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 211, conv. con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 - art. 13, comma 3, lett. b)
Norma che prevede la riduzione d'imposta per inagibilità. La Corte afferma che tale riduzione può essere riconosciuta anche senza formale istanza del contribuente quando il Comune abbia una "conoscenza qualificata e documentabile" dello stato di inagibilità tramite l'attività amministrativa.
Codice civile - art. 2697
Principio dell'onere della prova. La Corte conferma che il contribuente deve provare annualmente i requisiti per l'esenzione e che il fatto che l'immobile fosse esente in anni precedenti non inverte l'onere della prova a carico del Comune.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (obbligo di motivazione dell'atto impositivo)
L'avviso di accertamento è sufficientemente motivato se consente al contribuente di conoscere gli elementi essenziali della pretesa e di contestarla; la Corte conferma che un prospetto analitico (identificazione catastale, superficie, periodo, valore imponibile, aliquota, imposta) è di norma sufficiente.
Codice Civile - art. 817
Riferimento alla nozione di pertinenza. La Corte osserva che, per le esenzioni in esame, l'estensione dell'agevolazione alle pertinenze non è automatica e va valutata restrittivamente: le pertinenze non risultano in genere destinabili "esclusivamente" a funzioni istituzionali.
Codice di procedura civile - art. 116
Richiamato nella censura circa la valutazione probatoria; la Corte ritiene inammissibile la doglianza che in realtà chiede il riesame del merito delle valutazioni di fatto compiute dal giudice di merito.
Massime di principio
- Il temporaneo o parziale mancato utilizzo di un immobile pubblico non comporta automaticamente la perdita dell'esenzione IMU: occorre verificare se esiste un mutamento irreversibile della destinazione istituzionale.
- L'onere di provare la persistenza dei requisiti dell'esenzione grava sul contribuente anno per anno; tuttavia l'amministrazione deve dimostrare il venir meno definitivo della destinazione pubblicistica dell'immobile per negare l'esenzione.
- Attività strumentali (magazzino, archivio, logistica) possono partecipare dell'esenzione se sono funzionalmente connesse con le attività istituzionali dell'ente; la loro valutazione richiede prudente apprezzamento probatorio.
- La riduzione d'imposta per inagibilità può essere riconosciuta anche in assenza di formale istanza quando il Comune abbia conoscenza qualificata e documentabile dello stato di inagibilità derivante dalla propria attività amministrativa.
- Le pertinenze catastalmente distinte non beneficiano automaticamente dell'esenzione riconosciuta ai fabbricati principali: l'estensione va valutata restrittivamente e sulla base della effettiva destinazione esclusiva o strettamente strumentale.
- L'avviso di accertamento è adeguatamente motivato se contiene gli elementi essenziali che permettono al contribuente di conoscere e contestare l'an e il quantum; motivazioni sostanziali aggiunte solo in sede di giudizio non sempre invalidano l'atto se il cittadino era messo in condizione di contestarlo.
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