Corte di giustizia, Sentenza C-492/17
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 dicembre 2018. — Südwestrundfunk contro Tilo Rittinger e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Tübingen. — Rinvio pregiudiziale – Aiuti concessi dagli Stati – Articolo 107, paragrafo 1, TFUE – Articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Emittenti radiotelevisive pubbliche – Finanziamento – Normativa di uno Stato membro che obbliga tutte le persone maggiorenni che dispongono di un’abitazione nel territorio nazionale a pagare un contributo alle emittenti radiotelevisive pubbliche. — Causa C-492/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte decide su un sistema tedesco di finanziamento della radiotelevisione pubblica, nel quale il precedente canone per apparecchio è stato sostituito da un contributo dovuto per abitazione. Esclude che tale modifica integri un nuovo aiuto di Stato da notificare alla Commissione e conferma che i poteri di riscossione coattiva attribuiti all’emittente pubblica non violano gli articoli 107 e 108 TFUE. Gran parte delle ulteriori questioni sollevate dal giudice nazionale è dichiarata irricevibile per difetto di collegamento sufficiente con la controversia principale.
Rinvio pregiudiziale sul finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo tedesco: qualificazione come aiuto di Stato della sostituzione del canone con il contributo radiotelevisivo e legittimità dei poteri di riscossione coattiva dell’emittente pubblica.
La questione giuridica
Se la sostituzione del precedente canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo dovuto per abitazione configuri una modifica sostanziale di un aiuto esistente, tale da richiedere notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; se gli articoli 107 e 108 TFUE ostino a una normativa che attribuisce all’emittente pubblica poteri derogatori del diritto comune per emettere e far eseguire coattivamente i titoli relativi ai contributi insoluti.
Principio di diritto
La Corte afferma che la sostituzione del canone radiotelevisivo con un contributo dovuto per l’occupazione di un’abitazione o di locali commerciali non costituisce, di per sé, una modifica sostanziale di un aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e quindi non impone una nuova notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE; inoltre, gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano a che l’emittente pubblica disponga di poteri speciali di esecuzione forzata per il recupero dei crediti relativi al contributo radiotelevisivo, trattandosi di prerogative già ricomprese nel regime di finanziamento valutato dalla Commissione e inerenti alla missione di servizio pubblico.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107 TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (UE) 2015/1589
Finanziamento della radiotelevisione pubblica tedesca e aiuti di Stato
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landgericht Tübingen in una controversia tra la SWR, emittente radiotelevisiva pubblica regionale, e alcuni debitori del contributo radiotelevisivo. Il giudice del rinvio chiede in sostanza se la riforma del sistema di finanziamento, che ha sostituito il canone dovuto per il possesso di un apparecchio ricevente con un contributo dovuto per abitazione, debba essere considerata un aiuto nuovo o una modifica di un aiuto esistente e se, in ogni caso, i poteri speciali di riscossione attribuiti all’emittente pubblica siano compatibili con il diritto UE.
Fatti e contesto normativo nazionale
Il regime tedesco prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo sia finanziato principalmente dal contributo radiotelevisivo, oltre che da pubblicità e altre entrate. La legge del Baden-Württemberg applicativa dell’accordo statale sul contributo radiotelevisivo ha introdotto, dal 1° gennaio 2013, un obbligo generalizzato di pagamento per ogni abitazione occupata da una persona maggiorenne. Le entrate sono destinate alle emittenti pubbliche e la legge attribuisce alle emittenti regionali anche il potere di fissare gli arretrati e procedere all’esecuzione amministrativa dei titoli di pagamento.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio formula sette questioni, ma la Corte ne esamina nel merito soltanto tre. Le questioni ammissibili riguardano:
- se la sostituzione del canone con il contributo per abitazione costituisca una modifica di un aiuto esistente da notificare alla Commissione;
- se gli articoli 107 e 108 TFUE ostino ai poteri derogatori del diritto comune attribuiti all’emittente pubblica per il recupero coattivo dei crediti. Le ulteriori questioni, relative a libertà di espressione, direttiva 2004/113, parità di trattamento, non discriminazione e libertà di stabilimento, sono dichiarate irricevibili per assenza di un collegamento sufficiente con la controversia principale.
Ricevibilità
La Corte ricorda che, nell’ambito dell’articolo 267 TFUE, spetta al giudice nazionale valutare la necessità e la pertinenza delle questioni pregiudiziali. Rileva che le prime tre questioni sono pertinenti perché il giudice nazionale deve poter verificare se la modifica del regime di finanziamento avrebbe richiesto notifica preventiva alla Commissione e quali conseguenze derivino da un’eventuale violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Sono invece irricevibili le questioni che non presentano elementi concreti sufficienti o risultano ipotetiche.
Ragionamento della Corte sulla modifica del regime di finanziamento
La Corte parte dal dato, ritenuto pacifico, che il regime tedesco già costituiva un aiuto esistente, oggetto della decisione della Commissione del 24 aprile 2007. Richiama l’articolo 1, lettera c), del regolamento n. 659/1999 e l’articolo 4 del regolamento n. 794/2004, secondo cui è modifica di un aiuto esistente ogni cambiamento che non sia meramente formale o amministrativo e che possa incidere sulla valutazione di compatibilità.
Nel caso di specie, la sostituzione del canone con il contributo per abitazione non altera gli elementi essenziali del regime:
- resta immutata la finalità di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo;
- resta identica la platea dei beneficiari;
- non risultano modificate la missione di servizio pubblico né le attività sovvenzionabili;
- la riforma mira soprattutto a semplificare la riscossione alla luce dell’evoluzione tecnologica;
- non emerge un aumento sostanziale della compensazione percepita dalle emittenti pubbliche. Di conseguenza, la modifica non è qualificabile come modifica sostanziale dell’aiuto esistente e non richiede una nuova notifica alla Commissione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Ragionamento della Corte sui poteri di esecuzione forzata
Quanto ai poteri dell’emittente pubblica di emettere titoli esecutivi e procedere al recupero coattivo dei crediti, la Corte osserva che tali prerogative erano già state esaminate dalla Commissione nella decisione del 24 aprile 2007 e facevano parte integrante del regime di aiuto esistente. La nuova legge non ha modificato tali poteri e quindi non incide sulla valutazione già compiuta dalla Commissione.
La Corte aggiunge che queste prerogative sono inerenti alla missione di servizio pubblico affidata alle emittenti pubbliche. Ne consegue che gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano a una normativa nazionale che consenta all’emittente pubblica di procedere direttamente all’esecuzione forzata dei crediti insoluti relativi al contributo radiotelevisivo.
Dispositivo
La Corte dichiara che:
- la sostituzione del canone radiotelevisivo con il contributo radiotelevisivo dovuto per abitazione o locali commerciali non costituisce una modifica di un aiuto esistente che debba essere notificata alla Commissione;
- gli articoli 107 e 108 TFUE non ostano ai poteri derogatori del diritto comune attribuiti all’emittente pubblica per l’esecuzione forzata dei crediti relativi al contributo.
Principi pratici per il professionista
La sentenza chiarisce che, nei regimi di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo già qualificati come aiuti esistenti, la sola trasformazione del presupposto del prelievo non basta a imporre una nuova notifica, se il cuore del sistema resta invariato. Inoltre, il conferimento a un ente pubblico di poteri speciali di recupero coattivo può essere compatibile con il diritto UE quando tali poteri sono già parte del regime di aiuto valutato dalla Commissione e risultano funzionali alla missione di servizio pubblico.
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