Sentenza n. 1176/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: in via principale, mancata esecuzione della sentenza del TAR Marche che aveva annullato la scheda valutativa relativa al servizio prestato nel 2009; in subordine, scheda valutativa del 20 marzo 2026, poi annullata in autotutela il 2 luglio 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (militare valutato)
Prevale il privato
La controversia
Il militare, già in quiescenza, ha chiesto in via principale l’ottemperanza alla precedente sentenza del TAR, non impugnata, che aveva annullato per difetto radicale di motivazione la seconda ricompilazione della scheda valutativa relativa al periodo 1° gennaio-31 dicembre 2009. Ha sostenuto che la terza scheda, del 20 marzo 2026, eludeva il giudicato: invece di attribuire la qualifica complessiva di “eccellente”, coerente con la valutazione “ottimo” del rendimento secondo le Istruzioni di settore e il giudicato, l’Amministrazione aveva abbassato tale voce a “molto buono”, mantenendo la qualifica finale di “superiore alla media”. Ha inoltre invocato la consumazione del potere e la regola del one-shot, chiedendo al giudice di determinare direttamente il contenuto della scheda e attribuire la qualifica “eccellente”, oppure di nominare un commissario ad acta. In subordine ha impugnato la nuova scheda per difetto assoluto di motivazione, contraddittorietà, illogicità, sviamento e difetto di istruttoria, nonché per violazione del divieto di reformatio in peius e del divieto di rivalutare in senso peggiorativo gli stessi fatti. Ha infine chiesto 25.000 euro, o la diversa somma ritenuta di giustizia, per danno non patrimoniale da violazione ed esecuzione tardiva del giudicato o, in subordine, da provvedimento illegittimo, oltre rivalutazione e interessi. L’Amministrazione ha eccepito l’improcedibilità perché la scheda del 20 marzo 2026 era stata annullata in autotutela il 2 luglio 2026 e aveva disposto una nuova ricompilazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda di ottemperanza: l’annullamento in autotutela della scheda del 20 marzo 2026 non aveva dato esecuzione alla sentenza, poiché non era seguito alcun nuovo atto, sicché permaneva l’interesse all’ottemperanza. Il primo motivo, relativo alla nullità della scheda per violazione o elusione del giudicato, è divenuto improcedibile perché la scheda era stata rimossa in autotutela. Ha accolto la domanda principale di ottemperanza, rilevando che il giudicato aveva già stabilito, sulla base dell’autovincolo previsto dalle Istruzioni sui documenti caratteristici del 26 luglio 2023, che a una valutazione “ottimo” del rendimento dovesse corrispondere la qualifica complessiva “eccellente”. Poiché il potere discrezionale dell’Amministrazione si era esaurito e la sentenza non era stata eseguita, il TAR ha ordinato di emettere senza indugio la scheda per il periodo in questione attribuendo tale qualifica. Non ha esaminato la domanda subordinata di annullamento, né la relativa eccezione di improcedibilità, in ragione dell’accoglimento della domanda principale. Ha respinto la domanda risarcitoria: la reintegrazione in forma specifica assicurata dalla sentenza ristora l’interesse morale dedotto e non è stato allegato né provato un ulteriore danno; la liquidazione equitativa non supplisce alla mancata prova dell’esistenza del danno. Ha condannato il Ministero della Difesa alle spese, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, se versato.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. a), c.p.a.
Ai sensi dell’art. 114 c. 4 lett. a) c.p.a. il giudice “ordina l’ottemperanza, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione”.
In sede di ottemperanza il giudice può determinare direttamente il contenuto dell’atto quando, in base al giudicato, lo spazio di discrezionalità amministrativa si sia esaurito; nel caso concreto ha ordinato l’attribuzione della qualifica complessiva “eccellente”.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Il richiesto risarcimento per equivalente economico, costituirebbe una duplicazione del risarcimento in forma specifica (cfr. da ultimo, Cassazione civile II sez., sent. 29 marzo 2026, n. 7494, ove si ricorda che “Già in precedenza questa Corte aveva affermato (Cass. 8/05/2009 n. 10663) che il risarcimento del danno in forma specifica non può mai cumularsi col risarcimento per equivalente, salvo il ristoro di eventuali ulteriori pregiudizi subiti dal danneggiato, pena la violazione del generale principio in virtù del quale il risarcimento non può mai trasformarsi in una fonte di arricchimento per la vittima”), in assenza di danno ulteriore (ex art. art. 112, comma 3, c.p.a.) che non può essere liquidato in via equitativa, posto che la valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.) presuppone necessariamente che la sua esistenza sia pienamente provata in tutte le sue componenti, non essendo operante il c.d. “metodo acquisitivo”, nella specie trovando piena applicazione il principio dispositivo (art. 2697 c.c., art. 64 c.p.a.) e non essendo stato né dedotto, né dimostrato, quale sarebbe il danno derivante dalla ritardata attuazione del giudicato, peraltro persistente da pochi mesi.
Il risarcimento per equivalente per danni da violazione o ritardo nell’esecuzione del giudicato richiede la prova di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello già riparato in forma specifica; la liquidazione equitativa non dispensa dalla prova dell’esistenza del danno.
art. 1226 c.c.
la valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.) presuppone necessariamente che la sua esistenza sia pienamente provata in tutte le sue componenti, non essendo operante il c.d. “metodo acquisitivo”, nella specie trovando piena applicazione il principio dispositivo (art. 2697 c.c., art. 64 c.p.a.)
La liquidazione equitativa può supplire alla difficoltà di quantificare un danno la cui esistenza sia provata, ma non può sostituire la prova del danno stesso.
art. 2697 c.c.
la valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.) presuppone necessariamente che la sua esistenza sia pienamente provata in tutte le sue componenti, non essendo operante il c.d. “metodo acquisitivo”, nella specie trovando piena applicazione il principio dispositivo (art. 2697 c.c., art. 64 c.p.a.)
La prova dell’esistenza del danno ulteriore grava sulla parte che ne chiede il risarcimento; il giudice non può colmare la carenza probatoria applicando il metodo acquisitivo.
art. 64 c.p.a.
la valutazione equitativa del danno (art. 1226 c.c.) presuppone necessariamente che la sua esistenza sia pienamente provata in tutte le sue componenti, non essendo operante il c.d. “metodo acquisitivo”, nella specie trovando piena applicazione il principio dispositivo (art. 2697 c.c., art. 64 c.p.a.)
Nel giudizio risarcitorio opera il principio dispositivo quanto alla prova dell’esistenza del danno: il metodo acquisitivo non supplisce alla mancata allegazione e dimostrazione del pregiudizio.
Massime di principio
- Quando il giudicato conforma puntualmente l’esercizio del potere e, in base a esso, non residua discrezionalità amministrativa, il giudice dell’ottemperanza può determinare il contenuto del provvedimento che l’Amministrazione deve adottare.
- L’annullamento in autotutela dell’atto adottato in violazione del giudicato non determina, da solo, il venir meno dell’interesse all’ottemperanza se l’Amministrazione non ha poi adottato un nuovo atto idoneo a eseguire la sentenza.
- Se il giudicato stabilisce, in applicazione di un autovincolo amministrativo, che una determinata valutazione parziale comporta necessariamente una specifica qualifica complessiva, l’Amministrazione deve conformarsi a tale esito quando il potere discrezionale risulti esaurito.
- Il risarcimento per equivalente può aggiungersi alla reintegrazione in forma specifica soltanto per eventuali pregiudizi ulteriori, dei quali il ricorrente deve provare l’esistenza; la liquidazione equitativa non può supplire alla mancanza di tale prova.
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