Cassazione Penale, Sentenza n. 23264/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso l'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 81 c.p. tra due condanne: una sentenza del Tribunale di Torino del 21/09/2022 (irrevocabile 21/09/2023) per tentata estorsione e lesioni commesse nel novembre 2018, e una sentenza della Corte d'appello di Torino del 16/03/2023 (irrevocabile 20/02/2024) per ricettazione di due assegni commessa nel settembre 2019. La difesa sosteneva che i reati fossero parte di un unico disegno criminoso (commessi in concorso con la stessa persona e la ricettazione riconducibile a un contesto estorsivo) e denunciava violazione di legge e vizio di motivazione richiamando gli artt. 81 c.p. e 125 e 671 c.p.p.
La decisione
Il ricorso è stato ritenuto infondato e rigettato. La Corte ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha correttamente valutato i tempi e le modalità dei fatti, valorizzando la distanza temporale, la diversa complessità e la diversa compresenza di altri concorrenti nei fatti del 2018, e ha quindi motivato in modo coerente l'esclusione del reato continuato. Di conseguenza il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
La norma sul reato continuato richiede l'esistenza di un 'disegno criminoso' sostanzialmente unitario sin dal momento ideativo. Per applicarla il giudice deve esaminare concretamente tempi e modalità delle violazioni per risalire dalla evidenza fattuale a un elemento intenzionale unitario. Non è sufficiente la reiterazione di reati o la tendenza a delinquere; sono invece rilevatori utili, anche solo in parte, la ridotta distanza cronologica, le modalità omogenee, l'omogeneità del bene giuridico leso e le condizioni di tempo e luogo. Una lunga distanza temporale o modalità significativamente diverse indicano piuttosto ideazioni autonome, ostando all'applicazione dell'istituto.
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per vizio di motivazione; nella decisione è stato considerato come parte della contestazione procedurale ma la Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia fornito una motivazione sufficiente e conforme ai criteri di legge, quindi il presunto vizio ex art. 125 c.p.p. non è stato accolto.
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato insieme all'art. 125 c.p.p. per censurare l'ordinanza del giudice dell'esecuzione; la Corte ha ritenuto che i contenuti motivazionali e gli accertamenti effettuati rientrassero nella normale discrezionalità del giudice e non presentassero vizio tale da giustificare l'annullamento, respingendo quindi la doglianza fondata su tali norme.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento del reato continuato è necessario dimostrare una programmazione unitaria delle condotte sin dal momento ideativo; non basta la mera reiterazione o la comune partecipazione alla commissione di reati.
- Indici utili per valutare l'unità di disegno criminoso: breve distanza temporale tra gli eventi, modalità esecutive omogenee, omogeneità del bene giuridico leso, condizioni di tempo e luogo riconducibili a un unico progetto criminale; anche alcuni di tali indici, se significativi, possono essere decisivi.
- Una consistente distanza temporale o modalità esecutive significativamente diverse (o la presenza di altri concorrenti nei singoli episodi) indeboliscono la tesi della continuazione e giustificano l'esclusione del trattamento più favorevole.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare con un esame concreto di tempi e modalità; tale motivazione, se coerente e logica, è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo vizi manifesta- mente illogici o contraddittori.
- La qualificazione delle condotte come parte di un unico disegno criminoso è un accertamento indiziario e va ricostruita risalendo dai fatti alle intenzioni, con un bilanciamento degli indici probatori; in dubbio prevale la valutazione del giudice che abbia svolto l'analisi fattuale.
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