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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15331/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva cancellato la causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del processo in una opposizione ad ordinanza-ingiunzione per mancata denuncia di lavoratori al Centro per l'impiego. La Corte territoriale aveva ritenuto perentorio il termine di cinque giorni previsto per il deposito delle note scritte nella cd. udienza cartolare (art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020) e aveva applicato gli artt. 181 e 309 c.p.c. per la mancata comparizione / mancato deposito, estinguendo il processo. L'Ispettorato ha contestato che il termine di cinque giorni sia perentorio e che il tardivo deposito delle note non possa comportare automaticamente l'estinzione del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il termine fino a cinque giorni prima dell'udienza previsto dall'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 sia ordinatorio (non perentorio). Il tardivo deposito delle note scritte, purché effettuato entro la data dell'udienza sostituita, non equivale al mancato deposito e non giustifica automaticamente l'applicazione degli artt. 181 e 309 c.p.c. come se la parte fosse assente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze; condanna alle spese del giudizio di legittimità a carico della Corte di appello (rinvio restitutorio, senza vincolo di diverso collegio).

Norme richiamate

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 (conv. in legge n. 77/2020)

    "Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi dell'art. 181 c.p.c., comma 1."

    Attribuisce al giudice la discrezionalità di sostituire l'udienza con deposito di note scritte; i termini di comunicazione e di deposito vanno interpretati come ordinatori, non perentori; il mancato deposito da parte di tutti i contendenti (e non il solo deposito tardivo) è collegato agli effetti di cui all'art. 181 c.p.c.

  • art. 152 c.p.c.

    Riferimento alla distinzione tra termini perentori e ordinatori; qui usato per sostenere che, in assenza di perentorietà espressa, il termine è ordinatorio.

  • art. 181 c.p.c.

    Regola gli effetti della mancata comparizione in udienza; richiamato dalla norma d'emergenza nel caso di mancato deposito telematico da parte di tutte le parti.

  • art. 309 c.p.c.

    Norma sulle conseguenze processuali della mancata comparizione; evocata nella decisione impugnata ma la Cassazione ha chiarito che non è applicabile al mero deposito tardivo.

  • art. 23, comma 1, d.l. n. 137 del 2020

    Proroga/ulteriore disciplina delle misure emergenziali sul processo; citata per spiegare la continuità delle disposizioni sull'udienza cartolare.

  • art. 7, comma 1, d.l. 23 luglio 2021, n. 105

    Ulteriore proroga/collegamento normativo delle disposizioni emergenziali sulla trattazione scritta.

  • art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre n. 228

    Rinvio alla continuità normativa delle norme emergenziali fino al 31.12.2022.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020

    Esempio normativo richiamato in cui il legislatore ha espressamente previsto un termine perentorio; usato per confronto al fine di dimostrare che la legge sa indicare chiaramente la perentorietà quando intesa.

  • art. 416, 426 e 427 c.p.c.

    Norme del processo del lavoro citate per comparazione: il legislatore lì prevede espressamente effetti di decadenza o termine perentorio quando intende collegare sanzioni processuali a termini.

Massime di principio

  • Il termine 'fino a cinque giorni prima' previsto per il deposito delle note nelle udienze cartolari è ordinatorio: il deposito tardivo, purché avvenuto entro la data dell'udienza sostituita, conserva efficacia e non equivale al mancato deposito.
  • Solo la mancata effettuazione del deposito telematico da parte di tutte le parti integra la fattispecie che legittima l'intervento ex art. 181 c.p.c. e gli effetti della mancata comparizione; il mancato rispetto del termine ordinatorio non determina automaticamente l'estinzione o la dichiarazione di contumacia.
  • Il giudice, pur non potendo dichiarare estinto il processo per un deposito tardivo intervenuto comunque entro la data dell'udienza, può valutare e ponderare il contenuto delle note depositate tardivamente e tenerne conto nella valutazione della causa.
  • Quando il legislatore intende conseguenze di decadenza o perentorietà, lo indica espressamente: è dunque necessario verificare testualmente se la norma connette il termine a una sanzione esplicita prima di considerarlo perentorio.
  • In situazioni analoghe è prudente, per la parte interessata, depositare le note con congruo anticipo rispetto alla data dell'udienza; tuttavia l'eventuale tardivo deposito entro la data dell'udienza non dovrebbe essere sanzionato con l'estinzione automatica del processo.

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