Circolare numero 140 del 18-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la proroga al 31 maggio 1995 del trattamento straordinario di integrazione salariale per specifiche categorie di lavoratori GEPI, INSAR e A.R.P., definendone misura, decorrenza, esclusioni e modalità operative. Fornisce inoltre chiarimenti contabili per i casi di anticipazione da parte di A.R.P. e richiama le istruzioni già impartite per le disposizioni reiterate relative a imprese in crisi, procedure concorsuali, cessazioni di attività e lavoratori edili. Vengono anche precisati gli adempimenti delle Sedi per l’accertamento dei requisiti individuali e per la documentazione da conservare ai fini della riduzione dei trattamenti speciali di disoccupazione.
Proroga CIG straordinaria per dipendenti GEPI, INSAR e A.R.P. e chiarimenti su disposizioni reiterate
Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per GEPI, INSAR e A.R.P.
La circolare interviene sul quadro delle proroghe del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS) disposte dal D.L. n. 105, in conseguenza della mancata conversione del D.L. 8 febbraio 1995, n. 31. L’obiettivo è chiarire soggetti beneficiari, durata, misura della prestazione, esclusioni, nonché le modalità operative e contabili per le Sedi INPS.
Dipendenti delle società non operative GEPI e INSAR
L’art. 5 del D.L. n. 105 reitera la proroga della CIGS fino al 31 maggio 1995 per:
- i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno di cui al D.P.R. n. 218/1978;
- i dipendenti INSAR già beneficiari delle proroghe previste dall’art. 22, comma 6, della l. n. 223/1991 e dall’art. 6, comma 9, della l. n. 236/1993.
Restano esclusi dalla proroga:
- i lavoratori che, entro il 31 dicembre 1994, avevano già maturato i requisiti per l’indennità di mobilità;
- i titolari di pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
La circolare richiama le istruzioni della circolare n. 155 del 19 maggio 1994, par. 1.3, e precisa che, per i lavoratori non assegnati a lavori socialmente utili, il trattamento prorogato è ridotto del 20% a decorrere dall’8 agosto 1994, corrispondendo al 64% della retribuzione. Vengono anche riportati i massimali:
- fino al 31 dicembre 1994: L. 940.109 o L. 1.129.920 nette del 5,84%, a seconda che la retribuzione mensile sia inferiore o superiore a L. 2.700.000;
- dall’1 gennaio 1995: L. 969.702 o L. 1.165.488.
Per il periodo 8 febbraio-31 maggio 1995, la circolare distingue tre situazioni:
- lavoratori ultraquarantenni addetti a lavori socialmente utili: il trattamento in essere al 7 febbraio 1995 continua fino al 31 maggio 1995;
- lavoratori ultraquarantenni non addetti a lavori socialmente utili: il trattamento già ridotto del 20% prosegue fino al 31 maggio 1995;
- lavoratori con età inferiore a 40 anni al 7 febbraio 1995, partecipi o meno a lavori socialmente utili: il trattamento di integrazione salariale è pari a L. 775.761 nette, corrispondenti al 64% di L. 1.212.127.
Estensione ai dipendenti GEPI delle aree di crisi o declino industriale
L’art. 5 estende la disciplina anche ai dipendenti delle società non operative GEPI costituite nelle aree di crisi o declino industriale. La circolare, tuttavia, rinvia a successive istruzioni per gli aspetti applicativi di questa estensione.
Modalità operative e pagamento diretto
Vengono confermate le istruzioni già impartite con la circolare n. 155 del 19 maggio 1994. Per agevolare la definizione dei rapporti tra società e dipendenti, soprattutto in relazione all’avviamento ai lavori socialmente utili, i lavoratori possono chiedere, nei casi di pagamento diretto autorizzato, che gli assegni relativi ai trattamenti ex D.L. n. 105 siano localizzati presso la sede della società di appartenenza.
La richiesta deve essere:
- presentata dall’interessato;
- sottoscritta dal lavoratore;
- controfirmata dal responsabile della società.
In sede di liquidazione, deve essere indicato il domicilio della sede societaria al posto del domicilio del beneficiario. Il pagamento diretto deve essere effettuato tramite la specifica procedura automatizzata.
Categorie particolari di lavoratori A.R.P. e INSAR
Il D.L. n. 105 introduce disposizioni specifiche per particolari categorie di lavoratori dipendenti da A.R.P. e INSAR, collegate alla disciplina già prevista dall’art. 7, commi 6-bis, 6-ter e 9, del D.L. n. 148/1993, convertito dalla l. n. 236/1993, e dall’art. 5, comma 19, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla l. n. 451/1994.
La CIGS per tali lavoratori è prorogata al 31 maggio 1995 con la misura prevista dall’art. 1, comma 5, del D.L. n. 105, pari a L. 775.761.
La decorrenza del trattamento ridotto varia a seconda della categoria:
- per i lavoratori INSAR ex art. 7, comma 9, l. n. 236/1993 e per i lavoratori A.R.P., dal 1° gennaio 1995;
- per i lavoratori INSAR ex art. 7, comma 6-bis, dalla scadenza del trattamento concesso dal D.M. n. 16028 del 13 ottobre 1994, cioè dal 15 dicembre 1994.
Le Sedi devono fare riferimento alla normativa richiamata nel decreto ministeriale di concessione per identificare correttamente i lavoratori interessati.
Istruzioni operative e contabili per A.R.P.
Per A.R.P., la circolare richiama l’art. 4, comma 8, della l. n. 169/1991, secondo cui le prestazioni sono a carico della GEPI, che deve rimborsarle all’Istituto. Poiché, in concreto, A.R.P. ha spesso anticipato le prestazioni in attesa dei provvedimenti autorizzativi, vengono impartite istruzioni contabili specifiche per le anticipazioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995.
La SAP competente deve:
- verificare la regolarità dei pagamenti;
- predisporre in triplice copia un biglietto contabile fuori cassa mod. SC3;
- registrare le movimentazioni sui conti indicati nella circolare per il rimborso GEPI delle integrazioni salariali straordinarie, dell’indennità di fine rapporto ex art. 2 l. n. 464/1972 e degli assegni per il nucleo familiare.
Le due copie del mod. SC3 devono essere trasmesse all’ufficio competente per la contabilità, che, dopo la registrazione a sistema, restituisce una copia all’Ufficio prestazioni non pensionistiche per l’archiviazione. La circolare precisa inoltre che:
- i conti GAU 30/36, GAU 30/35 e GAT 30/36 risultano istituiti con la circolare n. 118;
- i conti GAU 22/46 e GAT 22/46 sono resi movimentabili dalle Sedi, come da allegato n. 1.
Per i contributi figurativi, da calcolarsi applicando l’aliquota del 26,97% alle retribuzioni su cui sono state calcolate le integrazioni salariali, va trasmessa a fine esercizio alla Direzione Generale la dichiarazione di cui all’allegato n. 2, nei termini stabiliti dalla circolare sulle chiusure contabili. Nessun pagamento ulteriore deve essere disposto, essendo già intervenuta l’anticipazione da parte di A.R.P.
Disposizioni reiterate per imprese in crisi, concorsuali e con cessazione dell’attività
Il D.L. n. 105 reitera le disposizioni sulla proroga della CIGS per:
- imprese con eccedenza di personale;
- imprese soggette a procedura concorsuale;
- imprese con più di 500 dipendenti che abbiano cessato l’attività lavorativa.
Per tali fattispecie si rinvia alla circolare n. 89 del 30 marzo 1995, con particolare riferimento agli adempimenti relativi:
- alla riduzione del periodo di trattamento di mobilità per i lavoratori beneficiari della proroga;
- alla riduzione dell’importo delle integrazioni salariali prorogate;
- alla cessazione della proroga per i lavoratori che abbiano esaurito il trattamento di mobilità.
È inoltre reiterata la norma di interpretazione autentica dell’art. 5 della l. n. 236/1993, già richiamata dalla circolare n. 310 del 24 novembre 1994.
Proroga per i lavoratori edili e verifiche dei requisiti
Infine, l’art. 6, comma 10, del D.L. n. 105 reitera la disposizione dell’art. 6, comma 9, del D.L. n. 31 sulla proroga della CIGS per i lavoratori edili. In merito, la circolare chiarisce che, una volta emanati i decreti ministeriali concessivi, le Sedi devono accertare anche la sussistenza dei requisiti individuali previsti:
- dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 299/1994, convertito dalla l. n. 451/1994;
- oppure dall’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, secondo la norma richiamata nel decreto di concessione.
Quando si applica l’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, il datore di lavoro deve trasmettere, in allegato al mod. IGi 15 Str., un elenco dei lavoratori con indicazione della data di assunzione e della durata del rapporto, che non può essere inferiore a 18 mesi. Tale requisito sostituisce quello del lavoro effettivo di 18 mesi previsto dalla norma.
Quando si applica l’art. 3, comma 3, della l. n. 451/1994, l’elenco nominativo deve contenere:
- la data di assunzione, anteriore di almeno 36 mesi;
- i periodi di lavoro effettivo di durata non inferiore a 24 mesi, includendo ferie, festività e infortuni.
In calce agli elenchi il datore di lavoro deve dichiarare che i lavoratori interessati non hanno maturato, al 31 dicembre 1994, i requisiti per il trattamento speciale di disoccupazione secondo le norme della mobilità lunga. Gli elenchi devono essere conservati in apposita evidenza e utilizzati per applicare la pari riduzione dei trattamenti speciali di disoccupazione.
Punti principali
Proroga CIGS per dipendenti di società non operative GEPI e INSAR
A seguito della mancata conversione del D.L. 8 febbraio 1995, n. 31, l’art. 5 del D.L. n. 105 reitera con modificazioni la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale fino al 31 maggio 1995 per i dipendenti delle società non operative costituite dalla GEPI nei territori del Mezzogiorno e per i dipendenti INSAR già interessati dalle precedenti proroghe. Restano esclusi i lavoratori che entro il 31 dicembre 1994 avevano maturato il diritto all’indennità di mobilità e i titolari di pensione di vecchiaia o anzianità a carico dell’AGO.
Misura del trattamento e casistiche applicative
Per i lavoratori non assegnati a lavori socialmente utili, il trattamento prorogato ex art. 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 105 è ridotto del 20% dall’8 agosto 1994 e corrisponde al 64% della retribuzione. Sono indicati i massimali: fino al 31 dicembre 1994 pari a L. 940.109 o L. 1.129.920 nette del 5,84%, a seconda della retribuzione inferiore o superiore a L. 2.700.000 mensili; dall’1 gennaio 1995 pari rispettivamente a L. 969.702 e L. 1.165.488. Per il periodo 8 febbraio-31 maggio 1995 sono richiamate tre ipotesi: lavoratori ultraquarantenni addetti a lavori socialmente utili, ultraquarantenni non addetti e lavoratori sotto i 40 anni, per i quali il trattamento è fissato in L. 775.761 nette (64% di L. 1.212.127).
Estensione alle società GEPI delle aree di crisi o declino industriale
L’art. 5 estende il trattamento anche ai dipendenti delle società non operative GEPI costituite nelle aree di crisi o declino industriale. La circolare rinvia a successive istruzioni per la disciplina applicativa di tale estensione.
Istruzioni operative sul pagamento diretto e localizzazione degli assegni
Si confermano le istruzioni della circolare n. 155 del 19 maggio 1994. Nei casi in cui sia autorizzato il pagamento diretto, i lavoratori possono chiedere che gli assegni relativi alla CIGS siano localizzati presso la sede della società di appartenenza; la richiesta deve essere sottoscritta dall’interessato e controfirmata dal responsabile della società. In sede di liquidazione va indicato il domicilio della sede societaria in luogo del domicilio del beneficiario. Il pagamento diretto deve comunque avvenire tramite l’apposita procedura automatizzata.
Disposizioni particolari per A.R.P. e INSAR
Gli artt. 5, comma 3, e 6, commi 1 e 2, del D.L. n. 105 dettano disposizioni specifiche per alcune categorie di lavoratori dipendenti da A.R.P. e INSAR, richiamando la normativa previgente (D.L. n. 148/1993, l. n. 236/1993, D.L. n. 299/1994 e l. n. 451/1994). La CIGS per tali lavoratori è prorogata al 31 maggio 1995 con la misura di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. n. 105, pari a L. 775.761.
Decorrenza della misura ridotta per A.R.P. e INSAR
Per i lavoratori INSAR di cui all’art. 7, comma 9, della l. n. 236/1993 e per i lavoratori A.R.P., la decorrenza del trattamento ridotto è fissata al 1° gennaio 1995. Per i lavoratori INSAR di cui all’art. 7, comma 6-bis, la decorrenza coincide con la scadenza della concessione del trattamento del D.M. n. 16028 del 13 ottobre 1994, cioè dal 15 dicembre 1994. Le Sedi devono riferirsi alle norme richiamate nel decreto ministeriale di concessione per individuare correttamente le categorie interessate.
Istruzioni contabili per anticipazioni A.R.P.
Per le anticipazioni effettuate da A.R.P. relative a prestazioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995, la SAP competente, dopo aver verificato la regolarità dei pagamenti, deve predisporre in triplice copia un biglietto contabile fuori cassa mod. SC3 con le registrazioni indicate nella circolare, finalizzate al rimborso GEPI delle integrazioni salariali straordinarie e dell’indennità di fine rapporto e degli assegni per il nucleo familiare. Non deve essere disposto alcun ulteriore pagamento, poiché l’anticipazione è già stata effettuata da A.R.P. I contributi figurativi vanno determinati applicando l’aliquota del 26,97% alle retribuzioni di riferimento e comunicati a fine esercizio alla Direzione Generale secondo la dichiarazione di cui all’allegato n. 2.
Disposizioni reiterate per imprese in crisi, concorsuali e cessate
Il D.L. n. 105 reitera le disposizioni sulla proroga della CIGS per imprese con eccedenza di personale, soggette a procedura concorsuale o con più di 500 dipendenti che abbiano cessato l’attività. Si rinvia alla circolare n. 89 del 30 marzo 1995 per gli adempimenti, in particolare quelli relativi alla riduzione del periodo di mobilità, alla contrazione dell’importo delle integrazioni salariali e alla cessazione della proroga per i lavoratori che abbiano già consumato il trattamento di mobilità.
Proroga per lavoratori edili e requisiti individuali
È reiterata anche la norma sulla proroga della CIGS per i lavoratori edili. Le Sedi, dopo i decreti ministeriali concessivi, devono verificare i requisiti individuali previsti dall’art. 3, comma 3, del D.L. n. 299/1994 oppure dall’art. 11, comma 2, della l. n. 223/1991, secondo la norma espressamente richiamata nel decreto di concessione. Per l’art. 11, comma 2, il datore di lavoro deve allegare al mod. IGi 15 Str. l’elenco dei lavoratori con data di assunzione e durata del rapporto, non inferiore a 18 mesi; tale requisito sostituisce quello del lavoro effettivo di 18 mesi previsto dalla stessa norma. Per l’art. 3, comma 3, della l. n. 451/1994, l’elenco deve indicare assunzione antecedente di almeno 36 mesi e periodi di lavoro effettivo non inferiori a 24 mesi, inclusi ferie, festività e infortuni.
Esclusione dal trattamento speciale di disoccupazione e conservazione elenchi
In calce agli elenchi il datore di lavoro deve dichiarare che i lavoratori interessati non hanno maturato, al 31 dicembre 1994, i requisiti per accedere al trattamento speciale di disoccupazione secondo le norme della mobilità lunga. Gli elenchi devono essere conservati separatamente e utilizzati per applicare la pari riduzione dei trattamenti speciali di disoccupazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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