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Interpello

Risposta n. 421 del 23/10/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo l’istante, l’IVA di gruppo sarebbe applicabile dal periodo d’imposta 2020, con comunicazione dell’opzione tramite dichiarazione IVA 2019 comprensiva del quadro VG e con acquisizione di formali rinunce dalle società non aderenti. Propone inoltre una specifica compilazione del quadro VG per [ETA], [ZETA], [GAMMA], [EPSILON], [THETA] e [DELTA].

Liquidazione dell’IVA di gruppo ex articolo 73 del d.P.R. n. 633/1972 e compilazione del quadro VG in presenza di società estere e italiane nel gruppo.

Il quesito

L’istante chiede se la propria società, quale controllante, possa aderire alla liquidazione IVA di gruppo con le controllate [ETA] e [ZETA], e se per le altre società del gruppo non aderenti sia necessario acquisire un atto formale di rinuncia da conservare. Chiede inoltre come compilare il quadro VG della dichiarazione IVA annuale per rappresentare correttamente le società partecipanti alla compensazione e quelle presenti nella catena di controllo ma non aderenti.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene ammissibile l’adesione alla liquidazione IVA di gruppo, poiché la normativa consente la partecipazione anche di società residenti in altri Stati UE purché identificate ai fini IVA in Italia e in possesso dei requisiti di controllo. Conferma che nel quadro VG vanno indicati solo i soggetti rilevanti ai fini della partecipazione o della dimostrazione della catena di controllo, escludendo i soggetti non residenti privi di posizione IVA in Italia; accoglie quindi in sostanza la compilazione prospettata, con alcune precisazioni sui campi da compilare nella sezione I e II del quadro VG.

Liquidazione IVA di gruppo in presenza di società italiane ed estere nel gruppo

L’interpello riguarda la possibilità di accedere alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo prevista dall’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972 in un gruppo societario internazionale articolato lungo una catena di controllo che comprende società residenti e non residenti, alcune delle quali identificate o stabilite ai fini IVA in Italia e altre prive di posizione IVA nel territorio dello Stato.

Fattispecie rappresentata dall’istante

L’istante è una società di capitali identificata in Italia ai sensi dell’articolo 35-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 e opera come sub-holding del gruppo. La catena societaria descritta è la seguente:

  • [BETA], non registrata ai fini IVA in Italia, controlla al 100% [ALFA];
  • [ALFA] controlla al 100% [GAMMA], stabilita in Germania e non registrata ai fini IVA in Italia, e [DELTA], stabilita ai fini IVA in Italia;
  • [GAMMA] controlla al 100% [EPSILON], non registrata ai fini IVA in Italia;
  • [EPSILON] controlla al 100% [ZETA], società stabilita in [...] e identificata ai fini IVA in Italia ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. n. 633 del 1972;
  • [DELTA] controlla al 100% [ETA] e [THETA].

Quesito posto all’Agenzia

L’istante chiede se, sulla base di tale struttura, sia possibile:

  • aderire alla liquidazione IVA di gruppo come controllante insieme alle controllate [ETA] e [ZETA], così da compensare crediti e debiti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche e dalla dichiarazione annuale;
  • non includere nella procedura le altre società del gruppo ([GAMMA], [EPSILON], [DELTA] e [THETA]) e, per quelle non aderenti, acquisire un atto di rinuncia da conservare ed esibire in caso di richiesta dell’Amministrazione finanziaria.

Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente

L’istante ritiene che il gruppo possa adottare la procedura a decorrere dal periodo d’imposta 2020, presentando la dichiarazione IVA relativa al 2019 con il quadro VG per comunicare i soggetti aderenti e quelli esclusi, e conservando un formale atto di rinuncia delle società che non partecipano al regime.

In merito al quadro VG, propone di:

  • indicare [ETA] nel rigo VG2 della sezione I;
  • indicare [ZETA] nel rigo VG3 della sezione I, barrando anche la casella del campo 7 riferita a [EPSILON] quale soggetto estero non residente privo di posizione IVA in Italia;
  • non riportare [GAMMA] e [EPSILON] nella sezione I, perché non registrate ai fini IVA in Italia;
  • non indicare [THETA];
  • riportare [DELTA] nella sezione II del quadro VG, in quanto società nella catena di controllo ma non aderente alla compensazione IVA.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama:

  • l’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972, che disciplina la liquidazione IVA di gruppo;
  • il decreto ministeriale 13 dicembre 1979, come modificato dal decreto ministeriale 13 febbraio 2017;
  • l’articolo 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979, che definisce le società controllate rilevanti ai fini del regime, richiedendo il possesso di oltre il 50% del capitale dal 1° luglio dell’anno solare precedente;
  • l’articolo 1, comma 27, lettera b), della legge n. 232 del 2016, che ha previsto la comunicazione dell’opzione tramite la dichiarazione IVA annuale;
  • la circolare n. 16/E del 28 febbraio 1986 e le risoluzioni n. 475921 del 3 dicembre 1991 e n. 347/E del 6 novembre 2002.

Soluzione interpretativa dell’Agenzia

L’Agenzia conferma che la liquidazione IVA di gruppo è una forma di tassazione consolidata tra soggetti passivi autonomi e che consente la compensazione dei debiti e crediti IVA delle società partecipanti, con versamenti e conguaglio annuale effettuati dalla controllante.

Precisa inoltre che:

  • possono partecipare anche società residenti in altri Stati UE, purché in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 13 dicembre 1979 e identificate ai fini IVA in Italia, mediante stabile organizzazione, rappresentante fiscale o identificazione diretta;
  • non è necessario che tutte le società della catena di controllo aderiscano al regime, potendo la liquidazione di gruppo essere attivata solo per alcune controllate;
  • le società non residenti che partecipano solo come anelli della catena di controllo, ma sono prive di posizione IVA in Italia, non vanno indicate nel quadro VG.

Parere dell’Agenzia delle Entrate sulla fattispecie concreta

Sulla base dei fatti rappresentati, l’Agenzia ritiene che l’istante possa aderire alla liquidazione IVA di gruppo con le altre società controllate, compilando il quadro VG secondo le indicazioni fornite.

In particolare, indica che:

  • la partita IVA di [ETA] va riportata nel rigo VG2, campo 2, della sezione I, senza compilare la casella di colonna 3; nello stesso rigo vanno compilati i campi 1, 5 e 6 con riferimento a [DELTA];
  • la partita IVA di [ZETA] va riportata nel rigo VG3, campo 2, della sezione I, senza compilare la casella di colonna 3; nello stesso rigo vanno compilati i campi 1 e 6 con riferimento a [EPSILON], nonché la casella di colonna 7 riservata al soggetto estero non residente che detiene la maggioranza delle azioni o quote ed è privo di posizione IVA in Italia;
  • i dati di [GAMMA] e [EPSILON], in quanto soggetti intermedi nella catena di controllo e non registrati ai fini IVA in Italia, non devono essere riportati nel quadro VG;
  • i dati di [THETA] non devono essere indicati nel quadro VG;
  • i dati di [DELTA] devono essere riportati anche nella sezione II del quadro VG, compilando solo i campi 1, 2, 3 e 4, senza compilare la casella di colonna 5, che è riservata al soggetto che precede la controllante nella catena di controllo e rinuncia alla disciplina dell’IVA di gruppo.

Conclusioni operative

Il documento conferma la possibilità di utilizzare la procedura di liquidazione IVA di gruppo anche in presenza di una catena di controllo internazionale, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e di identificazione IVA in Italia. La compilazione del quadro VG deve essere coerente con la distinzione tra società partecipanti alla compensazione, società presenti nella catena di controllo ma non aderenti e soggetti esteri non identificati ai fini IVA in Italia.

L’Agenzia aggiunge, infine, che il parere vale nei limiti dei fatti rappresentati e che eventuali elementi emersi in sede di controllo idonei a modificare lo scenario descritto ne farebbero venir meno gli effetti.

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