Sentenza del 21/06/2019 n. 16701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la tassazione proporzionale, ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, dell’atto istitutivo e di dotazione del Trust F.C., mediante il quale i coniugi avevano conferito la nuda proprietà di fabbricati e terreni al trustee, con attribuzione finale prevista a favore dei coniugi, dei figli e dei nipoti. Ha denunciato la violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, del D.Lgs. n. 346 del 1990 e dell’art. 53 Cost., sostenendo che la mera segregazione dei beni nel trust non costituisce un trasferimento definitivo di ricchezza né un arricchimento attuale del trustee o dei beneficiari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza sfavorevole al contribuente e, decidendo nel merito, ha annullato l’avviso di liquidazione. Ha stabilito che la costituzione del vincolo di destinazione non costituisce un autonomo presupposto d’imposta e che l’imposizione proporzionale, per imposta di donazione, registro e imposte ipotecaria e catastale, richiede un trasferimento effettivo, stabile e definitivo di ricchezza. Nel trust, tale trasferimento non si verifica né con l’atto istitutivo né con il conferimento dei beni al trustee, che hanno funzione strumentale e segregativa, ma soltanto con l’eventuale attribuzione finale ai beneficiari. Le spese sono state compensate per il precedente contrasto giurisprudenziale.
Norme richiamate
Convenzione dell’Aja del 1 luglio 1985, art. 2, ratificata dalla legge n. 364 del 1989
Si intendono per trust i rapporti giuridici istituiti da una persona qualora alcuni beni siano posti sotto il controllo di un trustee nell’interesse di un beneficiario o per un fine specifico.
Il trust comporta la segregazione dei beni in una massa distinta dal patrimonio del trustee, il quale ne diviene intestatario formale e li amministra in funzione dello scopo del trust.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 47, convertito dalla legge n. 286 del 2006
È istituita l’imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione.
La disposizione non introduce un’imposta autonoma applicabile alla mera costituzione del vincolo; il riferimento ai vincoli di destinazione comprende anche i trasferimenti liberali effettivi realizzati attraverso tali strumenti.
D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 1
L’imposta sulle successioni e donazioni presuppone una liberalità e un concreto arricchimento derivante dal trasferimento di beni o diritti.
Costituzione, art. 53
L’imposizione deve essere collegata a un’effettiva capacità contributiva. La mera segregazione dei beni, senza arricchimento attuale, non costituisce un indice sufficiente di ricchezza imponibile.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 9
La tassazione proporzionale degli atti aventi a oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale richiede una prestazione effettivamente patrimoniale e, secondo la Corte, normalmente onerosa; la mera presenza di beni di valore non basta.
D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa allegata, art. 11
Gli atti istitutivi o di dotazione del trust, privi di trasferimento definitivo e di contenuto patrimoniale oneroso, rientrano nella tassazione residuale in misura fissa.
D.Lgs. n. 347 del 1990, artt. 1 e 10, e Tariffa allegata
Le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale si applicano agli atti che comportano un trasferimento effettivo di proprietà o di diritti reali immobiliari; il trasferimento strumentale e non definitivo al trustee è soggetto a imposta fissa.
Legge n. 112 del 2016, art. 6
I beni e i diritti conferiti in trust in favore delle persone con disabilità grave sono esenti dall’imposta sulle successioni e donazioni.
L’esenzione prevista per i trust destinati alla protezione delle persone con disabilità non dimostra, a contrario, che ogni altro trust sia automaticamente soggetto a imposta proporzionale al momento della costituzione.
D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20
L’Amministrazione può riqualificare l’atto secondo la sua intrinseca natura ed effetti giuridici quando il trust sia solo apparente o utilizzato per dissimulare un trasferimento effettivo.
Legge n. 212 del 2000, art. 10-bis
Resta possibile contestare eventuali operazioni prive di sostanza economica e finalizzate essenzialmente a ottenere indebiti vantaggi fiscali mediante la disciplina dell’abuso del diritto.
Massime di principio
- La costituzione di un trust e il conferimento dei beni al trustee sono normalmente fiscalmente neutrali ai fini delle imposte proporzionali, perché il trustee riceve una titolarità formale, temporanea e vincolata, senza arricchimento definitivo.
- L’imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, così come quella di registro e le imposte ipotecaria e catastale, va normalmente applicata al momento del trasferimento finale e stabile dei beni o dei diritti al beneficiario.
- La designazione del beneficiario già nell’atto istitutivo non basta, da sola, a rendere immediatamente imponibile il trust: occorre verificare se vi sia un trasferimento effettivo e definitivo, anziché una mera segregazione funzionale allo scopo del trust.
- Anche nel trust autodichiarato, in cui disponente e trustee coincidono, la mancanza di un trasferimento intersoggettivo rafforza la conclusione per la tassazione fissa e non proporzionale dell’atto istitutivo.
- Se l’atto realizza immediatamente un trasferimento definitivo al trustee o a un altro soggetto, senza reale funzione di segregazione e destinazione, può essere riqualificato secondo i suoi effetti sostanziali e assoggettato all’imposizione propria del trasferimento.
- La valutazione fiscale deve concentrarsi sull’effettivo incremento patrimoniale e sulla capacità contributiva, non sulla sola forma giuridica o sulla mera presenza di un vincolo di destinazione.
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