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Sentenza

Sentenza del 26/05/2016 n. 3188 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - TRUST LIBERALE - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO - TASSAZIONE IN MISURA PROPORZIONALE DELL'ATTO ISTITUTIVO DI TRUST - NON SUSSISTE.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la tassazione, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, di un trust con finalità liberali. Il punto centrale è stabilire se l'atto istitutivo e il trasferimento dei beni al trustee realizzino già il presupposto dell'imposta proporzionale sul trasferimento di ricchezza, oppure se tale presupposto sorga soltanto quando i beni vengono attribuiti definitivamente ai beneficiari.

La decisione

La sentenza esclude l'applicazione dell'imposta proporzionale all'atto istitutivo del trust e al trasferimento dei beni al trustee. Secondo la concezione globale del trust, i beni non entrano definitivamente nel patrimonio del trustee, il quale non può trarre un vantaggio personale dalla propria posizione. L'acquisto del trustee è strumentale e temporaneo, mentre l'effettivo arricchimento e l'ampliamento della sfera giuridica si verificano soltanto con l'attribuzione finale dei beni ai beneficiari. Pertanto, il presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza si manifesta solo in tale momento. Il principio è conforme alle pronunce della Corte di cassazione n. 25478/2015 e n. 21614/2016.

Norme richiamate

  • Imposta sulle successioni e donazioni

    L'imposta proporzionale presuppone un effettivo trasferimento di ricchezza e un arricchimento del destinatario. Nel trust liberale, tali effetti non si realizzano con il semplice trasferimento dei beni al trustee, ma con l'attribuzione definitiva ai beneficiari.

  • Cassazione, sentenza n. 25478/2015

    Il trasferimento dei beni al trustee ha natura strumentale e non determina, di per sé, un definitivo arricchimento imponibile.

  • Cassazione, sentenza n. 21614/2016

    Nel trust, l'effettivo presupposto dell'imposta sul trasferimento di ricchezza si realizza con l'attribuzione finale dei beni al beneficiario.

Massime di principio

  • Nell'analisi fiscale di un trust occorre individuare il momento in cui si verifica l'effettivo arricchimento del beneficiario, senza presumere che esso coincida con l'atto istitutivo o con il trasferimento dei beni al trustee.
  • Se il trustee riceve i beni solo per amministrarli e non può utilizzarli a proprio vantaggio, il trasferimento a suo favore è normalmente strumentale e non costituisce, da solo, il presupposto per l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni.
  • L'imposizione proporzionale dovrebbe essere collegata all'attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, momento in cui si amplia concretamente la sua sfera patrimoniale.
  • La valutazione deve comunque considerare la struttura concreta del trust: eventuali poteri del trustee, attribuzioni immediate, benefici personali o effetti economici già definitivi possono incidere sulla qualificazione fiscale dell'operazione.

Testo integrale

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