Sentenza del 01/02/2016 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Alessandria
Iscrizione Ipotecaria - Conservatore - Regolarità formale nota iscrizione - Sussiste - Comunicazione Preventiva - Sottoscrizione - Regolarità Notificazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità dell'iscrizione ipotecaria sostenendo, in particolare, l'irregolarità formale della nota presentata al Conservatore, la mancata o non corretta sottoscrizione della comunicazione preventiva, l'assenza di una chiara individuazione del soggetto emittente e del responsabile del procedimento, nonché l'irregolarità della notificazione effettuata tramite servizio postale e priva di una formale relazione di notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che il Conservatore dei Registri Immobiliari deve limitarsi a verificare la regolarità formale della nota di iscrizione ipotecaria, senza svolgere controlli sostanziali sul contenuto dell'atto o sul rapporto tributario sottostante. La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ha natura amministrativa e non è soggetta alle rigorose formalità previste per gli atti processuali o per le notificazioni giudiziarie. È sufficiente che dall'atto risulti l'Ente preposto alla riscossione, così da consentire l'individuazione del soggetto emittente e del responsabile del procedimento. È inoltre valida la notificazione effettuata tramite il servizio postale, senza necessità di una specifica relazione di notificazione.
Norme richiamate
Disciplina dell'iscrizione ipotecaria e dell'attività del Conservatore dei Registri Immobiliari
Il Conservatore effettua un controllo limitato alla regolarità formale della nota di iscrizione e non è tenuto a verificare la fondatezza sostanziale del credito o la correttezza del contenuto dell'iscrizione.
Disciplina della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria
La comunicazione preventiva ha natura amministrativa e, pertanto, non deve rispettare le formalità particolarmente rigorose proprie degli atti processuali o delle notificazioni giudiziarie.
Disciplina generale delle notificazioni a mezzo del servizio postale
La comunicazione può essere validamente notificata tramite il servizio postale; non è necessaria la redazione di una specifica relazione di notificazione, purché la consegna dell'atto sia documentata secondo le regole applicabili al servizio postale.
Massime di principio
- Nelle controversie sull'iscrizione ipotecaria occorre distinguere i vizi formali della nota, rilevanti per l'attività del Conservatore, dai vizi sostanziali relativi al credito o al procedimento di riscossione, che non rientrano normalmente nel controllo del Conservatore.
- Gli atti amministrativi preliminari all'iscrizione ipotecaria non devono necessariamente rispettare tutte le formalità previste per gli atti giudiziari, salvo specifiche prescrizioni normative.
- L'indicazione dell'ente di riscossione può essere sufficiente a individuare l'autore dell'atto e il responsabile del procedimento, anche in assenza di formule particolarmente dettagliate.
- La notificazione postale di una comunicazione amministrativa può essere valida anche senza una relazione di notificazione analoga a quella prevista per le notificazioni eseguite da ufficiali giudiziari.
- Per contestare efficacemente un'iscrizione ipotecaria è necessario indicare un concreto vizio previsto dalla legge, come l'inesistenza della comunicazione richiesta, l'errata identificazione del destinatario, la mancanza di poteri dell'ente o l'inosservanza di una formalità essenziale; mere irregolarità non sostanziali possono non comportare l'invalidità dell'atto.
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