Regolamento (UE) 2016/779
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779 della Commissione, del 18 maggio 2016, che stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce una procedura comune e uniforma per verificare se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante, al fine di assicurare l’applicazione omogenea del divieto previsto dalla direttiva 2014/40/UE. Definisce il ruolo iniziale dello Stato membro o della Commissione, gli obblighi informativi di fabbricanti e importatori, le regole di coordinamento tra autorità e i passaggi istruttori e decisori. Prevede inoltre tutele per le informazioni riservate e la pubblicazione delle decisioni non riservate.
Norme uniformi per le procedure volte a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante.
Ambito di applicazione
Si applica ai prodotti del tabacco, nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2014/40/UE, quando occorre accertare se un determinato prodotto sia dotato di un aroma caratterizzante vietato. Coinvolge gli Stati membri, la Commissione, i fabbricanti e gli importatori dei prodotti interessati. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; disciplina anche il coordinamento tra procedure nazionali e procedure avviate dalla Commissione, con regole per evitare procedimenti paralleli sullo stesso prodotto.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/779: procedure uniformi per accertare l’aroma caratterizzante dei prodotti del tabacco
Il regolamento attua l’articolo 7, paragrafo 3, della direttiva 2014/40/UE, che vieta l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con aroma caratterizzante. La finalità è assicurare che l’accertamento di tale caratteristica avvenga secondo criteri e passaggi procedurali uniformi in tutta l’Unione, riducendo il rischio di valutazioni divergenti tra Stati membri.
Ambito e definizioni
Il campo di applicazione riguarda i prodotti del tabacco per i quali debba essere stabilito se presentino un aroma caratterizzante ai fini del divieto di cui alla direttiva 2014/40/UE. Il regolamento coinvolge lo Stato membro che avvia la procedura, la Commissione, i fabbricanti e gli importatori del prodotto. Ai fini del regolamento, per "stesso prodotto" si intendono prodotti con gli stessi ingredienti e nelle stesse proporzioni nella composizione della miscela di tabacco, a prescindere da marca e grafica.
Avvio della procedura e coordinamento istituzionale
La procedura può essere avviata sia da uno Stato membro sia dalla Commissione quando ritengano che un prodotto possa avere un aroma caratterizzante. Uno Stato membro può anche chiedere che l’avvio sia effettuato dalla Commissione, soluzione pensata soprattutto per i prodotti commercializzati in un numero ampio di Stati membri. Il regolamento impone un forte coordinamento: chi avvia la procedura deve informare immediatamente Commissione e altri Stati membri, e questi devono evitare procedure parallele sullo stesso prodotto. Se più Stati membri hanno già avviato procedure, continua solo quella iniziata per prima, salvo accordo diverso; se interviene la Commissione, le procedure nazionali cessano.
Interlocuzione con fabbricante e importatore
All’avvio, l’autorità competente informa fabbricante e importatore e chiede una loro valutazione. La risposta deve essere resa entro quattro settimane, salvo diversa scadenza concordata, e deve indicare, per quanto possibile, gli altri Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Il fabbricante deve riportare anche le posizioni della società madre, ove esistente; l’importatore deve esporre le opinioni del fabbricante. Nella risposta deve inoltre essere chiarito se gli stessi prodotti immessi in altri Stati membri abbiano aromi diversi e, in tal caso, devono essere forniti i motivi.
Valutazione semplificata o indagine approfondita
Se il fabbricante o l’importatore non contesta che il prodotto abbia un aroma caratterizzante, oppure non risponde, l’autorità può adottare una decisione sulla base delle informazioni disponibili, eventualmente integrandole con ulteriori elementi. Se invece la contestazione è espressa, la procedura richiede un’indagine più ampia. In tale fase possono essere richieste ulteriori informazioni al fabbricante o importatore, possono essere utilizzate altre fonti informative e possono essere scambiate informazioni con altri Stati membri e con la Commissione. È inoltre possibile consultare il gruppo consultivo indipendente istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/786.
Diritto al contraddittorio
Prima di adottare una decisione che concluda per la presenza di un aroma caratterizzante, il regolamento impone di consentire a fabbricante o importatore di presentare osservazioni scritte. Devono essere comunicati una sintesi dei motivi della decisione proposta e, se disponibile, il parere del gruppo consultivo. Il termine ordinario è di quattro settimane, prorogabile di comune accordo. Se l’autorità ritiene necessario acquisire ulteriori elementi dopo le osservazioni, deve trasmetterli al fabbricante o importatore e offrire una nuova possibilità di replica scritta.
Adozione della decisione e consultazione degli altri Stati membri
Nel caso di procedimento nazionale, lo Stato membro che avvia la procedura redige un progetto di decisione motivato, fondato sulle informazioni raccolte e, se del caso, sul parere del gruppo. Il progetto va trasmesso alla Commissione e agli altri Stati membri; la decisione finale può essere adottata solo dopo quattro settimane, periodo prorogabile di comune accordo. Commissione e altri Stati membri possono formulare commenti entro tre settimane e, in caso di divergenza, le istituzioni e gli Stati interessati devono cercare un consenso. Se non vi sono obiezioni, lo Stato membro adotta la decisione e la notifica al fabbricante o importatore.
Intervento della Commissione e uniformità applicativa
La Commissione può adottare una decisione quando il fabbricante o l’importatore non contesta l’aroma caratterizzante o non risponde, nonché quando abbia svolto un’indagine approfondita. Inoltre, se permane disaccordo tra Stati membri e ciò è necessario per assicurare l’applicazione uniforme del divieto, la Commissione può avviare la procedura e pronunciarsi sul prodotto. Le decisioni della Commissione vincolano tutti gli Stati membri, che devono garantirne l’attuazione adeguata.
Riservatezza e pubblicità delle decisioni
Fabbricanti e importatori possono chiedere che determinate informazioni siano trattate come riservate perché costituenti segreti commerciali o comunque commercialmente sensibili. La richiesta deve identificare chiaramente i dati e motivare la tutela invocata. Se la richiesta è accolta, le informazioni devono essere adeguatamente protette e trasmesse tramite canali sicuri. Al contempo, gli Stati membri e la Commissione devono rendere pubbliche le versioni non riservate di tutte le decisioni adottate.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. La sua funzione pratica è quella di rendere omogenea, a livello unionale, la verifica dell’esistenza di un aroma caratterizzante nei prodotti del tabacco, in coerenza con il divieto previsto dalla direttiva 2014/40/UE.
Disposizioni principali
Oggetto e definizione di "stesso prodotto"
L’articolo 1 stabilisce norme uniformi per le procedure intese a stabilire se un prodotto del tabacco abbia un aroma caratterizzante. L’articolo 2 definisce "stesso prodotto" come prodotti con gli stessi ingredienti, nelle stesse proporzioni, nella composizione della miscela di tabacco, indipendentemente dalla marca o dalla grafica.
Avvio della procedura
Ai sensi dell’articolo 3, uno Stato membro o la Commissione possono avviare la procedura quando ritengano che un prodotto del tabacco possa avere un aroma caratterizzante; uno Stato membro può anche chiedere che sia la Commissione ad avviare la procedura. La Commissione può intervenire anche se altre procedure sono già state avviate o concluse, soprattutto per garantire un’applicazione uniforme dell’articolo 7 della direttiva 2014/40/UE.
Richiesta iniziale al fabbricante o all’importatore
L’articolo 4 impone allo Stato membro che avvia la procedura o alla Commissione di informare fabbricante e importatore e di chiedere la loro valutazione. Il fabbricante o l’importatore deve rispondere entro 4 settimane dal ricevimento della richiesta, salvo diversa data concordata, indicando per quanto possibile gli altri Stati membri in cui lo stesso prodotto è stato immesso sul mercato e, ove applicabile, le opinioni della società madre; l’importatore deve inoltre esporre le opinioni del fabbricante. Nella risposta deve anche chiarire se prodotti identici commercializzati in altri Stati membri abbiano aromi diversi e, in caso affermativo, motivarlo.
Coordinamento iniziale e prevenzione di procedure parallele
L’articolo 5 stabilisce obblighi di notifica immediata alla Commissione e agli altri Stati membri quando la procedura è avviata da uno Stato membro, e viceversa quando è avviata dalla Commissione. Se un procedimento è già stato avviato in uno Stato membro, gli altri si astengono dall’avviare procedure parallele sullo stesso prodotto; se più Stati membri hanno già avviato procedure, continua solo quella iniziata per prima, salvo accordo per designare un diverso Stato membro come autorità procedente. Se interviene la Commissione, tutte le procedure nazionali cessano, salvo la disciplina speciale dell’articolo 9, paragrafo 3, secondo comma.
Valutazione semplificata o approfondita
L’articolo 6 prevede che, se il fabbricante o l’importatore non contesta l’esistenza dell’aroma caratterizzante, oppure non risponde, lo Stato membro o la Commissione possono deliberare se ritengono sufficienti le informazioni disponibili, eventualmente raccogliendone di ulteriori secondo l’articolo 7. Se invece la contestazione è espressa, la procedura prosegue con indagine approfondita ai sensi degli articoli 7 e 8.
Indagine, fonti informative e gruppo consultivo
L’articolo 7 consente di richiedere ulteriori informazioni al fabbricante o importatore, da fornire entro il termine indicato, e di acquisire dati da altre fonti, scambiare informazioni con altri Stati membri e, se del caso, con la Commissione, nonché consultare il gruppo consultivo indipendente istituito dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/786. Se consultato, il gruppo deve esprimere il proprio parere entro il termine previsto dall’articolo 10, paragrafo 6, della decisione di esecuzione (UE) 2016/786.
Diritto di osservazioni del fabbricante o dell’importatore
L’articolo 8 garantisce, prima della decisione, la possibilità per fabbricante o importatore di presentare osservazioni scritte quando, dopo l’indagine, l’autorità ritenga che il prodotto abbia un aroma caratterizzante. Devono essere trasmessi una sintesi dei motivi della decisione proposta e, se esistente, il parere del gruppo consultivo; il termine ordinario è di 4 settimane, prorogabile di comune accordo. Se necessario, l’autorità può comunicare ulteriori informazioni raccolte e concedere un’ulteriore possibilità di osservazioni scritte.
Decisione dello Stato membro che avvia la procedura
L’articolo 9 disciplina la formazione e l’adozione del progetto di decisione da parte dello Stato membro che avvia la procedura, sulla base di tutte le informazioni disponibili, compresi gli esiti degli articoli 6, 7 e 8. Il progetto deve essere motivato, tenere conto del parere del gruppo, se consultato, e indicare per quanto possibile gli altri Stati membri interessati. La decisione finale può essere adottata solo dopo 4 settimane dalla presentazione del progetto alla Commissione e agli altri Stati membri, termine prorogabile di comune accordo; questi ultimi possono presentare commenti entro 3 settimane. In mancanza di obiezioni, lo Stato membro adotta la decisione e la notifica al fabbricante o all’importatore.
Decisione della Commissione
L’articolo 10 prevede che la Commissione adotti la decisione quando il fabbricante o l’importatore non contesta l’aroma caratterizzante o non risponde, e anche quando abbia svolto un’indagine approfondita ai sensi degli articoli 7 e 8. La decisione è adottata in base all’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2014/40/UE e mira a stabilire se il prodotto abbia un aroma caratterizzante.
Effetti sulle procedure parallele e applicazione uniforme
L’articolo 11 stabilisce che, una volta adottata la decisione dallo Stato membro che avvia la procedura, le procedure nazionali sospese sullo stesso prodotto possono riprendere; se uno Stato membro non concorda, informa la Commissione, che consulta gli Stati membri interessati e può avviare una procedura ai sensi dell’articolo 3. Quando la decisione è della Commissione, tutti gli Stati membri devono assicurarne l’adeguata attuazione.
Riservatezza e pubblicazione
L’articolo 12 consente a fabbricanti e importatori di chiedere la riservatezza di informazioni che costituiscano segreti commerciali o siano comunque commercialmente sensibili, indicando chiaramente i dati interessati e le ragioni della richiesta. Se la richiesta è giustificata, le informazioni devono essere protette e trasmesse con mezzi sicuri. L’articolo 13 impone la pubblicazione delle versioni non riservate di tutte le decisioni adottate ai sensi del regolamento.
Entrata in vigore
L’articolo 14 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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