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Legge

L.R. Toscana 64/2020

Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.

Normativa regionaleL.R. Toscana 64/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la l.r. Toscana 32/2002 su IeFP, validazione e certificazione competenze, tirocini e funzioni regionali. Introduce percorsi per adulti, nuove regole sui tirocini e sui beneficiari, adegua il regolamento attuativo. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURT del 29 luglio 2020.

Modifiche alla disciplina toscana su istruzione e formazione, tirocini, lavoro e comitato di coordinamento istituzionale

Modifiche alla disciplina toscana in materia di istruzione, formazione, tirocini e lavoro

La legge regionale Toscana 21 luglio 2020, n. 64 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro, aggiornando la disciplina dell’istruzione e formazione professionale, dei servizi di validazione e certificazione delle competenze, dei tirocini e del coordinamento istituzionale.

Sistema regionale di istruzione e formazione

La nozione di sistema regionale di istruzione e formazione viene aggiornata includendo espressamente i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite in contesti formali, non formali e informali. Viene inoltre adeguato il richiamo normativo relativo ai compiti regionali in materia.

Istruzione e formazione professionale (IeFP)

L’offerta regionale di IeFP viene ridefinita in tre tipologie di percorsi:

  • percorsi triennali, coordinati con l’inizio dell’anno scolastico, rivolti ai minori con titolo conclusivo del primo ciclo e finalizzati alla qualifica professionale IeFP;
  • percorsi biennali, finalizzati alla qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che, dopo aver assolto l’obbligo di istruzione, hanno abbandonato gli studi;
  • percorsi annuali, coordinati con l’inizio dell’anno scolastico, rivolti a soggetti già in possesso della qualifica IeFP e finalizzati al diploma professionale IeFP.

La legge prevede anche la possibilità di attivare percorsi di IeFP per adulti, secondo le modalità stabilite dagli accordi tra Regione e Ufficio scolastico regionale in attuazione della normativa statale sui percorsi dell’istruzione professionale.

Sono inoltre eliminate alcune disposizioni previgenti non più coerenti con il nuovo assetto della materia.

Individuazione, validazione e certificazione delle competenze

I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono attribuiti ai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento attuativo regionale.

Per i servizi di validazione, la Giunta regionale può subordinare l’accesso al pagamento di un contributo, entro il limite massimo di 100 euro.

La certificazione delle competenze può avvenire:

  • da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale, al termine di un percorso formativo;
  • in esito a un percorso di individuazione e validazione delle competenze, oppure mediante accesso diretto all’esame nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

La Regione può organizzare sessioni specifiche d’esame oppure inserire i candidati negli esami finali dei percorsi formativi; per tali procedure la Giunta regionale definisce i limiti di costo o può prevedere un contributo massimo di 100 euro, a seconda della modalità adottata.

Tirocini: destinatari e finalità

I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità di neo-diplomati, neo-laureati e di chi abbia conseguito specifici titoli di IeFP o istruzione tecnica superiore, purché entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.

Viene ampliato l’elenco dei soggetti che possono rientrare tra i destinatari dei tirocini anche in relazione a specifici titoli di soggiorno, includendo i titolari di permesso per motivi umanitari nel regime previgente e i titolari di permessi per casi speciali o di protezione speciale.

La Regione, in materia di tirocini, non solo promuove ma anche favorisce il rafforzamento e lo sviluppo del sistema.

Tirocini non curriculari: attivazione, sedi esterne e soggetti ammissibili

Viene aggiornato l’elenco dei soggetti promotori, sostituendo il riferimento alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate con quello alle associazioni professionali.

Per i tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede fuori dal territorio regionale, la promozione è consentita solo ad alcuni soggetti indicati dalla legge e si applicano le linee guida nazionali approvate il 25 maggio 2017 in Conferenza Stato-Regioni.

È inoltre precisato che, ai fini dell’ammissibilità ai tirocini non curriculari, la precedente prestazione occasionale presso il medesimo soggetto ospitante non preclude l’accesso al tirocinio.

Tirocini per cittadini UE e di Paesi terzi

Per i tirocini non curriculari rivolti a cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni della legge regionale.

Tirocini estivi di orientamento

I tirocini estivi di orientamento sono assoggettati all’obbligo di comunicazione obbligatoria previsto per i tirocini dalla disciplina regionale.

Comitato di coordinamento istituzionale

Viene modificata la composizione del comitato di coordinamento istituzionale, con la soppressione del riferimento alle istituzioni scolastiche, all’ufficio scolastico regionale e alle università nel comma interessato.

Regolamento di esecuzione

Il regolamento attuativo deve disciplinare in modo più puntuale l’individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, indicando sia i requisiti del personale incaricato sia i casi e le modalità per l’organizzazione di sessioni specifiche di esame da parte della Regione.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 30 luglio 2020.

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