L.R. Toscana 64/2020
Disposizioni in materia di sistema regionale di istruzione e formazione, tirocini, lavoro e composizione del comitato di coordinamento istituzionale. Modifiche alla l.r. 32/2002.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la l.r. Toscana 32/2002 su IeFP, validazione e certificazione competenze, tirocini e funzioni regionali. Introduce percorsi per adulti, nuove regole sui tirocini e sui beneficiari, adegua il regolamento attuativo. È in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURT del 29 luglio 2020.
Modifiche alla disciplina toscana su istruzione e formazione, tirocini, lavoro e comitato di coordinamento istituzionale
Modifiche alla disciplina toscana in materia di istruzione, formazione, tirocini e lavoro
La legge regionale Toscana 21 luglio 2020, n. 64 interviene sul testo unico regionale in materia di educazione, istruzione, formazione professionale e lavoro, aggiornando la disciplina dell’istruzione e formazione professionale, dei servizi di validazione e certificazione delle competenze, dei tirocini e del coordinamento istituzionale.
Sistema regionale di istruzione e formazione
La nozione di sistema regionale di istruzione e formazione viene aggiornata includendo espressamente i servizi di individuazione, validazione e certificazione delle competenze professionali acquisite in contesti formali, non formali e informali. Viene inoltre adeguato il richiamo normativo relativo ai compiti regionali in materia.
Istruzione e formazione professionale (IeFP)
L’offerta regionale di IeFP viene ridefinita in tre tipologie di percorsi:
- percorsi triennali, coordinati con l’inizio dell’anno scolastico, rivolti ai minori con titolo conclusivo del primo ciclo e finalizzati alla qualifica professionale IeFP;
- percorsi biennali, finalizzati alla qualifica professionale IeFP, rivolti ai minori che, dopo aver assolto l’obbligo di istruzione, hanno abbandonato gli studi;
- percorsi annuali, coordinati con l’inizio dell’anno scolastico, rivolti a soggetti già in possesso della qualifica IeFP e finalizzati al diploma professionale IeFP.
La legge prevede anche la possibilità di attivare percorsi di IeFP per adulti, secondo le modalità stabilite dagli accordi tra Regione e Ufficio scolastico regionale in attuazione della normativa statale sui percorsi dell’istruzione professionale.
Sono inoltre eliminate alcune disposizioni previgenti non più coerenti con il nuovo assetto della materia.
Individuazione, validazione e certificazione delle competenze
I servizi di individuazione e validazione delle competenze sono attribuiti ai centri per l’impiego, con personale in possesso dei requisiti definiti dal regolamento attuativo regionale.
Per i servizi di validazione, la Giunta regionale può subordinare l’accesso al pagamento di un contributo, entro il limite massimo di 100 euro.
La certificazione delle competenze può avvenire:
- da parte dei soggetti del sistema della formazione professionale, al termine di un percorso formativo;
- in esito a un percorso di individuazione e validazione delle competenze, oppure mediante accesso diretto all’esame nei casi previsti dalla normativa di riferimento.
La Regione può organizzare sessioni specifiche d’esame oppure inserire i candidati negli esami finali dei percorsi formativi; per tali procedure la Giunta regionale definisce i limiti di costo o può prevedere un contributo massimo di 100 euro, a seconda della modalità adottata.
Tirocini: destinatari e finalità
I tirocini formativi e di orientamento sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità di neo-diplomati, neo-laureati e di chi abbia conseguito specifici titoli di IeFP o istruzione tecnica superiore, purché entro 24 mesi dal conseguimento del titolo.
Viene ampliato l’elenco dei soggetti che possono rientrare tra i destinatari dei tirocini anche in relazione a specifici titoli di soggiorno, includendo i titolari di permesso per motivi umanitari nel regime previgente e i titolari di permessi per casi speciali o di protezione speciale.
La Regione, in materia di tirocini, non solo promuove ma anche favorisce il rafforzamento e lo sviluppo del sistema.
Tirocini non curriculari: attivazione, sedi esterne e soggetti ammissibili
Viene aggiornato l’elenco dei soggetti promotori, sostituendo il riferimento alle associazioni rappresentative delle professioni non organizzate con quello alle associazioni professionali.
Per i tirocini attivati presso soggetti ospitanti con sede fuori dal territorio regionale, la promozione è consentita solo ad alcuni soggetti indicati dalla legge e si applicano le linee guida nazionali approvate il 25 maggio 2017 in Conferenza Stato-Regioni.
È inoltre precisato che, ai fini dell’ammissibilità ai tirocini non curriculari, la precedente prestazione occasionale presso il medesimo soggetto ospitante non preclude l’accesso al tirocinio.
Tirocini per cittadini UE e di Paesi terzi
Per i tirocini non curriculari rivolti a cittadini dell’Unione europea e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni della legge regionale.
Tirocini estivi di orientamento
I tirocini estivi di orientamento sono assoggettati all’obbligo di comunicazione obbligatoria previsto per i tirocini dalla disciplina regionale.
Comitato di coordinamento istituzionale
Viene modificata la composizione del comitato di coordinamento istituzionale, con la soppressione del riferimento alle istituzioni scolastiche, all’ufficio scolastico regionale e alle università nel comma interessato.
Regolamento di esecuzione
Il regolamento attuativo deve disciplinare in modo più puntuale l’individuazione, validazione e certificazione dei percorsi e delle competenze acquisite in contesti formali, non formali e informali, indicando sia i requisiti del personale incaricato sia i casi e le modalità per l’organizzazione di sessioni specifiche di esame da parte della Regione.
Aspetti finanziari ed entrata in vigore
La legge dichiara espressamente di non comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, quindi dal 30 luglio 2020.
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