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Circolare

Circolare numero 139 del 18-5-1995

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che le disposizioni dell'art. 2 della legge n. 816/1986, relative al versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale per gli amministratori locali, non si applicano ai Presidenti e Vice Presidenti dei disciolti Comitati di gestione delle UU.SS.LL. Dopo il parere del Ministero dell'Interno, viene confermato che tali soggetti non rientrano tra i destinatari della disciplina sulle indennità di carica e, quindi, i contributi versati in base a tale norma devono essere annullati. Resta ferma solo la possibile valutazione, caso per caso, dell'accreditamento di contributi figurativi ex art. 31 della legge n. 300/1970 secondo le istruzioni già emanate dall'Istituto.

Esclusione dei Presidenti e Vice Presidenti dei disciolti Comitati di gestione delle UU.SS.LL. dall'art. 2 della legge n. 816/1986

Esclusione dei Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. dall'art. 2 della legge n. 816/1986

La circolare affronta il tema dell'applicabilità della legge 27 dicembre 1986, n. 816 ai Presidenti e Vice Presidenti dei disciolti Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali. L'obiettivo è chiarire se a tali soggetti possa estendersi la disciplina delle indennità di carica e, per conseguenza, il regime contributivo previsto dall'art. 2 della medesima legge.

Ambito di applicazione della legge n. 816/1986

La circolare richiama la questione sollevata in relazione alla possibilità di considerare i Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. tra i destinatari delle norme della legge n. 816/1986. Tali Comitati risultano successivamente soppressi dal D.L. 6 febbraio 1991, n. 35, convertito nella legge 4 aprile 1991, n. 111.

Secondo quanto riportato, l'Istituto aveva già espresso una posizione negativa, con conseguente adozione di provvedimenti di annullamento delle contribuzioni versate.

Parere del Ministero dell'Interno

Sull'argomento è stato interpellato il Ministero dell'Interno, che con nota del 6 aprile 1995 ha osservato che i titolari delle cariche in questione non sono compresi tra i destinatari dell'art. 1 della legge n. 816/1986 e che la stessa legge non disciplina le relative indennità di carica.

Il Ministero ha valorizzato la specialità della normativa e i lavori parlamentari, concludendo per l'inestensibilità agli amministratori delle UU.SS.LL. delle disposizioni della legge n. 816/1986 in materia di indennità di carica e, quindi, per la loro esclusione dall'ambito applicativo dell'art. 2.

Effetti sulla contribuzione previdenziale e assistenziale

Alla luce di tale interpretazione viene confermato che l'art. 2 della legge n. 816/1986, relativo al versamento della contribuzione di previdenza e di assistenza sociale per gli amministratori locali, non si applica ai Presidenti e Vice Presidenti dei disciolti Comitati di gestione delle UU.SS.LL.

Ne consegue che le contribuzioni eventualmente versate in base a detta norma devono essere annullate.

Contributi figurativi e istruzioni operative

Per quanto riguarda l'eventuale accreditamento dei contributi figurativi ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la circolare precisa che le domande eventualmente presentate alle Sedi devono essere esaminate alla luce delle disposizioni vigenti e delle istruzioni già fornite:

  • circolare n. 337 del 23 maggio 1973;
  • circolare n. 132 del 15 maggio 1992, relativa ai lavoratori eletti membri dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL.

Quest'ultima istruzione viene richiamata anche per i Presidenti e Vice Presidenti che siano contemporaneamente membri dei medesimi Comitati.

Punti principali

Ambito soggettivo della legge n. 816/1986

Viene precisato che i Presidenti e i Vice Presidenti dei disciolti Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali non sono compresi tra i destinatari dell'art. 1 della legge n. 816/1986. Di conseguenza, la disciplina sulle indennità di carica prevista da tale legge non è estensibile a queste figure.

Inapplicabilità dell'art. 2 sulla contribuzione

Poiché la legge non si applica a tali soggetti, non può trovare applicazione neppure l'art. 2 della medesima legge, che prevede il versamento della contribuzione previdenziale e assistenziale a favore degli amministratori locali contemplati. La circolare conferma quindi la posizione negativa già espressa dall'Istituto.

Conferma dell'annullamento dei contributi versati

Alla luce del parere del Ministero dell'Interno del 6 aprile 1995, che esclude l'estensione della disciplina agli amministratori delle UU.SS.LL., viene confermato che le contribuzioni versate in base all'art. 2 della legge n. 816/1986 devono essere annullate.

Contributi figurativi ex art. 31 legge n. 300/1970

Per eventuali richieste di accreditamento di contributi figurativi ai sensi dell'art. 31 della legge n. 300/1970, le sedi devono valutare le domande secondo la normativa vigente e le istruzioni contenute nella circolare n. 337 del 23 maggio 1973 e nella circolare n. 132 del 15 maggio 1992. Quest'ultima riguarda i lavoratori eletti membri dei Comitati di gestione delle UU.SS.LL. e, pertanto, anche i Presidenti e Vice Presidenti che siano contemporaneamente membri dei medesimi Comitati.

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