Cassazione Civile, Ordinanza n. 01276/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
I lavoratori avevano agito per ottenere dall'INPS il pagamento di importi relativi a quote di trattamento di fine rapporto non versate al fondo di previdenza complementare prescelto. La vicenda nasceva da un trasferimento d'azienda: i ricorrenti erano dipendenti di società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria e successivamente passati alle dipendenze della cessionaria. La Corte d'appello aveva riformato la decisione di primo grado e rigettato le domande, ritenendo non attivabile il Fondo di garanzia perché il rapporto di lavoro era proseguito con la cessionaria in bonis, con conseguente irrilevanza delle pattuizioni derogatorie alla solidarietà ex art. 2112 c.c. I ricorrenti hanno denunciato violazione dell'art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990 e degli artt. 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, sostenendo che la deroga alla solidarietà tra cedente e cessionario, pattuita prima dell'apertura della procedura concorsuale, dovesse essere opponibile anche all'INPS; hanno inoltre chiesto rinvio pregiudiziale alla CGUE sull'interpretazione della direttiva in rapporto a trasferimento d'azienda e procedura concorsuale intervenuti in un arco temporale ravvicinato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, richiamando il proprio recente orientamento. Ha affermato che il Fondo di garanzia interviene solo quando ricorrano i presupposti tassativi previsti dalla legge: per il TFR non versato al fondo di previdenza complementare manca il requisito decisivo perché il rapporto di lavoro è proseguito con il cessionario e quest'ultimo non è stato assoggettato a procedura concorsuale; inoltre, il credito verso il fondo complementare non si traduce in un diritto a percepire direttamente dal Fondo di garanzia una somma, ma in un diritto al versamento della contribuzione al fondo pensionistico. Ha escluso che gli accordi derogatori alla solidarietà ex art. 2112 c.c. possano incidere sul distinto rapporto previdenziale con l'INPS. Non ha ravvisato ragioni per il rinvio pregiudiziale alla CGUE. Il ricorso è stato rigettato e le spese compensate per la complessità della questione e i recenti interventi chiarificatori della Corte.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale invocata per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso per cassazione.
art. 2112 c.c.
Disciplina la continuità dei rapporti di lavoro e la solidarietà tra cedente e cessionario; gli accordi derogatori tra privati non incidono sul rapporto previdenziale azionato verso l'INPS.
art. 47, commi 4-bis e 5, L. 428/1990
Richiamato per sostenere la deroga convenzionale alla solidarietà in caso di trasferimento d'azienda; la Corte esclude che tale deroga sia decisiva ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia.
artt. 3 e 5 della Direttiva 2001/23/CE
Sono invocati per sostenere l'interpretazione estensiva della deroga ai diritti del lavoratore nei trasferimenti d'azienda collegati a procedure concorsuali; la Corte non accoglie la lettura proposta.
art. 2 L. 297/1982
Indica in modo tassativo i presupposti di intervento del Fondo di garanzia per il TFR e limita l'uso delle risorse del Fondo alla finalità istituzionale.
art. 5 D.Lgs. 80/1992
Regola l'intervento del Fondo di garanzia per la contribuzione dovuta alla previdenza complementare; presuppone il mancato versamento da parte del datore di lavoro assoggettato a procedura concorsuale.
art. 1 D.Lgs. 80/1992
È richiamato come norma che individua le procedure concorsuali rilevanti quale presupposto del diritto alle prestazioni del Fondo.
art. 368, comma 4, lett. d), D.Lgs. 14/2019
Disposizione sopravvenuta, considerata innovativa, che introduce ipotesi circoscritte di immediata esigibilità del TFR nei confronti del cedente; ritenuta inapplicabile ratione temporis.
art. 13
È menzionato solo in chiusura del provvedimento, senza ulteriori sviluppi nel testo disponibile.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia è ammesso solo quando siano integrati tutti i presupposti espressamente previsti dalla legge; non è possibile estenderlo in via analogica a ipotesi diverse da quelle tipizzate.
- Nel caso di trasferimento d'azienda, gli accordi tra cedente, cessionario e parti sociali che derogano alla solidarietà ex art. 2112 c.c. incidono sui rapporti civilistici tra i soggetti del trasferimento, ma non modificano il distinto rapporto previdenziale con l'INPS.
- Il credito relativo alle quote di TFR destinate alla previdenza complementare, in caso di omesso versamento, conserva natura retributiva verso il datore di lavoro; il Fondo di garanzia previsto per il TFR opera invece solo nei limiti e con i presupposti propri della previdenza obbligatoria.
- Per l'attivazione del Fondo di garanzia in materia di TFR è necessario che il datore di lavoro obbligato al momento della cessazione del rapporto sia assoggettato a una procedura concorsuale; la prosecuzione del rapporto con il cessionario in bonis esclude tale presupposto.
- Il giudicato o la definitività dello stato passivo non impediscono all'INPS di contestare la mancanza dei presupposti costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale, quando la contestazione non investa l'esistenza o l'entità del credito interno al rapporto di lavoro.
- Non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia quando la questione interpretativa sia già stata risolta dalla giurisprudenza interna in modo coerente con la disciplina applicabile e il contrasto prospettato non incida sulla ratio decidendi.
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