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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/567

Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all'intervento sui prodotti e alle posizioni (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0567

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento completa il MiFIR con regole tecniche essenziali su liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale, trasparenza e prezzo dei dati di mercato, pubblicazione delle quotazioni degli internalizzatori sistematici, compressione del portafoglio dei derivati e poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni. Definisce criteri quantitativi e procedurali per stabilire quando uno strumento è considerato liquido e quando un’autorità competente può designare ulteriori strumenti liquidi entro un tetto massimo. Stabilisce inoltre principi di costo, non discriminazione, disaggregazione e trasparenza per i data provider, nonché criteri per l’ESMA, l’ABE e le autorità nazionali nell’adozione di misure restrittive su prodotti e pratiche finanziarie.

Regolamento delegato che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) definendo criteri di mercato liquido, regole sulla trasparenza e la diffusione dei dati di mercato, disciplina delle quotazioni degli internalizzatori sistematici, compressione del portafoglio dei derivati e criteri per i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni.

Ambito di applicazione

Si applica ai mercati degli strumenti finanziari nell’Unione e, in quanto testo rilevante ai fini del SEE, anche nell’ambito SEE per quanto compatibile. I destinatari principali sono le autorità competenti nazionali, l’ESMA, l’ABE, i gestori di mercati regolamentati, le imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, le controparti e i soggetti coinvolti nella compressione del portafoglio e nella distribuzione/commercializzazione di strumenti finanziari e depositi strutturati. Il regolamento disciplina in particolare azioni, certificati di deposito, ETF, certificati, altri strumenti finanziari analoghi, derivati e depositi strutturati, nonché la fornitura di dati di mercato. Si applica, in via generale, dal 3 gennaio 2018; l’articolo 23 si applica dalla data di entrata in vigore. Sono previste esclusioni parziali: taluni obblighi sui dati di mercato non si applicano ai soggetti che rendono pubblici i dati gratuitamente.

Regolamento delegato (UE) 2017/567: definizioni, trasparenza, compressione del portafoglio e misure di vigilanza in materia di intervento sui prodotti e posizioni

Il regolamento delegato completa il quadro del MiFIR disciplinando aspetti tecnici essenziali per il funzionamento dei mercati finanziari dell’Unione. La sua funzione è assicurare criteri uniformi per la qualificazione della liquidità, per la disciplina dei dati di mercato, per la trasparenza delle quotazioni degli internalizzatori sistematici e per l’uso dei poteri di vigilanza e intervento da parte di ESMA, ABE e autorità nazionali.

Ambito e finalità sistematica

Il testo è adottato in attuazione di numerose disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 e risponde all’esigenza, evidenziata nei considerando, di garantire coerenza tra regole strettamente interconnesse. In particolare, il regolamento riunisce in un unico atto regole su definizioni di mercato liquido, trasparenza pre- e post-negoziazione, pubblicazione delle quotazioni, compressione del portafoglio dei derivati e criteri per i poteri di intervento sui prodotti e di gestione delle posizioni.

Mercato liquido degli strumenti rappresentativi di capitale

Gli articoli 1-4 definiscono quando azioni, certificati di deposito, ETF e certificati sono considerati provvisti di un mercato liquido ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del MiFIR. Le soglie sono diverse per tipologia di strumento e combinano criteri di flottante, numero medio giornaliero di operazioni e controvalore medio giornaliero degli scambi. Il regolamento specifica anche i metodi di calcolo del flottante e del controvalore, con regole particolari per il periodo iniziale di sei settimane successivo alla prima ammissione alla negoziazione.

Per le azioni, il flottante deve essere pari ad almeno 100 milioni di EUR se lo strumento è ammesso in mercato regolamentato, oppure a 200 milioni di EUR se negoziato solo in MTF; servono inoltre almeno 250 operazioni medie giornaliere e 1 milione di EUR di controvalore medio giornaliero. Per i certificati di deposito la soglia del flottante è 100 milioni di EUR, per gli ETF è richiesto un flottante di almeno 100 quote e un controvalore di almeno 500.000 EUR, mentre per i certificati il flottante minimo è 1 milione di EUR. In ciascun caso l’autorità competente può, entro un limite massimo di cinque strumenti per categoria nello Stato membro, designare ulteriori strumenti come liquidi.

Valutazione della liquidità e flussi informativi

L’articolo 5 attribuisce alla competente autorità del mercato più rilevante in termini di liquidità il compito di valutare la liquidità in momenti chiave: prima della prima negoziazione, tra la quarta e la sesta settimana, tra fine anno e il 1° marzo successivo, e dopo eventi societari che incidano sulla valutazione precedente. Il risultato va pubblicato immediatamente dopo il completamento della valutazione. Le sedi di negoziazione devono trasmettere alle autorità le informazioni richieste dall’allegato entro termini precisi, variabili a seconda che si tratti di strumenti appena ammessi o già negoziati.

L’allegato dettaglia i dati da comunicare: codice ISIN, nome dello strumento, sede di negoziazione, identificativo MiFIR, giorno di segnalazione, numero di strumenti in circolazione, eventuali partecipazioni superiori al 5 % dei diritti di voto, prezzo, volume di emissione, numero di giorni di negoziazione, scambi totali e numero totale di operazioni.

Dati di mercato: prezzo, non discriminazione, per utente e trasparenza

Gli articoli 6-11 stabiliscono le condizioni per cui i dati di mercato devono essere messi a disposizione del pubblico a condizioni commerciali ragionevoli. Il prezzo deve fondarsi sul costo di produzione e diffusione, con margine ragionevole; i costi congiunti di altri servizi possono essere allocati in quota parte. I dati devono essere offerti senza discriminazioni tra clienti della stessa categoria, con eventuali differenze di prezzo giustificate in rapporto al valore dei dati e all’uso che il cliente ne fa.

Il regolamento impone una logica di tariffazione su base per utente, per evitare doppie imposizioni, salvo che ciò sia sproporzionato rispetto al costo di messa a disposizione dei dati. È inoltre vietato abbinare i dati ad altri servizi. La trasparenza è rafforzata da un obbligo di pubblicare listini, condizioni contrattuali, future variazioni di prezzo con preavviso minimo di 90 giorni, contenuto dei dati, ricavi da data provision e metodologia di allocazione dei costi. I soggetti che rendono i dati gratuitamente sono esentati da alcuni obblighi specifici.

Quotazioni degli internalizzatori sistematici

Gli articoli 12 e 13 chiariscono quando le quotazioni si considerano pubblicate in modo regolare e continuo e come debbano essere rese facilmente accessibili. La pubblicazione è regolare e continua se le quotazioni sono disponibili in ogni momento durante l’orario di negoziazione comunicato in anticipo come normale. Se la pubblicazione avviene tramite più canali, deve essere simultanea; se avviene tramite sedi di negoziazione o APA, la quotazione deve indicare l’identità dell’internalizzatore sistematico.

Le quotazioni devono essere diffuse in formato leggibile a macchina e, se pubblicate con strumenti propri, anche in formato leggibile all’uomo, con homepage che consenta un accesso chiaro. La pubblicazione deve inoltre rispettare gli standard tecnici dei regolamenti delegati (UE) 2017/571 e 2017/587.

Obblighi di esecuzione, condizioni eccezionali e dimensioni anomale degli ordini

L’articolo 14 individua le condizioni di mercato eccezionali che consentono di derogare all’obbligo di mantenere quotazioni irrevocabili e di eseguire ordini al prezzo quotato: sospensione della negoziazione, sospensione del market making, assenza di prezzo affidabile per ETF e divieto di vendite allo scoperto. È inoltre previsto che l’aggiornamento delle quotazioni sia possibile in qualsiasi momento, purché coerente con l’effettiva intenzione di negoziare in modo non discriminatorio.

L’articolo 15 disciplina gli ordini che superano notevolmente le dimensioni normali. La valutazione deve avvenire ex ante, secondo una politica di gestione del rischio oggettiva e coerente, tenendo conto del capitale disponibile per coprire il rischio e delle condizioni di mercato; la politica non può essere discriminatoria. L’articolo 16 rinvia poi, per la dimensione specifica dello strumento, al regolamento delegato (UE) 2017/583.

Compressione del portafoglio dei derivati

Gli articoli 17 e 18 regolano la compressione del portafoglio, distinguendola dalle ordinarie attività di negoziazione e compensazione. Il processo richiede un accordo con i partecipanti che definisca il funzionamento della compressione, i suoi effetti giuridici e il momento in cui diventa vincolante. L’accordo deve includere la documentazione giuridica che descrive l’estinzione dei derivati originari e la loro sostituzione.

Prima dell’avvio, ciascun partecipante deve indicare la propria tolleranza al rischio, compresi limiti di rischio di controparte, di mercato e di pagamento in contante. Le imprese o i gestori che effettuano la compressione inviano una proposta con l’identificazione delle controparti, la variazione del valore nozionale combinato e l’adeguatezza rispetto alla tolleranza al rischio. La compressione può essere eseguita solo quando tutti i partecipanti accettano la proposta. Le informazioni su ciascun ciclo devono essere rese pubbliche tramite APA, quanto più possibile in tempo reale e comunque entro la fine del giorno lavorativo successivo, con disaggregazione per tipo di derivato e valuta.

Poteri di intervento sui prodotti: ESMA, ABE e autorità competenti

Gli articoli 19-21 contengono una griglia dettagliata di criteri per l’esercizio dei poteri di intervento sui prodotti. Per l’ESMA, ai sensi dell’articolo 40 del MiFIR, e per l’ABE, ai sensi dell’articolo 41, il regolamento elenca fattori relativi a complessità, trasparenza, natura dei rischi, leva, squilibrio rischio/rendimento, liquidità, innovazione, pratiche di vendita, solidità dell’emittente, qualità delle informazioni, rischi di criminalità finanziaria, impatti su infrastrutture di mercato, rischi sistemici e fiducia degli investitori. L’intervento può essere adottato anche sulla base di uno solo dei fattori indicati, se sufficiente a integrare un timore significativo per gli investitori o una minaccia per il corretto funzionamento dei mercati o del sistema finanziario.

Per le autorità competenti nazionali, l’articolo 21 riproduce una disciplina analoga, con applicazione a livello di almeno uno Stato membro. La disciplina comprende espressamente sia strumenti finanziari sia depositi strutturati, oltre alle attività e pratiche finanziarie connesse.

Gestione delle posizioni nei derivati su merci

L’articolo 22 specifica i criteri per i poteri di gestione delle posizioni ex articolo 45 del MiFIR. I fattori comprendono crisi finanziarie o di bilancio, default o declassamenti di soggetti sistemici, vendite forzate e volatilità anomala, danni fisici a infrastrutture o emittenti, perturbazioni nei sistemi di pagamento o regolamento, shock sull’offerta o sulla domanda di merci, concentrazione di posizioni e indisponibilità operativa di una sede di negoziazione.

Il regolamento definisce anche i parametri per la riduzione appropriata di una posizione, tenendo conto della natura del titolare, della scadenza, della dimensione rispetto al mercato dei derivati e al mercato sottostante, della direzione della posizione, delle finalità di copertura, dell’esperienza del titolare, delle altre posizioni detenute, della liquidità del mercato e del metodo di consegna. Sono inoltre indicati i criteri per individuare il rischio di arbitraggio normativo e i casi in cui l’ESMA può intervenire per omissione o insufficienza dell’azione di un’autorità competente.

Disposizioni transitorie ed entrata in applicazione

L’articolo 23 contiene norme transitorie sulle valutazioni di liquidità prima della piena applicazione del MiFIR, con scadenze diverse a seconda del momento in cui lo strumento ha iniziato a essere negoziato nell’Unione. Le autorità competenti devono pubblicare i risultati secondo un calendario preciso e possono aggiornare i dati con periodi di osservazione più estesi se necessario. L’articolo 24 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal 3 gennaio 2018, salvo l’articolo 23, applicabile fin dall’entrata in vigore.

Disposizioni principali

Criteri di mercato liquido per azioni, certificati di deposito, ETF e certificati

Gli articoli 1-4 fissano soglie e metodi di calcolo per considerare liquido uno strumento negoziato quotidianamente. Per le azioni: flottante minimo di 100 milioni di EUR se ammesse in un mercato regolamentato, o 200 milioni di EUR se negoziate solo in MTF; almeno 250 operazioni medie giornaliere; controvalore medio giornaliero almeno pari a 1 milione di EUR. Per certificati di deposito: flottante almeno 100 milioni di EUR, 250 operazioni medie giornaliere e controvalore medio giornaliero di 1 milione di EUR. Per gli ETF: flottante almeno 100 quote, almeno 10 operazioni medie giornaliere e controvalore medio giornaliero di 500.000 EUR. Per i certificati: flottante almeno 1 milione di EUR, almeno 20 operazioni medie giornaliere e controvalore medio giornaliero di 500.000 EUR. Sono previste formule specifiche di calcolo del flottante e del controvalore, con una presunzione di liquidità per le prime sei settimane dalla prima ammissione alla negoziazione se ricorrono condizioni semplificate.

Designazione aggiuntiva da parte delle autorità competenti

In ciascuno Stato membro, se meno di cinque strumenti per categoria risultano liquidi, l’autorità competente può designare ulteriori strumenti come liquidi, purché il totale non superi cinque per categoria. La regola vale per azioni, certificati di deposito, ETF e certificati. L’articolo 5 precisa inoltre che la valutazione è effettuata dall’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità e disciplina i momenti di rivalutazione: prima della prima negoziazione, tra la quarta e la sesta settimana, tra fine anno e 1° marzo dell’anno successivo, e immediatamente dopo eventi societari, con pubblicazione immediata dell’esito.

Obbligo di fornire dati di mercato a condizioni commerciali ragionevoli

Gli articoli 6-11 disciplinano gli obblighi di market data per gestori di mercato, imprese di investimento che gestiscono sedi di negoziazione e internalizzatori sistematici, in relazione ai dati pre- e post-negoziazione previsti dal MiFIR. Il prezzo dei dati deve basarsi sul costo di produzione e diffusione, con margine ragionevole; possono includersi costi congiunti in misura adeguata. I dati devono essere offerti in modo non discriminatorio, con prezzi e condizioni uguali per i clienti della stessa categoria definita da criteri oggettivi pubblici. In linea di principio i dati devono essere tariffati su base per utente, per evitare duplicazioni di addebito, salvo che ciò sia sproporzionato rispetto ai costi. È vietato l’abbinamento dei dati ad altri servizi e i prezzi dipendono dal livello di disaggregazione. Vi è inoltre un obbligo di trasparenza verso il pubblico su listini, future variazioni di prezzo con preavviso di almeno 90 giorni, contenuto dei dati, ricavi da data provision e metodologia di allocazione dei costi.

Pubblicazione delle quotazioni degli internalizzatori sistematici

Gli articoli 12 e 13 stabiliscono quando le quotazioni si considerano pubblicate in modo regolare e continuo e come debbano essere facilmente accessibili. Le quotazioni devono essere disponibili in qualsiasi momento durante l’orario di negoziazione preannunciato come normale orario. Se diffuse tramite più mezzi, la pubblicazione deve essere simultanea; se veicolate tramite sedi di negoziazione o APA, deve essere indicata l’identità dell’internalizzatore sistematico. Le quotazioni devono essere pubblicate in formato leggibile a macchina, e, se diffuse tramite strumenti propri, anche in formato leggibile all’uomo, con istruzioni chiare sul sito web. Devono rispettare gli standard tecnici dei regolamenti delegati (UE) 2017/571 e 2017/587.

Esecuzione degli ordini, condizioni eccezionali e ordini di dimensioni elevate

L’articolo 14 individua le condizioni di mercato eccezionali che consentono deroghe all’obbligo di fornire quotazioni irrevocabili e di eseguire ordini ai prezzi quotati: sospensione della negoziazione, sospensione del market making, mancanza di prezzo attendibile per ETF, divieto di vendite allo scoperto ex regolamento (UE) n. 236/2012. Lo stesso articolo chiarisce che l’aggiornamento delle quotazioni è ammesso in qualunque momento se coerente con l’intenzione reale di negoziare. L’articolo 15 disciplina gli ordini che superano notevolmente le dimensioni normali: la valutazione dipende dall’impossibilità di esecuzione senza rischio indebito e richiede una politica di gestione del rischio ex ante, obiettiva, coerente e non discriminatoria, basata sul capitale disponibile e sulle condizioni di mercato. L’articolo 16 rinvia alla dimensione specifica dello strumento prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/583.

Compressione del portafoglio dei derivati

Gli articoli 17 e 18 stabiliscono le condizioni per la compressione del portafoglio ai sensi dell’articolo 31 del MiFIR. Gli intermediari o gestori di mercato devono concludere un accordo con i partecipanti che disciplini il processo, i suoi effetti giuridici e il momento in cui la compressione diventa vincolante; l’accordo deve includere la documentazione legale che spiega come i derivati siano estinti e sostituiti. Prima dell’avvio, ogni partecipante indica la propria tolleranza al rischio, incluse soglie di rischio di controparte, di mercato e di pagamento in contante; viene poi trasmessa una proposta di compressione con indicazione delle controparti, della variazione del nozionale combinato e della sua coerenza con la tolleranza al rischio. La compressione può essere eseguita solo con l’accordo di tutti i partecipanti. Le informazioni su ciascun ciclo devono essere pubblicate tramite APA, in tempo reale quanto tecnicamente possibile e comunque entro la fine del giorno lavorativo successivo, includendo elenco dei derivati inclusi, sostituti, derivati modificati o estinti, numero e valore nozionale, disaggregati per tipo di derivato e valuta.

Criteri per i poteri temporanei di intervento sui prodotti dell’ESMA

L’articolo 19 elenca i criteri che l’ESMA deve considerare ai fini dei poteri di intervento ex articolo 40 del MiFIR. I fattori riguardano, tra l’altro, complessità, dimensione delle potenziali conseguenze negative, tipologia dei clienti, trasparenza, leve incorporate, squilibrio rischio/rendimento, liquidità e facilità di uscita, determinazione di prezzi e costi, innovazione, pratiche di vendita, solidità dell’emittente, qualità delle informazioni, rischi per l’esecuzione, integrità della price formation, rischi di criminalità finanziaria, resilienza del mercato, arbitraggio tra derivati e sottostante, rischio per infrastrutture e fiducia nel sistema finanziario.

Criteri per i poteri temporanei di intervento sui depositi strutturati dell’ABE

L’articolo 20 riproduce, per i depositi strutturati, una disciplina analoga a quella prevista per gli strumenti finanziari, adattata alle specificità del prodotto e richiamando anche il livello di copertura della direttiva 2014/49/UE e l’ammissibilità al sistema di garanzia dei depositi. Anche in questo caso l’ABE valuta complessità, impatto potenziale, categoria di clientela, trasparenza, caratteristiche del prodotto, rapporto rischio/rendimento, difficoltà di uscita, innovazione, pratiche di vendita, situazione dell’emittente, rischio operativo, integrità dei prezzi, vulnerabilità dell’economia dell’Unione, rischi di criminalità finanziaria, infrastrutture di mercato e fiducia degli investitori.

Criteri per i poteri di intervento delle autorità competenti

L’articolo 21 disciplina i presupposti per i poteri di intervento delle autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell’articolo 42 del MiFIR, sia per strumenti finanziari sia per depositi strutturati, e sia per attività o pratiche finanziarie. I criteri sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli previsti per ESMA e ABE, con applicazione a livello nazionale e considerazione della clientela, della trasparenza, dei rischi, della liquidità, dell’innovazione, delle pratiche di vendita, della solidità dell’emittente, della qualità delle informazioni e dei rischi sistemici e infrastrutturali.

Poteri dell’ESMA in materia di gestione delle posizioni

L’articolo 22 precisa i criteri per l’esercizio dei poteri di gestione delle posizioni ex articolo 45 del MiFIR nei mercati dei derivati su merci e, più in generale, quando vi siano minacce al funzionamento ordinato e all’integrità dei mercati o alla stabilità del sistema finanziario dell’Unione. Tra i fattori figurano crisi finanziarie, monetarie o di bilancio, default o declassamenti di soggetti sistemici, vendite forzate e volatilità anomala, danni fisici a emittenti/infrastrutture, perturbazioni dei sistemi di pagamento o regolamento, shock sull’offerta o sulla domanda di merci, posizioni concentrate e indisponibilità operativa della sede. Sono inoltre indicati i criteri per decidere l’appropriata riduzione di una posizione o esposizione, quelli per identificare il rischio di arbitraggio normativo e le condizioni per intervenire in caso di omissione o insufficienza dell’azione dell’autorità competente.

Disposizioni transitorie e data di applicazione

L’articolo 23 prevede regole transitorie per le valutazioni di liquidità prima della piena applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014, con calendario differenziato in funzione della data della prima negoziazione dello strumento rispetto alla data di applicazione del MiFIR. Le autorità competenti devono pubblicare i risultati secondo termini specifici e possono aggiornare le informazioni sulla base di periodi di negoziazione più lunghi o di un maggior numero di operazioni, se necessario. L’articolo 24 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 3 gennaio 2018, mentre l’articolo 23 si applica dalla data di entrata in vigore.

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