Regolamento (UE) 2016/1237
Regolamento delegato (UE) 2016/1237 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative allo svincolo e all'incameramento di cauzioni costituite per tali titoli e modifica i regolamenti (CE) n. 2535/2001, (CE) n. 1342/2003, (CE) n. 2336/2003, (CE) n. 951/2006, (CE) n. 341/2007 e (CE) n. 382/2008 e abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, (CE) n. 1345/2005, (CE) n. 376/2008 e (CE) n. 507/2008 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento detta le modalità di applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione per taluni prodotti agricoli, integrando il quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e coordinandosi con le regole sulle cauzioni del regolamento (UE) n. 1306/2013. Stabilisce quando il titolo è obbligatorio o non necessario, disciplina cauzione, validità, utilizzo, trasferibilità e conseguenze dell’inadempimento, e contiene norme specifiche per canapa e aglio. In parallelo, modifica o sopprime varie disposizioni settoriali preesistenti e abroga alcuni regolamenti ormai superati.
Regime comune dei titoli elettronici o cartacei di importazione ed esportazione per taluni prodotti agricoli, con regole su cauzioni, trasferimento, svincolo/incameramento e disposizioni settoriali per canapa e aglio.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di importazione nell’Unione ai fini dell’immissione in libera pratica e alle esportazioni dall’Unione dei prodotti agricoli elencati nell’allegato, nonché ai casi specifici previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 in cui l’uso di un titolo è richiesto per contingenti tariffari o regimi preferenziali gestiti mediante titoli. Riguarda gli operatori economici che presentano domande di titolo, i titolari dei titoli, i cessionari e, se del caso, i rappresentanti doganali; contiene esclusioni per prodotti non commerciali, franchigie o esenzioni doganali, quantitativi sotto soglia indicati nell’allegato, talune reintroduzioni e riesportazioni, aiuti umanitari occasionali entro 30 000 kg per mezzo di trasporto e altri casi espressamente esclusi. Si applica dal 6 novembre 2016, con talune modifiche a decorrere dal 1o ottobre 2017; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Regime dei titoli di importazione e di esportazione per prodotti agricoli
Il regolamento delegato (UE) 2016/1237 integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 e coordina il sistema dei titoli di importazione ed esportazione con il quadro finanziario e di garanzia del regolamento (UE) n. 1306/2013. La finalità dichiarata è semplificare e aggiornare la disciplina dei titoli, assicurando al tempo stesso il controllo dei flussi commerciali, la certezza giuridica per gli operatori e la corretta gestione delle cauzioni.
Ambito applicativo e logica del sistema
Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione per l’immissione in libera pratica e alle esportazioni dall’Unione di una serie di prodotti agricoli indicati nell’allegato, nonché ai casi specifici in cui il regolamento (UE) n. 1308/2013 consente di subordinare l’operazione a un titolo. Il sistema è costruito in modo flessibile: la Commissione richiama, nei considerando, l’esigenza di tenere conto di altre fonti informative, come la sorveglianza doganale, e di definire i casi in cui il titolo non è necessario.
Definizioni e natura del titolo
Ai fini del regolamento, il "titolo" è un documento elettronico o cartaceo con durata di validità specifica che attribuisce il diritto e l’obbligo di importare o esportare un certo quantitativo di merci. Il contenuto della domanda e del titolo rinvia alla nota esplicativa pubblicata nella GUUE serie C, che funge da guida tecnica per gli operatori e per le autorità nazionali.
Quando il titolo è obbligatorio
L’articolo 2 elenca i casi in cui occorre presentare un titolo di importazione o esportazione. Per le importazioni, ciò riguarda anzitutto i prodotti elencati nella parte I dell’allegato, con diverse varianti a seconda che l’operazione avvenga fuori da contingenti tariffari, entro contingenti gestiti con metodi diversi o nell’ambito di regimi preferenziali gestiti mediante titoli. Sono inoltre coperti i casi di perfezionamento passivo e di importazioni con riduzione del dazio ai sensi dell’articolo 185 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Per le esportazioni, il titolo è richiesto per i prodotti della parte II dell’allegato, per taluni prodotti destinati a contingenti aperti a livello UE o da paesi terzi e per specifiche ipotesi connesse a perfezionamento attivo, perfezionamento passivo e recupero/sgravio dei dazi ai sensi del codice doganale dell’Unione.
Casi di esenzione dal titolo
L’articolo 3 esclude il titolo per prodotti di natura non commerciale, per operazioni esenti da dazi o soggette a deroghe in base al regolamento (CE) n. 1186/2009, per quantitativi non eccedenti le soglie dell’allegato, per merci in reintroduzione e per riesportazioni per le quali sia già intervenuta una decisione favorevole di rimborso o sgravio dei dazi all’importazione. L’esenzione non opera, tuttavia, se l’operazione avviene nel quadro di un regime preferenziale con beneficio subordinato al titolo. Per gli aiuti umanitari privati occasionali, il titolo di esportazione non è richiesto solo se le spedizioni sono varie e limitate a 30 000 kg per mezzo di trasporto; oltre tali condizioni, si applica la disciplina ordinaria.
Cauzione: costituzione, soglie ed esenzioni
La cauzione è regola generale per i titoli, salvo eccezioni previste nell’allegato. La domanda di titolo deve essere accompagnata da una cauzione disponibile presso l’organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno della presentazione. Non è richiesta cauzione se l’importo è pari o inferiore a 100 EUR; la stessa esenzione opera per organismi pubblici che esercitano funzioni di autorità pubblica e per taluni organismi privati che operano sotto controllo dello Stato membro. Il regolamento precisa inoltre che, se il titolo non viene rilasciato, la cauzione relativa ai quantitativi corrispondenti va immediatamente svincolata.
Diritti, obblighi e tolleranza quantitativa
Il titolo non è un mero documento autorizzatorio: esso genera un vero diritto, ma anche l’obbligo di importare o esportare il quantitativo coperto entro il periodo di validità. La dichiarazione doganale può essere presentata dal titolare, dal cessionario o da un rappresentante doganale, purché sia indicato che l’obbligo è assolto per conto del titolare o del cessionario. Il regolamento ammette una tolleranza quantitativa positiva o negativa secondo le regole dell’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1239; se il titolo è collegato a un documento di esportazione che dimostra l’ammissibilità al trattamento preferenziale, la tolleranza positiva non si applica. Nei contingenti tariffari, l’eventuale eccedenza entro tolleranza è ammessa al dazio convenzionale.
Trasferimento dei diritti
I diritti derivanti dai titoli sono, di regola, trasferibili durante la validità del titolo, mentre gli obblighi non lo sono. Ogni trasferimento può riguardare un solo cessionario e solo le quantità non ancora imputate. Il cessionario non può a sua volta trasferire il diritto, ma può retrocederlo al titolare; il trasferimento produce effetti dalla data convalidata dall’organismo emittente. La disciplina è pensata per garantire tracciabilità e controllo amministrativo.
Svincolo e incameramento delle cauzioni
Lo svincolo della cauzione può essere parziale, in proporzione ai quantitativi per i quali sia stata dimostrata l’osservanza dell’obbligo di importazione o esportazione, ma il quantitativo non può essere inferiore al 5% di quello indicato nel titolo; sotto tale soglia, la cauzione è interamente incamerata. Nell’importo da incamerare deve essere sottratta la tolleranza quantitativa applicabile. Quando non è stata richiesta cauzione perché l’importo garantito è inferiore a 500 EUR, il corrispettivo dell’importo da incamerare deve essere versato entro 60 giorni dalla scadenza del titolo. Se l’importo totale da incamerare è pari o inferiore a 100 EUR, la cauzione viene invece svincolata integralmente.
Comunicazioni agli Stati membri
Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione varie informazioni operative, tra cui i titoli sostitutivi, i casi di forza maggiore, le misure e sanzioni nazionali per la canapa, i quantitativi dei titoli "B" per l’aglio, i titoli di importazione per l’alcole etilico, le irregolarità, le autorità competenti e i timbri ufficiali. Tali comunicazioni avvengono secondo le condizioni previste dall’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
Disposizioni specifiche per la canapa
Per i prodotti a base di canapa indicati nell’allegato è richiesto un titolo AGRIM. Il rilascio presuppone la prova del rispetto delle condizioni dell’articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle eventuali condizioni nazionali supplementari. Gli Stati membri devono istituire un sistema di riconoscimento degli importatori di semi di canapa non destinati alla semina, con condizioni, controlli e sanzioni. Per tali semi, l’importatore riconosciuto deve impegnarsi a dimostrare, entro 12 mesi dal rilascio del titolo, che i semi sono stati resi inutilizzabili per la semina, miscelati entro determinate percentuali con altri semi per l’alimentazione animale, oppure esportati in un paese terzo; il termine può essere prorogato di uno o due semestri. I diritti relativi a questi titoli non sono trasferibili.
Disposizioni specifiche per l’aglio
I titoli di importazione per l’aglio sono denominati titoli "B". Le domande possono essere presentate solo all’organismo emittente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e registrato ai fini IVA. Anche in questo caso i diritti derivanti dal titolo non sono trasferibili.
Modifiche, abrogazioni e regime transitorio
Il regolamento sopprime numerose disposizioni di regolamenti settoriali preesistenti, in particolare in materia di latte, cereali e riso, alcole etilico, zucchero, aglio e carni bovine. Abroga inoltre i regolamenti (CE) n. 2390/98, n. 1345/2005, n. 376/2008 e n. 507/2008, ma prevede che tali testi continuino ad applicarsi ai titoli già rilasciati. L’articolo 13 tutela i titoli non scaduti il 6 novembre 2016: il regolamento non incide sulla loro durata né sull’importo della cauzione, e su richiesta del titolare la cauzione può essere svincolata se il titolo non è più richiesto per quei prodotti ed è stato solo parzialmente utilizzato o non utilizzato.
Entrata in vigore e decorrenza
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 6 novembre 2016. Fa eccezione la soppressione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006, che si applica dal 1o ottobre 2017. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Definizioni e fonte interpretativa
Definisce il "titolo" come documento elettronico o cartaceo a validità specifica che attribuisce il diritto e l’obbligo di importare o esportare prodotti. Richiama inoltre la "nota esplicativa relativa ai titoli di importazione e di esportazione per i prodotti agricoli" come fonte delle informazioni dettagliate che devono figurare nelle domande e nei titoli.
Casi in cui il titolo è richiesto
L’articolo 2 individua i prodotti e le operazioni per cui è necessaria la presentazione di un titolo di importazione o esportazione, rinviando all’allegato per gli elenchi e ai diversi regimi di gestione dei contingenti tariffari di cui all’articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Sono inclusi anche taluni casi di perfezionamento passivo, perfezionamento attivo e recupero/sgravio di dazi ai sensi del codice doganale dell’Unione.
Casi in cui il titolo non è necessario
L’articolo 3 esclude il titolo per prodotti non commerciali, casi di esenzione o deroga ai dazi, quantitativi non superiori a quelli fissati nell’allegato, merci in reintroduzione e talune riesportazioni con prova di decisione favorevole di rimborso o sgravio. È prevista una deroga: il titolo torna necessario se l’operazione avviene nell’ambito di un regime preferenziale con beneficio concesso mediante titolo. Per gli aiuti umanitari privati occasionali è escluso il titolo di esportazione entro 30 000 kg per mezzo di trasporto.
Cauzione e soglie di esenzione
L’articolo 4 prevede che i titoli siano di regola soggetti a cauzione, salvo i casi indicati nell’allegato. La cauzione deve essere disponibile presso l’organismo emittente entro le ore 13.00, ora di Bruxelles, del giorno di presentazione della domanda. Non è richiesta se l’importo è pari o inferiore a 100 EUR, né per taluni organismi pubblici o privati che esercitano funzioni di autorità pubblica sotto controllo dello Stato membro.
Diritti, obblighi e utilizzo del titolo
Il titolo conferisce il diritto e comporta l’obbligo di importare o esportare il quantitativo coperto durante il periodo di validità. La dichiarazione doganale può essere presentata dal titolare, dal cessionario o da un rappresentante doganale designato; il regolamento disciplina anche la tolleranza quantitativa e, per i contingenti tariffari, l’applicazione del dazio convenzionale ai quantitativi eccedenti entro la tolleranza.
Trasferimento e retrocessione
Gli obblighi derivanti dai titoli non sono trasferibili, mentre i diritti sono trasferibili salvo diversa disposizione. Il trasferimento può avvenire solo verso un cessionario per ciascun titolo o estratto, riguarda le quantità non ancora imputate ed è iscritto dall’organismo emittente; il cessionario può retrocedere il diritto al titolare, ma non trasferirlo a sua volta.
Svincolo e incameramento delle cauzioni
Lo svincolo può essere parziale e proporzionale alla prova dell’avvenuto adempimento, ma il quantitativo coperto non può essere inferiore al 5% di quello indicato nel titolo; sotto tale soglia la cauzione è incamerata integralmente. Sono previste regole per detrarre la tolleranza quantitativa e per il pagamento sostitutivo quando non è stata costituita cauzione per importi inferiori a 500 EUR; se l’importo da incamerare è pari o inferiore a 100 EUR, la cauzione è svincolata integralmente.
Comunicazioni degli Stati membri alla Commissione
Gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, secondo le condizioni dell’atto di esecuzione adottato ai sensi dell’articolo 223, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i titoli sostitutivi, i casi di forza maggiore, le disposizioni e sanzioni relative alla canapa, i quantitativi relativi ai titoli "B" per l’aglio, i titoli di importazione per l’alcole etilico, le irregolarità, le autorità competenti e i timbri ufficiali.
Norme speciali per la canapa
Per i prodotti a base di canapa indicati nell’allegato è richiesto un titolo di importazione AGRIM e il rilascio è subordinato alla prova del rispetto delle condizioni dell’articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle condizioni nazionali supplementari. Gli Stati membri devono istituire sistemi di riconoscimento degli importatori di semi di canapa non destinati alla semina, con controlli e sanzioni; per tali semi l’importatore riconosciuto deve impegnarsi a dimostrare, entro 12 mesi dal rilascio del titolo, una delle operazioni previste, con possibile proroga di uno o due semestri. I diritti relativi ai titoli di importazione per la canapa non sono trasferibili.
Norme speciali per l’aglio
I titoli di importazione per l’aglio sono indicati come titoli "B"; le domande possono essere presentate solo presso l’organismo emittente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito e registrato ai fini IVA. I diritti derivanti da tali titoli non sono trasferibili.
Modifiche, abrogazioni e transitorio
L’articolo 11 sopprime varie disposizioni di regolamenti settoriali precedenti; l’articolo 12 abroga i regolamenti (CE) n. 2390/98, n. 1345/2005, n. 376/2008 e n. 507/2008, con sopravvivenza dell’applicazione ai titoli già rilasciati. L’articolo 13 stabilisce che il regolamento non incide su validità e cauzione dei titoli non scaduti il 6 novembre 2016 e prevede, su richiesta del titolare, lo svincolo della cauzione se il titolo non è scaduto, non è più richiesto per quei prodotti e risulta solo parzialmente utilizzato o non utilizzato.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica dal 6 novembre 2016. La soppressione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 951/2006 si applica però dal 1o ottobre 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2017/566
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2017/567
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2016/773
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2016/779
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2016/867
- Regolamento · 18 mag 2016Regolamento (UE) 2016/1238
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →