Circolare numero 141 del 18-5-1995
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che la disciplina già dettata per l’assoggettamento a contributo dei buoni pasto si applica integralmente anche alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto tenute al versamento al Fondo autoferrotranvieri ex art. 5 della legge n. 889/71. Vengono inoltre fornite precisazioni su due istituti contrattuali: l’indennità di mensa, divenuta dal 1° gennaio 1990 una voce totalmente imponibile, e l’indennità concorso pasti, che resta esclusa dalla contribuzione ai sensi della norma citata.
Assoggettamento a contributo dei buoni pasto e precisazioni su indennità di mensa e concorso pasti per le aziende autoferrotranviarie
Assoggettamento a contributo di buoni pasto e precisazioni per il settore autoferrotranviario
La circolare interviene a seguito di richieste di chiarimento delle Sedi e ribadisce l’applicazione, anche alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto tenute al versamento al Fondo autoferrotranvieri, della disciplina già dettata in materia di assoggettamento a contributo dei buoni pasto dalla circolare n. 126 del 27.4.94, successivamente richiamata e integrata dalla circolare n. 43 del 15.2.95. Il documento chiarisce inoltre il trattamento contributivo di due istituti contrattuali connessi alla mensa aziendale o al concorso spese pasto.
Ambito di applicazione
La precisazione riguarda le aziende esercenti pubblici servizi di trasporto che versano la contribuzione al Fondo autoferrotranvieri ai sensi dell’art. 5 della legge n. 889/71. Per tali soggetti, la normativa già prevista per i buoni pasto deve intendersi operativa nella sua interezza, senza deroghe specifiche.
Indennità di mensa
La circolare ricostruisce l’evoluzione contrattuale dell’istituto: con l’entrata in vigore del CCNL del 28.7.89, la precedente "indennità sostitutiva di mensa" di cui all’art. 11 del CCNL del 23.7.76 è stata sostituita, a decorrere dall’1.1.90, dalla nuova "indennità di mensa". L’importo mensile è pari a L. 32.000 e viene qualificato come totalmente imponibile ai fini della contribuzione al Fondo autoferrotranvieri.
Indennità concorso pasti
Diversamente, l’"indennità concorso pasti" è esclusa dalla contribuzione. La base normativa richiamata è l’art. 5, lett. f), punto 5, della legge n. 889/71, che ne conferma la non imponibilità ai fini indicati nella circolare.
Sintesi operativa
In pratica, per le aziende del settore: la disciplina sui buoni pasto va applicata integralmente; l’indennità di mensa introdotta dal CCNL 28.7.89 è imponibile per intero; l’indennità concorso pasti resta invece fuori dalla contribuzione al Fondo autoferrotranvieri.
Punti principali
Estensione della disciplina sui buoni pasto alle aziende autoferrotranviarie
La circolare precisa che la normativa richiamata nella circolare n. 126 del 27.4.94, come integrata dalla circolare n. 43 del 15.2.95, si applica integralmente anche alle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto soggette alla contribuzione al Fondo autoferrotranvieri in base all’art. 5 della legge n. 889/71.
Indennità di mensa: natura e imponibilità
Con l’entrata in vigore del CCNL del 28.7.89, la precedente "indennità sostitutiva di mensa" prevista dall’art. 11 del CCNL del 23.7.76 è stata sostituita, dal 1° gennaio 1990, da una nuova "indennità di mensa". Tale importo mensile, pari a L. 32.000, è indicato come totalmente imponibile ai fini del Fondo autoferrotranvieri.
Indennità concorso pasti: esclusione dalla contribuzione
L’indennità concorso pasti è espressamente esclusa dalla contribuzione in base all’art. 5, lett. f), punto 5, della legge n. 889/71.
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