Sentenza del 23/10/2017 n. 4268 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo Tributario - Motivi di appello - Riproposizione delle stesse argomentazioni prospettate in sede di ricorso - Inammissibilità dell'appello - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Non è sufficiente reiterare le tesi già dedotte in primo grado: l'atto di appello deve individuare le parti della sentenza contestate e spiegare puntualmente le ragioni della richiesta di riforma.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha riproposto in appello le medesime argomentazioni già formulate nel ricorso di primo grado, senza confrontarsi specificamente con le statuizioni della sentenza impugnata né indicare, attraverso censure espresse e motivate, gli errori nel percorso logico-giuridico seguito dal giudice di primo grado.
Norme richiamate
Principio di specificità dei motivi di appello nel processo tributario
È inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, l'atto di appello che, limitandosi a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma, non contenga alcuna parte argomentativa che, mediante censura espressa e motivata, miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.
L'appello deve contenere una critica concreta, specifica e motivata alla sentenza impugnata. La mera riproposizione delle difese già svolte in primo grado non consente al giudice d'appello di individuare le statuizioni contestate e le ragioni della richiesta di riforma.
Cassazione n. 1461/2017
La decisione richiama il principio secondo cui la specificità dei motivi di appello richiede una contestazione argomentata delle ragioni poste a fondamento della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- Un appello non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già presentate nel ricorso introduttivo: deve confrontarsi direttamente con la motivazione della sentenza.
- Per evitare l'inammissibilità, occorre indicare con precisione quali statuizioni si contestano, quali errori di fatto o di diritto si imputano al giudice e quale decisione alternativa si richiede.
- La riproposizione delle difese di primo grado può essere utile solo se accompagnata da una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata.
- Il giudice d'appello non è tenuto a ricostruire autonomamente le censure mancanti o a individuare d'ufficio le ragioni per cui la sentenza dovrebbe essere riformata.
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