L.R. Toscana 63/2020
Disposizioni in materia di decorrenza degli incarichi dirigenziali, commissioni di concorso, termini di validità delle graduatorie concorsuali e azioni positive. Modifiche alle leggi regionali 1/2009, 38/2019 e 4/2008.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Toscana n. 63/2020 interviene sul personale regionale: ridefinisce requisiti e durata degli incarichi dirigenziali e di settore, disciplina commissioni di concorso e graduatorie, aggiorna la mobilità temporanea e il piano delle azioni positive. Prevede anche norme transitorie per contratti e graduatorie già avviate e decorre dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURT.
Disposizioni su incarichi dirigenziali, commissioni concorsuali, graduatorie e piano azioni positive nella Regione Toscana
Disposizioni su incarichi dirigenziali, concorsi, graduatorie e azioni positive
La legge regionale Toscana 21 luglio 2020, n. 63 modifica principalmente il testo unico sull’organizzazione e il personale regionale, con interventi mirati sulla dirigenza, sul reclutamento, sulle commissioni esaminatrici e sulle politiche di pari opportunità. La disciplina opera nel solo ambito della Regione Toscana.
Accesso alla qualifica dirigenziale e incarichi a tempo determinato
L’accesso alla qualifica dirigenziale avviene esclusivamente per concorso e richiede, oltre alla laurea magistrale, il possesso di specifici requisiti alternativi:
- almeno cinque anni di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella dirigenziale per i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni;
- almeno tre anni di servizio, per chi è in possesso di dottorato o diploma di specializzazione presso le scuole indicate dal DPR n. 70/2013, svolti in posizioni per le quali tale titolo è richiesto;
- qualifica dirigenziale in enti o strutture pubbliche fuori dall’ambito dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, con almeno due anni di funzioni dirigenziali;
- incarichi dirigenziali svolti in amministrazioni pubbliche per almeno cinque anni.
Per i dirigenti a tempo determinato, la legge amplia i possibili destinatari anche a soggetti provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria o delle magistrature. Viene inoltre eliminato il rinvio che condizionava tale disciplina all’articolo 17, comma 1, del testo unico regionale.
Decorrenza degli incarichi apicali e dei responsabili di settore
Il Direttore generale resta in carica fino alla nomina del nuovo Direttore generale, da effettuarsi entro 60 giorni dalla proclamazione del Presidente della Giunta regionale. I direttori restano in carica fino alla decorrenza dei nuovi incarichi, conferiti entro 60 giorni dalla nomina del Direttore generale.
Per i responsabili di settore, gli incarichi precedenti continuano a essere mantenuti per il periodo previsto e comunque fino alla decorrenza dei nuovi incarichi conferiti ai responsabili di settore.
Programmazione del personale e reclutamento
La Giunta regionale approva annualmente, su proposta del Direttore generale, il piano triennale dei fabbisogni di personale. Il direttore competente in materia di personale attua annualmente il piano, previa comunicazione al Comitato di direzione.
Il regolamento regionale disciplina in modo organico:
- modalità di assunzione;
- procedure di selezione a tempo determinato e indeterminato;
- categorie riservatarie e preferenze;
- trasformazione del rapporto da part-time a full-time e viceversa;
- composizione, nomina, adempimenti e compensi delle commissioni esaminatrici;
- compensi dei comitati di vigilanza per le prove scritte.
Gli incarichi di presidente, componente e segretario delle commissioni esaminatrici, se affidati a dipendenti della Regione Toscana, si considerano svolti per ragioni di servizio, concorrono al computo dell’orario giornaliero e non sono remunerati, salvo opzione del dipendente per il loro svolgimento come attività extra impiego retribuita. Tali incarichi sono conferiti dal dirigente competente in materia di reclutamento del personale, in deroga alla disciplina ordinaria, previa comunicazione al Comitato di direzione. È inoltre consentito conferirli anche a personale collocato in quiescenza secondo la normativa statale richiamata.
Graduatorie e mobilità temporanea
I termini di validità delle graduatorie delle selezioni pubbliche sono definiti in coerenza con la normativa statale di riferimento.
Per l’assegnazione temporanea nell’ambito di mobilità, comando, distacco e aspettativa, la durata non può superare cinque anni e l’assegnazione è rinnovabile una sola volta; la nuova regola sostituisce il precedente limite legato alla durata della legislatura.
Incarichi extra impiego autorizzabili
Per il rilascio delle autorizzazioni agli incarichi extra impiego, la competenza è ricondotta al dirigente competente in materia di attività extra impiego, sostituendo il riferimento ai soggetti competenti previsti dalla disciplina previgente.
Piano delle azioni positive e pari opportunità
La rubrica dell’articolo dedicato viene aggiornata in “Piano delle azioni positive”. La Giunta regionale approva, d’intesa con l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, un piano diretto alle azioni positive, applicabile ai dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale.
Il piano:
- ha durata triennale;
- è aggiornato annualmente in coerenza con il piano della qualità della prestazione organizzativa;
- è adottato dalla Giunta regionale d’intesa con l’Ufficio di presidenza, sulla base delle proposte del Comitato unico di garanzia, in raccordo con il Consigliere regionale di parità, la Commissione regionale per le pari opportunità e le strutture regionali competenti;
- è trasmesso agli organismi di garanzia e portato a conoscenza del personale regionale.
È abrogata la disposizione che prevedeva specifiche informazioni sulle azioni positive e sul rapporto sulla situazione del personale.
Strutture di supporto agli organi politici regionali
Per il rapporto di lavoro del responsabile delle strutture di supporto agli organi di governo e per le strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio regionale vengono soppressi i rinvii al previo coordinamento con la determinazione analoga, rispettivamente, dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale.
Interventi su norme già introdotte nel 2019
Viene abrogato il comma 3 dell’articolo 1 della l.r. 38/2019 sul reclutamento di personale per il rafforzamento dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. È inoltre abrogato integralmente l’articolo 2 della medesima legge regionale, relativo alle graduatorie concorsuali.
Segretario generale del Consiglio regionale
Il Segretario generale del Consiglio regionale è nominato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza, su proposta del Presidente del Consiglio regionale, e resta in carica fino alla nomina del nuovo Segretario generale, da effettuarsi entro 60 giorni dalla prima seduta dell’Ufficio di presidenza.
Disposizioni transitorie
I contratti a tempo determinato già in essere alla data di entrata in vigore della legge, stipulati ai sensi della disciplina regionale sul personale, devono essere adeguati alle nuove modifiche in materia di dirigenti a tempo determinato.
La nuova regola sui termini di validità delle graduatorie si applica anche alle graduatorie relative alle selezioni pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge statale n. 160/2019.
Copertura finanziaria ed entrata in vigore
Gli oneri per i compensi delle commissioni esaminatrici e dei comitati di vigilanza sono stimati in 191.000 euro per il 2020 e in 77.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, coperti con risorse già stanziate nel bilancio regionale. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio. Le modifiche alla l.r. 38/2019 non comportano nuovi o maggiori oneri.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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