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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/867

Regolamento (UE) 2016/867 della Banca centrale europea, del 18 maggio 2016, sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (BCE/2016/13)

Normativa europea32016R0867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce il quadro armonizzato dell’Eurosistema per la raccolta di dati granulari sul credito, noto come AnaCredit, al fine di supportare politica monetaria, stabilità finanziaria, gestione dei rischi e, in parte, vigilanza bancaria. Definisce i soggetti tenuti alla segnalazione, i dati da trasmettere, le soglie di applicazione, le tempistiche e i requisiti minimi di qualità, prevedendo inoltre deroghe e riduzioni per soggetti di minori dimensioni. Il testo disciplina anche l’identificazione delle controparti, l’uso dei dati, i flussi di ritorno verso i soggetti dichiaranti e le regole di riservatezza e sanzione.

Raccolta armonizzata di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (AnaCredit) da parte della BCE, con obblighi di segnalazione per enti creditizi e relative filiali estere.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti dichiaranti residenti in uno Stato membro la cui moneta è l'euro e, per facoltà degli Stati membri non appartenenti all’area euro, può essere esteso a livello nazionale tramite recepimento o obblighi analoghi; nella prima fase riguarda gli enti creditizi residenti e le filiali estere residenti di enti creditizi, indipendentemente dallo status di ente vigilato ai sensi della direttiva 2013/36/UE. L’oggetto della segnalazione è costituito dai dati granulari su strumenti e rischi di credito relativi a operatori monitorati collegati a tali soggetti, con soglie e deroghe per soggetti di piccole dimensioni; sono previste esclusioni/limitazioni rilevanti per dati personali nella prima fase e per talune categorie di strumenti o controparti nei casi indicati negli allegati. Il regolamento si applica dal 31 dicembre 2017, con prima fase di raccolta dal 1° settembre 2018, e lascia impregiudicate le raccolte di dati sul credito previste dal quadro MVU e da altri obblighi nazionali o dell’Unione.

Regolamento (UE) 2016/867 della BCE sulla raccolta di dati granulari sul credito e sul rischio di credito (AnaCredit)

Il regolamento istituisce un quadro armonizzato dell’Eurosistema per la raccolta di dati granulari sul credito, finalizzato a supportare i compiti della BCE, del SEBC, del Comitato europeo per il rischio sistemico e, in prospettiva, anche della vigilanza bancaria. La logica dell’atto è quella di creare una banca dati comune e pluriuso, con elevato livello di dettaglio e comparabilità, riducendo al contempo l’onere di segnalazione attraverso standard comuni, flussi informativi riutilizzabili e deroghe proporzionate.

Finalità e contesto sistemico

I considerando evidenziano che i dati granulari sul credito sono necessari per la politica monetaria, le operazioni di politica monetaria, la gestione dei rischi, la stabilità finanziaria e la ricerca macroprudenziale. Il regolamento si inserisce nel progetto AnaCredit, sviluppato inizialmente tramite misure preparatorie e poi trasformato in disciplina vincolante, con l’obiettivo di superare la frammentazione delle prassi nazionali e ottenere dati coerenti e analiticamente utilizzabili in tutta l’area euro.

Ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

Nella prima fase, gli obblighi riguardano gli enti creditizi residenti e le loro filiali estere residenti, indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti alla vigilanza prudenziale della direttiva 2013/36/UE. I dati devono essere trasmessi su base individuale alla BCN competente e riguardano gli strumenti che, nel periodo di riferimento, generano rischio di credito per l’operatore monitorato o rientrano nelle altre ipotesi dell’articolo 4, purché almeno un debitore sia una entità giuridica o ne faccia parte.

La soglia di applicazione è fissata in 25.000 euro di importo degli impegni del debitore, calcolato sommando gli importi relativi a tutti gli strumenti verso l’operatore monitorato rilevanti ai sensi dell’articolo 4. Restano inoltre rilevanti gli strumenti esistenti, i rapporti infragruppo e talune posizioni contabilmente rilevate o gestite, secondo la struttura definita dal regolamento.

Fasi di attuazione

L’architettura è esplicitamente graduale. La prima fase decorre dal 1° settembre 2018 e la prima trasmissione mensile e trimestrale riguarda i dati al 30 settembre 2018. Sei mesi prima della prima trasmissione, le BCN devono inviare alla BCE un primo set di dati di riferimento della controparte. Per consentire i preparativi, le BCN possono richiedere ai soggetti dichiaranti dati di riferimento e dati sul credito, anche completi, a partire dal 31 dicembre 2017.

Struttura degli obblighi di segnalazione

Gli allegati I e II organizzano la raccolta in modelli e livelli di granularità diversi: dati di riferimento della controparte, dati sullo strumento, dati finanziari, dati controparte-strumento, dati sulle responsabilità solidali, dati contabili, dati sulla protezione ricevuta, dati strumento-protezione ricevuta, dati sul rischio di controparte e dati sul default della controparte.

La segnalazione avviene con frequenze diverse a seconda del blocco informativo: alcuni dati sono mensili, altri trimestrali. Il regolamento prevede inoltre che le BCN possano raccogliere i dati nell’ambito di sistemi nazionali più ampi e ricorrere a fonti ulteriori, purché siano rispettati gli standard di qualità e i requisiti minimi comuni.

Identificazione delle controparti e dati di riferimento

La controparte deve essere identificata, in via prioritaria, tramite LEI; in mancanza, tramite identificativo nazionale. Gli allegati specificano il contenuto minimo delle informazioni anagrafiche e classificatorie, includendo, a seconda dei casi, nome, indirizzo, forma giuridica, settore istituzionale, attività economica NACE, stato dei procedimenti legali, dimensione dell’impresa, numero di dipendenti, totale di bilancio, fatturato annuo e principio contabile.

Le regole di dettaglio distinguono tra controparti residenti e non residenti nello Stato membro dichiarante, con diverse combinazioni di dati obbligatori e facoltativi, e con attenzione particolare a sedi centrali, imprese madri, gestori, cedenti e fornitori della protezione.

Dati sullo strumento, dati finanziari e classificazioni

La sezione sugli strumenti richiede informazioni strutturali e contrattuali: tipologia dello strumento, tasso di interesse, frequenza di rideterminazione, tasso di riferimento, scopo, tipo di ammortamento, frequenza di pagamento, data di inizio, data di regolamento, data di scadenza legale finale, importo degli impegni iniziali, clausole di recourse, subordinazione, cartolarizzazione, diritti di rimborso e altre caratteristiche.

I dati finanziari descrivono l’evoluzione economica dello strumento: importo nominale in essere, importo fuori bilancio, interessi maturati, arretrati, stato di default, data del default, importi trasferiti e, se del caso, ulteriori indicatori come probabilità di default e stato in bonis. I dati contabili, per gli enti soggetti a quel perimetro, seguono il principio contabile applicabile all’operatore monitorato, includendo classificazione contabile, rilevazione di bilancio, cancellazioni, riduzioni di valore, fair value, forbearance, portafoglio prudenziale e valore contabile.

Protezione ricevuta e ripartizione del rischio

Il regolamento dedica ampio spazio alle garanzie e alle protezioni ricevute. Devono essere segnalate le protezioni a garanzia degli strumenti, indipendentemente dalla loro eleggibilità ai fini regolamentari prudenziali. Sono richiesti il tipo di protezione, il suo valore, il metodo di valutazione, la localizzazione per le garanzie immobiliari, la data dell’ultima valutazione, la scadenza, il valore iniziale e i diritti di precedenza di terzi. È prevista anche la combinazione strumento-protezione ricevuta, per collegare in modo puntuale ciascuna garanzia al relativo strumento.

Riduzioni di obblighi, deroghe e soggetti di piccole dimensioni

L’articolo 7 e l’allegato II prevedono riduzioni degli obblighi di segnalazione per alcune categorie di strumenti, tra cui quelli relativi a operatori non residenti, operatori non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri, strumenti eliminati contabilmente ma ancora gestiti e strumenti originati prima del 1° settembre 2018. Le BCN possono inoltre concedere deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni, purché il loro contributo complessivo resti sotto determinate soglie: 2% per le deroghe e 4% per la frequenza trimestrale alternativa rispetto a quella mensile, nel perimetro definito dal regolamento.

Flussi di ritorno, utilizzo dei dati e riservatezza

L’articolo 11 attribuisce alle BCN il potere di restituire ai soggetti dichiaranti, in forma di flusso di ritorno o servizi analoghi, dati granulari sul credito, anche raccolti da altre BCN. L’utilizzo è però vincolato alla gestione del rischio di credito e al miglioramento delle informazioni creditizie, con forti limiti alla condivisione successiva: è vietata la circolazione ulteriore, salvo il ricorso a fornitori di servizi strettamente necessari e con adeguate tutele contrattuali, anonimizzazione ove possibile e cancellazione dei dati al venir meno della finalità.

Il regolamento tutela anche l’accesso delle entità giuridiche ai dati che le riguardano, salvo conflitti con interessi legittimi di riservatezza o mancanza di una base giuridica per l’accesso. Il trattamento e la protezione delle informazioni statistiche riservate sono regolati dal regolamento (CE) n. 2533/98.

Tempistiche, qualità e enforcement

Le BCN devono informare i soggetti dichiaranti con almeno 18 mesi di anticipo rispetto alla prima data di riferimento a cui si riferiscono nuovi obblighi. Per i dati mensili relativi a operatori residenti il termine verso la BCE è il trentesimo giorno lavorativo successivo alla fine del mese di riferimento; per le filiali estere non residenti il termine è il trentacinquesimo giorno lavorativo. Per i dati trimestrali i termini sono rispettivamente il quindicesimo e il ventesimo giorno lavorativo dopo le date di invio previste dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014.

Le BCN verificano i dati e, se necessario, li raccolgono coattivamente; la BCE può irrogare sanzioni per mancato adempimento, salvo il caso in cui la normativa del paese in cui risiede la filiale impedisca la segnalazione. Resta fermo il potere sanzionatorio delle BCN secondo il diritto nazionale.

Disposizioni transitorie e modifiche tecniche

Per le date di riferimento anteriori al 1° febbraio 2019, le BCN possono posticipare la prima trasmissione alla BCE fino al 31 marzo 2019. Il Comitato esecutivo può adottare modifiche tecniche agli allegati, previo parere del CST, purché non mutino il quadro concettuale né l’onere di segnalazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 31 dicembre 2017. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, fermo restando il possibile recepimento o adattamento da parte degli Stati membri non appartenenti all’area dell’euro nei limiti previsti dal testo.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro soggettivo

L’articolo 1 definisce i concetti chiave: Stato membro dichiarante, residente, unità istituzionale, filiale estera, entità giuridica, LEI, identificativo nazionale, soggetto dichiarante, operatore monitorato, controparte, creditore, debitore, fornitore della protezione, gestore, BCN, centrale dei rischi, ente creditizio, rischio di credito, contratto, strumento, protezione, importo degli impegni e segnalazione su base individuale.

Fasi di attuazione e avvio della prima raccolta

L’articolo 2 prevede un’istituzione per fasi del sistema condiviso di dati analitici sul credito. La prima fase inizia il 1° settembre 2018 e la prima trasmissione mensile e trimestrale riguarda i dati al 30 settembre 2018; le BCN trasmettono alla BCE un primo set di dati di riferimento della controparte sei mesi prima della prima trasmissione. Le BCN possono chiedere ai soggetti dichiaranti dati di riferimento e dati sul credito parziali o completi dal 31 dicembre 2017.

Soggetti effettivamente tenuti alla segnalazione

L’articolo 3 limita gli operatori effettivamente soggetti agli obblighi di segnalazione agli enti creditizi residenti e alle filiali estere residenti di enti creditizi, anche se non vigilati ai sensi della direttiva 2013/36/UE. La segnalazione avviene su base individuale e alla BCN competente.

Ambito dei dati da segnalare e soglia di 25.000 euro

L’articolo 4 impone la segnalazione per gli strumenti che, nel periodo di riferimento, generano rischio di credito per l’operatore monitorato, sono attività dell’operatore, sono rilevati contablemente o sono gestiti dall’operatore, purché almeno un debitore sia una entità giuridica o ne faccia parte. L’articolo 5 introduce una soglia di segnalazione: i dati sul credito sono richiesti solo se l’importo degli impegni del debitore è pari o superiore a 25.000 euro in una qualsiasi data di riferimento del periodo.

Segnalazione su base individuale e gestione del doppio invio

L’articolo 6 stabilisce che i soggetti dichiaranti segnalano secondo i modelli dell’allegato I, relativamente a tutti gli operatori monitorati che fanno parte dell’entità giuridica o, per le filiali estere, rispetto alla propria attività. Sono previste facoltà di coordinamento tra BCN per evitare duplicazioni quando entità giuridica e filiale estera sono entrambe residenti in Stati membri dichiaranti; inoltre la BCN competente può non raccogliere dati sulle filiali estere non residenti in uno Stato membro dichiarante.

Obblighi specifici ridotti per casi particolari

L’articolo 7 rinvia all’allegato II, che riduce gli obblighi di segnalazione per quattro casi: operatori monitorati non residenti in uno Stato membro dichiarante, operatori non soggetti ai requisiti in materia di fondi propri, strumenti integralmente eliminati contabilmente ma ancora gestiti, e strumenti originati prima del 1° settembre 2018.

Organizzazione della segnalazione, fonti alternative e standard minimi

L’articolo 8 richiede ai soggetti dichiaranti e alle filiali estere non residenti nell’area euro di dotarsi di organizzazione e controlli interni adeguati. Le BCN possono raccogliere le informazioni nell’ambito di quadri nazionali più ampi, ottenere dati da altre fonti e cooperare con INS, ANC e altre autorità, purché i dati rispettino gli standard di qualità; i requisiti minimi di armonizzazione, completezza, dettaglio e identificazione delle controparti sono fissati nell’allegato I.

Identificazione delle controparti

L’articolo 9 impone l’uso del LEI, se attribuito, oppure dell’identificativo nazionale secondo l’allegato IV. Le BCN possono ottenere le informazioni identificative anche da INS, ANC o altre autorità nazionali, definendo gli identificativi unici necessari per una corretta identificazione.

Utilizzo dei dati e flussi di ritorno

L’articolo 10 consente a BCE e BCN di utilizzare i dati nei limiti del regolamento (CE) n. 2533/98 e, in particolare, per i flussi di ritorno previsti dall’articolo 11. L’articolo 11 autorizza le BCN a fornire dati sul credito, anche raccolti da altre BCN, ai soggetti dichiaranti per la gestione del rischio di credito e il miglioramento delle informazioni creditizie, ma vieta l’ulteriore diffusione salvo limitate eccezioni contrattualmente presidiate; le BCN possono inoltre negare o limitare l’accesso in caso di inadempimento e richiedere reciprocità con altre BCN.

Accesso delle entità giuridiche ai dati che le riguardano

L’articolo 12 riconosce alle entità giuridiche, o alle parti di entità giuridiche, il diritto di accesso ai dati sul credito che le riguardano presso la BCN competente e la possibilità di chiedere la rettifica dei dati inesatti. L’accesso può essere negato solo se viola interessi legittimi di riservatezza o se i dati non sono stati usati per i flussi di ritorno e non sussistono altri obblighi di accesso previsti dal diritto UE o nazionale.

Tempistiche di segnalazione e aggiornamento

L’articolo 13 fissa le date di riferimento mensili e trimestrali, i termini entro cui le BCN raccolgono i dati dai soggetti dichiaranti e i termini di trasmissione alla BCE: 30 giorni lavorativi per i dati mensili degli operatori residenti e 35 per le filiali estere non residenti; 15 e 20 giorni lavorativi per i dati trimestrali, rispettivamente. Le BCN devono informare i soggetti dichiaranti almeno 18 mesi prima della prima data di riferimento e aggiornare i dati di riferimento della controparte in occasione delle modifiche.

Requisiti minimi comuni di qualità e modalità nazionali

L’articolo 14 impone il rispetto dei requisiti minimi comuni dell’allegato V in materia di trasmissione, accuratezza, identificazione delle controparti, conformità concettuale e revisioni. Le BCN definiscono le modalità di segnalazione nazionali purché compatibili con il regolamento e possono integrare i dati con informazioni provenienti da altre fonti, se rispettano gli standard di qualità e tempestività.

Operazioni straordinarie

L’articolo 15 impone ai soggetti dichiaranti di informare la BCN competente in caso di fusioni, scissioni o riorganizzazioni che incidano sugli obblighi statistici. La BCN può autorizzare procedure temporanee per l’istituzione incorporante, per un massimo di sei mesi dalla data dell’operazione.

Deroghe e frequenza ridotta per soggetti di piccole dimensioni

L’articolo 16 consente deroghe ai soggetti dichiaranti di piccole dimensioni se il contributo complessivo dei soggetti derogati non supera il 2% dell’importo in essere dei prestiti segnalati ai sensi del regolamento BCE/2013/33 nello Stato membro. È inoltre possibile una segnalazione trimestrale, anziché mensile, per le date di riferimento anteriori al 1° gennaio 2021, se il contributo complessivo dei soggetti con frequenza ridotta non supera il 4%. Le BCN informano i soggetti interessati dei rispettivi obblighi, incluse le cessazioni della deroga o della frequenza ridotta.

Verifica, raccolta obbligatoria e sanzioni

L’articolo 17 attribuisce alle BCN il potere di verificare e, se necessario, imporre la raccolta obbligatoria delle informazioni, fermo il potere della BCE. L’articolo 18 prevede sanzioni BCE ex articolo 7 del regolamento (CE) n. 2533/98 per l’inadempimento, con esclusione della sanzionabilità quando la segnalazione sia impedita dalla legge nazionale del paese di residenza della filiale; resta salvo il potere sanzionatorio delle BCN secondo il diritto nazionale.

Disposizioni transitorie, modifiche tecniche ed entrata in vigore

L’articolo 19 consente alle BCN di rinviare la prima trasmissione alla BCE dei dati relativi a date di riferimento anteriori al 1° febbraio 2019, purché avvenga entro il 31 marzo 2019. L’articolo 20 attribuisce al Comitato esecutivo la facoltà di apportare modifiche tecniche agli allegati, previo parere del CST, senza alterare il quadro concettuale né l’onere segnaletico. L’articolo 21 stabilisce l’entrata in vigore al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 31 dicembre 2017.

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