Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1239

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 della Commissione, del 18 maggio 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il regime di titoli di importazione e di esportazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R1239

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento disciplina in modo uniforme le procedure operative per i titoli di importazione ed esportazione nel settore agricolo, dall’istanza al rilascio, fino all’utilizzo in dogana e alla prova dell’adempimento dell’obbligo. Introduce regole su validità, cauzioni, tolleranze, estratti, trasferimenti, deposito, correzioni e casi di forza maggiore, con forte integrazione con i sistemi informatici e con il codice doganale dell’Unione. Contiene inoltre obblighi specifici di comunicazione per alcuni settori sensibili, come canapa, aglio e alcole etilico di origine agricola, e allega modelli e importi delle cauzioni per le principali categorie di prodotti.

Modalità comuni di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione per taluni prodotti agricoli ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che presentano domande, ottengono, trasferiscono, detengono o utilizzano titoli di importazione ed esportazione nel settore agricolo, nonché alle autorità competenti, agli organismi emittenti e alle autorità doganali degli Stati membri. Riguarda i prodotti agricoli indicati nell'allegato II, parte I e parte II, in particolare riso, zucchero, sementi e canapa, prodotti ortofrutticoli e trasformati a base di ortofrutticoli, alcole etilico di origine agricola, nonché alcuni prodotti soggetti a obbligo di titolo per importazione o esportazione fino al 30 settembre 2017. Prevede inoltre regole specifiche per canapa, aglio e alcole etilico di origine agricola. È direttamente applicabile negli Stati membri dal 6 novembre 2016; sono previste disposizioni transitorie per modelli cartacei e per la prova di uscita dal territorio doganale dell'Unione.

Modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239 definisce le regole operative comuni per il rilascio e l’utilizzo dei titoli di importazione ed esportazione nel settore agricolo, nel quadro dell’organizzazione comune dei mercati disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013. L’obiettivo dichiarato nei considerando è assicurare un’applicazione uniforme e più semplice del regime, adattandolo al nuovo quadro giuridico e integrandolo con le procedure doganali elettroniche.

Ambito applicativo e fonti richiamate

Il regolamento si applica ai titoli relativi a specifici prodotti agricoli elencati nell’allegato II, parte I e parte II, includendo riso, zucchero, sementi e canapa, aglio e alcuni prodotti ortofrutticoli, alcole etilico di origine agricola, nonché determinati prodotti soggetti a obbligo di titolo fino al 30 settembre 2017. Le disposizioni operano nei confronti di richiedenti, titolari, cessionari, organismi emittenti e autorità doganali degli Stati membri, con numerosi rinvii al codice doganale dell’Unione (regolamento (UE) n. 952/2013), al regolamento delegato (UE) 2016/1237, al regolamento delegato (UE) n. 907/2014 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Presentazione, rilascio e formalità dei titoli

L’articolo 2 impone che domanda e rilascio avvengano, in via ordinaria, tramite applicazioni informatiche conformi ai requisiti di qualità e integrità stabiliti dal diritto UE; in caso di indisponibilità o malfunzionamento, è consentito l’uso del modello cartaceo di cui all’allegato I. Le autorità competenti devono pubblicare sul proprio sito i recapiti degli uffici abilitati a ricevere le domande e a rilasciare i titoli, mentre le domande e i titoli devono essere compilati in una lingua ufficiale dell’Unione scelta dallo Stato membro di rilascio. Le domande non conformi non sono accettate, e il titolo viene rilasciato senza indugio sulla base dei dati accettati e completato secondo la nota esplicativa richiamata dal regolamento.

Termini, presentazione e regole di calcolo

L’articolo 3 introduce una disciplina specifica per i termini: la domanda presentata entro le ore 13:00 di Bruxelles si considera pervenuta nel giorno lavorativo di ricezione; oltre tale ora, si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo. Le richieste di annullamento della domanda devono arrivare entro le ore 13:00 dello stesso giorno. Se una scadenza cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, la decorrenza e la scadenza slittano al giorno lavorativo successivo, con applicazione estesa anche ai giorni festivi nazionali e regionali debitamente pubblicati.

Identificazione dell’operatore con numero EORI

L’articolo 4 rende centrale l’utilizzo del numero EORI per identificare senza equivoci richiedente, titolare o cessionario, da inserire nelle caselle 4 o 6 del titolo e, se del caso, richiamabile anche in casella 20 con apposito rinvio. Quando la merce è dichiarata da un rappresentante doganale, il numero EORI deve comparire nella dichiarazione doganale elettronica nell’elemento dati appropriato.

Cauzione, estratti e validità

L’articolo 5 rinvia agli importi di cauzione indicati nell’allegato II e prevede l’arrotondamento per eccesso o difetto all’unità inferiore in caso di conversione in valuta nazionale con decimali. L’articolo 6 consente il rilascio di estratti quando il quantitativo debba essere suddiviso per ragioni pratiche o quando un titolo elettronico debba essere utilizzato in uno Stato membro non connesso ai sistemi dello Stato membro di rilascio; gli estratti hanno gli stessi effetti del titolo per la quantità indicata, non possono essere ulteriormente frazionati e devono essere restituiti al termine dell’uso o alla scadenza. L’articolo 7 collega la validità ai termini dell’allegato II e fa decorrere il periodo dal giorno effettivo di rilascio; l’articolo 8 fissa al 5% la tolleranza quantitativa massima e disciplina l’arrotondamento dei quantitativi, compresi quelli espressi in capi di bestiame.

Relazione con la dichiarazione doganale e imputazione

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il collegamento tra titolo e dichiarazione doganale. La dichiarazione deve fare riferimento al titolo o all’estratto con un codice specifico e con il relativo numero di rilascio; ove possibile, le applicazioni informatiche dell’organismo emittente possono consentire l’accesso diretto ai documenti da parte dell’ufficio doganale. Se tale accesso non è disponibile, il titolo o l’estratto è trasmesso in formato elettronico o, in ultima istanza, cartaceo. L’ufficio doganale annota e convalida i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica o esportati; la data di imputazione coincide con l’accettazione della dichiarazione.

Trasferimento, deposito e controllo dell’integrità

L’articolo 11 disciplina il trasferimento del titolo a un cessionario e la retrocessione al titolare, con efficacia dalla data di convalida dell’organismo emittente. L’articolo 12 ammette il deposito del titolo presso l’organismo emittente, l’organismo pagatore o le autorità doganali, oppure la sua disponibilità nei sistemi informatici; in dogana, il dichiarante deve indicare il riferimento al titolo con la dicitura "in deposito", salvo soluzioni equivalenti per i titoli elettronici. L’articolo 13 stabilisce che le diciture del titolo o dell’estratto non possono essere modificate dopo il rilascio; in caso di dubbio, i documenti sono restituiti all’autorità competente e, se necessario, corretti o sostituiti. La cooperazione tra autorità è formalizzata tramite richieste e risposte elettroniche, con termini di 20 giorni se le autorità sono nello stesso Stato membro e di 60 giorni se sono coinvolti più Stati membri.

Adempimento degli obblighi e prova del loro assolvimento

L’articolo 14 è centrale per lo svincolo della cauzione. L’obbligo si considera adempiuto quando la dichiarazione doganale è accettata nel periodo di validità del titolo e, per l’importazione, quando i prodotti sono effettivamente immessi in libera pratica; per l’esportazione, i prodotti devono uscire dal territorio doganale dell’Unione entro 150 giorni dalla data di accettazione della dichiarazione. La prova dell’importazione consiste nell’esemplare del titolo o dell’estratto vistato dalle dogane o nel relativo equivalente elettronico. La prova dell’esportazione richiede sia l’esemplare vistato, sia la certificazione di uscita dell’ufficio doganale di esportazione; la procedura può implicare l’uso del numero di riferimento principale (MRN) e la verifica della data di uscita sulla base della gestione del rischio. La prova dell’importazione deve pervenire entro 60 giorni dalla scadenza del titolo, quella dell’esportazione entro 180 giorni dalla scadenza; in caso di problemi tecnici, tali termini possono essere prorogati fino a un massimo di 730 giorni.

Titoli sostitutivi, duplicati e forza maggiore

L’articolo 15 consente il rilascio di titoli o estratti sostitutivi in caso di distruzione o smarrimento del documento cartaceo. Per alcuni prodotti, il nuovo titolo sostituisce integralmente l’originale e richiede una cauzione ai sensi dell’articolo 5; per altri prodotti, la cauzione del titolo sostitutivo è pari al 150% di quella originaria, con un minimo di 3 EUR per 100 kg, ettolitro o capo, tenendo conto del saldo disponibile e della tolleranza. I titoli sostitutivi non sono rilasciati quando il rilascio è sospeso o si tratta di contingenti tariffari. L’articolo 16 disciplina la forza maggiore: l’autorità competente può annullare l’obbligo, svincolare la cauzione, prorogare la validità del titolo fino a 180 giorni oltre la scadenza o estendere il termine per la prova senza incameramento parziale. In pendenza della decisione, può essere rilasciato un estratto per il solo saldo non interessato dalla forza maggiore, non trasferibile.

Obblighi informativi per canapa, aglio e alcole etilico

Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono obblighi di comunicazione mirati per settori particolarmente sensibili. Per la canapa, le autorità si scambiano documenti e segnalano irregolarità, oltre a notificare alla Commissione le misure applicative e le sanzioni o misure adottate entro il 31 gennaio di ogni anno. Per l’aglio, gli Stati membri notificano ogni settimana i quantitativi oggetto delle domande di titoli "B". Per l’alcole etilico di origine agricola, le notifiche alla Commissione sono settimanali e, se l’importazione rischia di perturbare il mercato, lo Stato membro interessato deve informare immediatamente la Commissione indicando i quantitativi e i tipi di prodotto.

Scambio di informazioni, transitorio ed entrata in vigore

L’articolo 20 impone lo scambio tra autorità di tutte le informazioni necessarie per l’applicazione del regolamento, incluse irregolarità e infrazioni, nonché la comunicazione alla Commissione degli indirizzi URL degli uffici competenti e delle impronte dei timbri. L’articolo 21 introduce una transizione verso il nuovo sistema, permettendo l’uso dei vecchi modelli cartacei fino a esaurimento delle scorte e riconoscendo, in via transitoria, la prova di uscita dal territorio doganale dell’Unione nei casi in cui prima fosse richiesto l’esemplare di controllo T5. Infine, l’articolo 22 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 6 novembre 2016, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri.

Allegati: modelli e importi

L’allegato I contiene i modelli di domanda, titolo ed estratto per importazione e esportazione, con specifiche istruzioni di compilazione, codici paese e regole formali sui campi da completare. L’allegato II elenca i prodotti soggetti a titolo e i relativi importi di cauzione e periodi di validità. Tra i principali: riso, zucchero, canapa, aglio, alcuni prodotti ortofrutticoli, alcole etilico di origine agricola, con importi espressi in EUR/t, EUR/100 kg o EUR per ettolitro e con validità che varia, a seconda del prodotto, da 3 a 6 mesi o fino alla fine del mese successivo al rilascio. In diversi casi, le note dell’allegato precisano eccezioni temporali, esclusioni per alcune importazioni preferenziali, assenza di cauzione per specifici prodotti e limitazioni all’uso di più titoli per una stessa esportazione.

Disposizioni principali

Definizioni e rinvii

L’articolo 1 richiama le definizioni di "dichiarante", "gestione del rischio" ed "esportatore" del diritto doganale dell’Unione e rinvia alle definizioni contenute nel regolamento delegato (UE) 2016/1237.

Domanda, rilascio e forma dei titoli

L’articolo 2 impone la presentazione e il rilascio dei titoli tramite applicazioni informatiche, nel rispetto dei requisiti di qualità e integrità dell’allegato I al regolamento delegato (UE) n. 907/2014; in mancanza, è ammesso l’uso del modello cartaceo dell’allegato I. Le autorità competenti sono indicate sui rispettivi siti web; le domande e i titoli sono compilati in una lingua ufficiale UE stabilita dallo Stato membro di rilascio. Le domande non conformi alle norme UE non sono accettate e i titoli sono rilasciati senza indugio se la documentazione è corretta.

Termini di presentazione e calcolo delle scadenze

L’articolo 3 stabilisce che le domande pervenute entro le ore 13:00 di Bruxelles si considerano presentate nel giorno lavorativo di ricezione; se ricevute dopo tale ora, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo. Le richieste di annullamento devono pervenire entro le ore 13:00 dello stesso giorno. Sono previste regole speciali per termini che cadono di sabato, domenica o festivo.

Identificazione mediante EORI

L’articolo 4 impone l’indicazione del numero EORI del richiedente, del titolare o del cessionario nella domanda e nel titolo, e richiede il riferimento all’EORI anche nella dichiarazione doganale quando la merce è presentata da un rappresentante doganale.

Cauzione

L’articolo 5 rinvia agli importi della cauzione fissati nell’allegato II e prevede l’arrotondamento all’unità inferiore quando la conversione in valuta nazionale produce decimali.

Estratti di titolo

L’articolo 6 consente il rilascio di estratti quando il quantitativo deve essere suddiviso per ragioni procedurali o logistiche, o quando un titolo elettronico deve essere utilizzato in uno Stato membro non connesso ai sistemi informatici dello Stato membro di rilascio. Gli estratti hanno gli stessi effetti giuridici del titolo per la quantità indicata, non possono generare ulteriori estratti e devono essere restituiti quando utilizzati o scaduti.

Validità, tolleranza e arrotondamento

L’articolo 7 dispone che la validità dei titoli per i prodotti dell’allegato II coincide con i periodi ivi indicati e decorre dal giorno effettivo di rilascio; l’articolo 8 limita al 5% la tolleranza positiva o negativa e disciplina l’arrotondamento dei quantitativi.

Uso del titolo in dogana: dichiarazione, imputazione e visti

Gli articoli 9 e 10 disciplinano il rinvio del titolo o estratto nella dichiarazione doganale, l’accesso elettronico dei servizi doganali, l’uso del supporto cartaceo in via residuale, l’imputazione dei quantitativi effettivamente importati o esportati e la data di imputazione, coincidente con l’accettazione della dichiarazione doganale.

Trasferimento e deposito

L’articolo 11 regola il trasferimento del titolo al cessionario e la retrocessione al titolare, con efficacia dalla data di convalida dell’organismo emittente. L’articolo 12 consente il deposito del titolo presso l’organismo emittente, l’organismo pagatore o le autorità doganali, oppure la sua permanenza nelle applicazioni informatiche, con obbligo di indicare in dichiarazione il riferimento "in deposito" salvo deroghe per i titoli elettronici.

Integrità del titolo, correzioni e mutua assistenza

L’articolo 13 vieta modifiche alle indicazioni riportate nei titoli e negli estratti dopo il rilascio, salvo correzioni secondo procedura. In caso di dubbi, i documenti sono restituiti all’autorità competente; per i titoli cartacei sono previste attestazioni di verifica e, se necessario, la sostituzione con documenti corretti. Sono disciplinate anche le verifiche tra autorità, con termini di risposta di 20 o 60 giorni a seconda che siano coinvolti uno o più Stati membri.

Adempimento dell’obbligo e prova

L’articolo 14 stabilisce quando l’obbligo di importazione o esportazione si considera adempiuto e prevede la prova documentale necessaria per ottenere lo svincolo della cauzione. Per l’esportazione, i prodotti devono uscire dal territorio doganale dell’Unione entro 150 giorni dall’accettazione della dichiarazione. Sono previsti termini di 60 giorni per la prova dell’importazione e 180 giorni per la prova dell’esportazione dopo la scadenza del titolo, prorogabili fino a 730 giorni in caso di problemi tecnici.

Titoli sostitutivi e duplicati

L’articolo 15 disciplina il rilascio di titoli o estratti sostitutivi in caso di distruzione o smarrimento, con regole differenziate per taluni prodotti e con previsione di cauzione pari al 150% in alcuni casi. Prevede anche il rilascio di duplicati quando il titolo smarrito sia stato usato solo per svincolare la cauzione relativa a operazioni già registrate.

Forza maggiore

L’articolo 16 consente all’autorità competente di riconoscere la forza maggiore e di annullare l’obbligo, svincolare la cauzione, prorogare la validità del titolo fino a 180 giorni o estendere i termini per la prova senza incameramento parziale della cauzione. È prevista una comunicazione alla Commissione dei prodotti, dei quantitativi e della decisione adottata.

Obblighi di comunicazione per canapa, aglio e alcole etilico

Gli articoli 17, 18 e 19 prevedono specifici scambi di informazioni e notifiche alla Commissione per le operazioni sulla canapa, per i quantitativi oggetto di domande di titoli "B" per l’aglio e per i titoli di importazione di alcole etilico di origine agricola. È prevista inoltre una segnalazione immediata alla Commissione se l’importazione rischia di perturbare il mercato.

Scambio di informazioni e notifiche generali

L’articolo 20 impone lo scambio di informazioni tra autorità competenti su titoli, estratti, irregolarità e infrazioni, nonché la notifica alla Commissione degli URL dei siti web delle autorità competenti e delle impronte dei timbri ufficiali.

Disposizioni transitorie e applicazione

L’articolo 21 consente l’uso dei vecchi modelli cartacei fino a esaurimento delle scorte e riconosce la prova di uscita dal territorio doganale dell’Unione nei casi in cui in precedenza fosse richiesto l’esemplare di controllo T5. L’articolo 22 stabilisce l’entrata in vigore al settimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 6 novembre 2016.

Come è indicizzato

Materiepolitica agricola comunecommercio internazionaledoganecontrolli e cauzioniorganizzazione comune dei mercati

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.