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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/566

Regolamento delegato (UE) 2017/566 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni al fine di prevenire condizioni di negoziazione anormali (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce una metodologia armonizzata per calcolare, nelle sedi di negoziazione, il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni, con l'obiettivo di prevenire condizioni di negoziazione anormali e volatilità eccessiva. La disciplina si rivolge alle sedi che operano su book di negoziazione, sistemi quote driven o ibridi, includendo MTF e OTF, ma escludendo il voice trading. Vengono definiti i concetti rilevanti, fissata la formula di calcolo in termini di volume e numero di ordini, e prevista una metodologia di conteggio per tipologia di ordine riportata in allegato. L'atto è un regolamento delegato adottato in attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Norme tecniche sul calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni nelle sedi di negoziazione per prevenire condizioni di negoziazione anormali.

Ambito di applicazione

Si applica alle sedi di negoziazione che operano sistemi di negoziazione ad asta telematica continua basati su book di negoziazione, sistemi quote driven o sistemi ibridi, includendo anche i mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione. Restano esclusi i sistemi di voice trading. Gli obblighi riguardano il calcolo, per ciascun strumento finanziario negoziato, del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni riferito ai membri o partecipanti della sede. Il regolamento si applica dalla stessa data prevista dall'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni nelle sedi di negoziazione

Il regolamento delegato integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) fissando norme tecniche armonizzate per il calcolo del rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni. La finalità è prevenire condizioni di negoziazione anormali, in particolare quelle derivanti da un eccesso di ordini rispetto alle esecuzioni, che può incidere sulla qualità del mercato e sulla volatilità degli strumenti finanziari.

Finalità e contesto regolatorio

Dai considerando emerge che le sedi di negoziazione devono disporre di sistemi, procedure e dispositivi idonei a monitorare e, se del caso, limitare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni, soprattutto in presenza di negoziazione algoritmica. Il regolamento mira a garantire un livello uniforme di armonizzazione nell'Unione, anche mediante una metodologia chiara e comune di calcolo.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle sedi di negoziazione che operano sistemi di negoziazione ad asta telematica continua basati su un book di negoziazione, sistemi quote driven o sistemi ibridi. La disciplina riguarda espressamente anche i mercati multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione, coerentemente con l'estensione operata dalla direttiva 2014/65/UE. Sono invece esclusi i sistemi di voice trading, considerati non compatibili con la logica del calcolo previsto.

Definizioni rilevanti

L'articolo 1 introduce le nozioni fondamentali per l'applicazione del regime. Per "ordine" si intendono tutti i messaggi in entrata trasmessi al sistema di negoziazione, compresi quelli di immissione, modifica e cancellazione, con alcune eccezioni per specifici messaggi di annullamento successivi a un'asta non incrociata, a una perdita di connessione della sede o all'attivazione di una funzionalità di arresto del sistema. L'"operazione" è l'ordine eseguito in tutto o in parte. Il "volume" è misurato in modo diverso a seconda della natura dello strumento finanziario, così da rendere confrontabile il rapporto tra ordini e operazioni su mercati e asset class differenti.

Obbligo di calcolo e soggetti interessati

L'articolo 2 impone alle sedi di negoziazione di calcolare, per ciascun membro o partecipante e per ogni strumento finanziario negoziato, il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni effettivamente inserite nel sistema. Il dato è quindi costruito a livello di strumento e di singolo partecipante, con l'obiettivo di identificare comportamenti di trading che possano generare squilibri o volatilità eccessiva.

Metodologia di calcolo e superamento della soglia

L'articolo 3 prevede due modalità di calcolo, entrambe da effettuarsi almeno al termine di ogni sessione di negoziazione:

  • in termini di volume: (volume totale degli ordini / volume totale delle operazioni) - 1;
  • in termini numerici: (numero totale degli ordini / numero totale delle operazioni) - 1.

Il superamento del rapporto massimo si verifica quando, nel corso della sessione e considerando tutte le fasi, incluse le aste, l'attività del membro o partecipante su uno specifico strumento eccede uno o entrambi i coefficienti calcolati. Il regolamento consente inoltre alle sedi di utilizzare periodi di osservazione più brevi se ciò contribuisce più efficacemente al mantenimento di condizioni di negoziazione ordinate, purché il riferimento di base resti la sessione di negoziazione.

Conteggio degli ordini e allegato tecnico

Un elemento centrale del regolamento è la metodologia di conteggio per tipo di ordine contenuta nell'allegato. La sede di negoziazione deve contare gli ordini ricevuti secondo regole differenziate a seconda della tipologia: in alcuni casi ogni immissione, modifica o cancellazione è considerata un unico ordine; in altri casi la modifica genera due conteggi perché comporta cancellazione e nuova immissione. L'allegato disciplina numerose categorie operative, tra cui ordini limite, stop, immediati, iceberg, market-to-limit, quotazioni, ordini peg, one-cancels-the-other, trailing stop, book-or-cancel/post, withheld, deal order, TOP/TOP+, imbalance order, sweep, named, if-touched, guaranteed stop e ordini combinati.

Per talune tipologie, l'allegato distingue anche gli aggiornamenti eventualmente inviati dalla sede che non devono essere conteggiati nel rapporto; per altre, precisa che l'ordine può essere "potenzialmente senza limite" quando il suo comportamento dipende da un parametro variabile, come il BBO o la durata dell'asta. Se un tipo di ordine non è espressamente previsto, la sede deve ricondurlo alla tipologia più simile in base alla logica generale della metodologia.

Entrata in vigore e applicazione temporale

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale decorre dalla stessa data prevista per l'applicazione della direttiva 2014/65/UE all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, così da garantire coerenza temporale tra disciplina primaria e norme tecniche di dettaglio. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Definizioni di ordine, operazione e volume

L'articolo 1 chiarisce che per "ordine" si intendono tutti i messaggi in entrata, inclusi immissione, modifica e cancellazione, trasmessi al sistema di negoziazione di una sede, relativi a un ordine o a una quotazione, con esclusione di alcuni messaggi di annullamento successivi a uncrossing, perdita di connessione della sede o utilizzo del kill functionality. L'"operazione" è definita come un ordine eseguito in tutto o in parte. Il "volume" è misurato in modo diverso a seconda dello strumento: numero di strumenti per azioni e strumenti analoghi, valore nominale per obbligazioni e strumenti strutturati, dimensione del lotto e numero di contratti per derivati, tonnellate di CO2 per quote di emissione.

Obbligo di calcolo del rapporto

L'articolo 2 impone alle sedi di negoziazione di calcolare il rapporto tra ordini non eseguiti e operazioni effettivamente inserite nel sistema da ciascun membro o partecipante, per ogni strumento finanziario negoziato nei sistemi di asta continua, quote driven o ibridi.

Metodologia di calcolo

L'articolo 3 prevede che il rapporto sia calcolato almeno alla fine di ogni sessione di negoziazione, in due modalità: in termini di volume secondo la formula (volume totale degli ordini / volume totale delle operazioni) - 1, e in termini numerici secondo la formula (numero totale degli ordini / numero totale delle operazioni) - 1. Il superamento del rapporto massimo si verifica quando, nella sessione e considerando tutte le fasi, incluse le aste, l'attività del membro o partecipante su uno strumento supera uno o entrambi i coefficienti. Le sedi devono inoltre conteggiare gli ordini secondo la metodologia per tipo di ordine riportata nell'allegato; se un tipo di ordine non è espressamente previsto, la sede deve applicare il criterio più simile della metodologia generale.

Metodologia di conteggio per tipologia di ordine

L'allegato disciplina come conteggiare i diversi ordini ai fini del rapporto, distinguendo tra ordini limite, stop, immediati, iceberg, market-to-limit, quotazioni, peg, one-cancels-the-other, trailing stop, at best limit order, spread limit order, strike match, order-on-event, ordini at the open/at the close, book-or-cancel/post, withheld, deal order, TOP/TOP+, imbalance order, ordini associati, sweep, named, if-touched, guaranteed stop e ordini combinati. Per ciascuna tipologia indica quanti ordini vanno conteggiati e quali aggiornamenti o attivazioni non incidono sul calcolo, con regole specifiche per modifiche, annullamenti ed esecuzioni.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica a decorrere dalla data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarinegoziazione algoritmicastrumenti finanziarivigilanza dei mercatimiFID ii

Testo integrale

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