Cassazione Penale, Sentenza n. 13190/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) censura sulla ricostruzione del reddito imponibile per il computo delle spese e dei costi accertati: la difesa sosteneva che, trattandosi di accertamento induttivo o di accertamento con adesione, il contribuente sarebbe esentato dall'onere di dimostrare i costi sostenuti e che il giudice della cautela non avrebbe potuto valorizzare elementi induttivi dell'accertamento fiscale ai fini penali; (2) deduzione che non sarebbe stata superata la soglia di punibilità di €30.000 annui ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 74/2000 perché il ricorrente si era avvalso dell'accertamento con adesione e aveva rateizzato i versamenti (20 rate trimestrali), per cui nessuna annualità supererebbe la soglia; (3) censura sul periculum in mora (art. 321 c.p.p.): si contestava la fondatezza del rischio di dispersione del profitto, rilevando che i pagamenti rateali dimostravano la serietà dell'adempimento e che non sussisterebbe pericolo di aggravamento dell'illecito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, affermando che l'accertamento con adesione, essendo atto amministrativo di favore per il contribuente, non vincola il giudice penale nella quantificazione del profitto del reato e non impedisce che il giudice penale, sulla base di elementi di fatto e con congrua motivazione, discosti dalla quantificazione concordata con l'Agenzia delle Entrate. Sull'istruttoria, la Corte ha condiviso che il ricorrente non ha prodotto né documentato i costi dedotti, mentre il procedimento penale richiede che le spese siano certe o determinabili e che il soggetto che le invoca le dimostri (richiamo agli artt. 187 e 190 c.p.p.). Quanto al periculum in mora, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale del riesame: la rateizzazione e i pagamenti parziali non impediscono l'adozione del sequestro finalizzato alla confisca, che resta efficace finché non sia avvenuto il pieno pagamento; inoltre è stata sottolineata l'assenza, da parte del ricorrente, di documentazione o garanzie idonee a scongiurare il rischio di aggravamento dell'illecito. Sono state liquidate le spese e disposto il versamento alla cassa delle ammende come da dispositivo.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. 74/2000
Disciplina il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altre modalità; la Corte ha ritenuto che il superamento della soglia di punibilità debba essere valutato autonomamente in sede penale e non sia automaticamente escluso dall'accertamento con adesione
art. 20 d.lgs. 74/2000
Sancisce l'autonomia del processo penale rispetto al procedimento amministrativo/tributario; la Corte l'ha richiamato per affermare che l'accertamento fiscale conciliativo non vincola il giudice penale nella quantificazione del profitto
art. 12‑bis d.lgs. 74/2000
Prevede che la confisca non 'opera' per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario; la Corte interpreta che tale disposizione non impedisce l'adozione del sequestro/confisca ma ne posticipa l'efficacia rispetto alla parte coperta dall'impegno, che si annulla solo con il pieno pagamento
art. 39 d.P.R. 600/1973
Norma richiamata dalla difesa in relazione agli oneri probatori nell'accertamento fiscale; la Corte ha ritenuto che, anche se in ambito amministrativo possono operare criteri agevolativi, in sede penale rimane l'onere del contribuente di provare i costi dedotti
art. 109, comma 1, d.P.R. 917/1986
Richiamato in relazione al principio che le componenti negative del reddito devono essere certe o determinabili; la Corte conferma che le spese devono essere provate o comunque ricavabili oggettivamente
artt. 187 e 190 c.p.p.
Richiamati in riferimento agli oneri probatori: il ricorrente che asserisce l'esistenza di costi deducibili deve fornirne prova o elementi dai quali la loro sussistenza possa essere desunta
art. 321 c.p.p.
Norma sul pericolo in mora: la Corte ha valutato che il Tribunale ha motivatamente ritenuto sussistente il pericolo in base alla prosecuzione dell'attività professionale, alla mancata documentazione e all'assenza di garanzie patrimoniali
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- L'accordo o accertamento con adesione con l'amministrazione finanziaria non vincola automaticamente il giudice penale nella determinazione del profitto del reato fiscale: il giudice penale può discostarsi dalla quantificazione amministrativa purché fornisca congrua motivazione.
- In materia tributaria-penale il contribuente che deduce costi o spese deve provarne l'esistenza o almeno allegare elementi oggettivi da cui desumere la loro sussistenza; mere deduzioni percentuali non bastano.
- La rateizzazione o l'impegno a pagare non estinguono automaticamente la possibilità di sequestro preventivo finalizzato alla confisca: l'efficacia della confisca è esclusa solo se avviene il pieno pagamento del debito che elimina la duplicazione della sanzione.
- Per valutare il pericolo di dispersione del profitto il giudice può tener conto della continuità dell'attività, dell'assenza di garanzie patrimoniali e della mancata documentazione contabile; accuse generiche senza indicazione di elementi concreti sono inefficaci.
- Nelle impugnazioni è necessario formulare censure specifiche e puntuali; censure generiche o prive di indicazione del calcolo o degli errori rendono il motivo inefficace.
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