Circolare numero 23 del 19-05-1995 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa dell’emanazione del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, che proroga al 30 novembre 1995 il termine per i versamenti dei contributi sospesi a favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994. Vengono confermate le istruzioni già impartite con la circolare n. 10 dell’8 febbraio 1995 e precisate le modalità di pagamento: in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995 oppure in tre rate quadrimestrali senza interessi, su domanda da presentare entro il 1° dicembre 1995. È inoltre sospesa la presentazione delle denunce mod. 031/CM e 031/R e dei relativi versamenti per il periodo 20 novembre 1994 - 20 novembre 1995, con obbligo di presentazione di tutta la modulistica sospesa entro il 1° dicembre 1995.
Proroga dei termini e modalità di regolarizzazione dei contributi sospesi per le zone alluvionate 1993-1994
Proroga e regolarizzazione dei contributi per le zone alluvionate 1993-1994
La circolare dà conto del D.L. 3 maggio 1995, n. 154, che introduce ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994 e modifica i termini per la regolarizzazione dei contributi sospesi. Il documento conferma le istruzioni già fornite con la circolare n. 10 dell’8 febbraio 1995 e disciplina sia i tempi di pagamento sia gli adempimenti documentali connessi.
Proroga del termine normativo
L’art. 5, comma 1, del D.L. n. 154/1995 proroga al 30 novembre 1995 il termine del 30 aprile 1995 previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22. La proroga incide sul regime delle sospensioni contributive già previste per le imprese interessate dagli eventi alluvionali.
Modalità di versamento dei contributi sospesi
La circolare precisa che i versamenti dei contributi sospesi nel periodo dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995 possono essere effettuati:
- in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995;
- oppure, su domanda, in tre rate quadrimestrali di uguale importo, con scadenze rispettivamente al 1° dicembre 1995, al 1° aprile 1996 e al 1° agosto 1996.
Le rate non devono essere maggiorate di alcun interesse di differimento.
Sospensione delle denunce contributive e dei versamenti
Per effetto della proroga, viene sospesa la presentazione dei modelli 031/CM e 031/R e il versamento dei contributi con scadenza legale dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 1995. La sospensione, quindi, riguarda le denunce relative ai periodi di paga da ottobre 1994 a ottobre 1995.
Obbligo di presentazione della modulistica sospesa
La modulistica sospesa deve comunque essere presentata entro il 1° dicembre 1995. Tale termine vale sia per la regolarizzazione in unica soluzione sia per quella in forma rateale.
Istruzioni operative per la compilazione dei modelli 031/R
Per le imprese che provvedono alla regolarizzazione in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995, restano ferme le disposizioni già impartite con la circolare n. 2 del 18 gennaio 1995.
Per le imprese che optano per la regolarizzazione rateale, la circolare stabilisce che:
- le denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM) devono essere presentate improrogabilmente entro il 1° dicembre 1995;
- nel quadro B del mod. 031/R deve essere inserito il codice "A01";
- nel quadro C, nella distinta delle somme dovute, devono essere indicati il periodo di riferimento, gli importi relativi ai contributi afferenti al periodo di sospensione e il codice causale 038.
Domanda di regolarizzazione rateale
È allegato un fac-simile della domanda di regolarizzazione rateale del debito contributivo. Il modello richiede l’indicazione delle partite e delle gestioni interessate e contiene l’impegno dell’impresa a estinguere il debito in tre rate. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 1° dicembre 1995 e il legale rappresentante deve dichiarare di aver regolarmente consegnato tutte le denunce contributive (modd. 031/R e 031/CM) relative ai periodi oggetto di sospensione.
Punti principali
Proroga del termine per i versamenti sospesi
Il D.L. 3 maggio 1995, n. 154, art. 5, comma 1, proroga dal 30 aprile 1995 al 30 novembre 1995 il termine previsto dall’art. 7, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
Modalità di pagamento dei contributi sospesi
I contributi sospesi dal 4 novembre 1994 al 30 novembre 1995 possono essere versati in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995 oppure, su domanda, in tre rate quadrimestrali di pari importo: prima rata entro il 1° dicembre 1995, seconda entro il 1° aprile 1996, terza entro il 1° agosto 1996. Le rate non sono gravate da interessi di differimento.
Sospensione delle denunce e dei versamenti contributivi
Per effetto della proroga, è sospesa la presentazione dei modelli 031/CM e 031/R e il versamento dei contributi con scadenza legale dal 20 novembre 1994 al 20 novembre 1995. La sospensione riguarda le denunce riferite ai periodi di paga da ottobre 1994 a ottobre 1995.
Termine per la presentazione della modulistica sospesa
Tutta la modulistica oggetto di sospensione deve comunque essere presentata entro il 1° dicembre 1995, anche in caso di regolarizzazione rateale.
Istruzioni per la compilazione dei modelli 031/R
Per le imprese che regolarizzano in unica soluzione entro il 1° dicembre 1995 si confermano le istruzioni della circolare n. 2 del 18 gennaio 1995. Per le imprese che chiedono la regolarizzazione rateale, i modelli 031/R e 031/CM devono essere presentati improrogabilmente entro il 1° dicembre 1995; nel quadro B del mod. 031/R va indicato il codice "A01" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi relativi al periodo di sospensione, va indicato il codice causale 038.
Domanda di regolarizzazione rateale
È allegato un fac-simile di domanda di regolarizzazione del debito contributivo ai sensi del D.L. n. 154/1995. La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il 1° dicembre 1995 e deve attestare l’avvenuta regolare consegna delle denunce contributive relative ai periodi sospesi.
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