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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18321/2025 del 04/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato davanti al giudice tributario il provvedimento con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato la sua istanza di disapplicazione della disciplina delle società di comodo di cui all'art. 30 della l. n. 724/1994, presentata per l'anno 2010. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il diniego dell'Ufficio. In cassazione la società ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente, denunciando la violazione degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 111 Cost. e 156 c.p.c.; con il secondo ha denunciato la falsa applicazione dell'art. 30 l. 724/1994, dell'art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe interpretato in modo eccessivamente restrittivo la nozione di 'condizione oggettiva' idonea a giustificare la prova contraria richiesta per la disapplicazione. Nella memoria la ricorrente ha anche chiesto il rinvio in attesa della definizione di un diverso giudizio sul successivo avviso di accertamento, nel quale aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022, oppure l'estinzione/cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte non ha esaminato nel merito i due motivi di ricorso, ritenendo sopravvenuto il difetto di interesse della società alla decisione. Ha rilevato che il giudizio relativo all'avviso di accertamento consequenziale al diniego di disapplicazione risultava pendente dinanzi alla Corte ed era stato inserito nell'elenco trasmesso dall'Agenzia ai fini della definizione agevolata ex art. 5 l. 130/2022 e delle correlate estinzioni dei giudizi di legittimità. Pur in assenza del decreto di estinzione di quel diverso giudizio, la Corte ha ritenuto che la vicenda determinasse la sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente nel presente processo, avente ad oggetto il solo diniego di disapplicazione. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Le spese sono state compensate. La Corte ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, richiamando la natura lato sensu sanzionatoria della misura e la sua non estensibilità oltre i casi tipici.

Norme richiamate

  • art. 30 l. 724/1994

    norma sulla disciplina delle società di comodo, rispetto alla quale era stata chiesta la disapplicazione; la controversia è stata ritenuta priva di interesse per sopravvenienze relative al giudizio sull'atto conseguenziale.

  • art. 37-bis, comma 8, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente come parametro della prova contraria e della nozione di condizione oggettiva.

  • art. 2697 c.c.

    invocato dalla ricorrente in tema di riparto dell'onere probatorio nella prova contraria richiesta per la disapplicazione.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come parametro della motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta motivazione apparente.

  • art. 111 Cost.

    richiamato quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza o del procedimento.

  • art. 1 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma di rinvio al codice di procedura civile nel processo tributario.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per il deposito della memoria in vista dell'adunanza camerale.

  • art. 5 l. 130/2022

    richiamato per la domanda di definizione agevolata della controversia pendente relativa all'avviso di accertamento consequenziale.

  • art. 40, comma 4, d.l. 13/2023

    richiamato quale base del meccanismo di trasmissione dell'elenco dei giudizi rilevanti ai fini della dichiarazione di estinzione dei giudizi di legittimità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    non applicato in concreto; la Corte ha escluso i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la decisione sul giudizio dipende da una vicenda sopravvenuta che rende priva di utilità pratica la prosecuzione del processo, la Corte può dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse senza esaminare i motivi di merito.
  • Il sopravvenuto interesse alla definizione agevolata di un giudizio collegato può incidere anche sul processo avente ad oggetto l'atto presupposto, se il risultato utile perseguito dalla parte è ormai assorbito o privo di autonoma utilità processuale.
  • La compensazione delle spese è giustificata quando l'arresto del processo dipende da una sopravvenienza non imputabile alle parti e che altera l'assetto originario della lite.
  • Il raddoppio del contributo unificato non può essere applicato oltre i casi tipici espressamente previsti e non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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