Cassazione Civile, Sentenza n. 15198/2024 del 30/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Controversia relativa alla quantificazione e liquidazione dell'indennità per lo svolgimento temporaneo delle mansioni superiori di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA). Il nodo era se nella determinazione dell'indennità differenziale dovesse essere considerato e computato anche l'elemento retributivo denominato 'posizione economica' (ATA valorizzazione professionale area B posizione 2) e se tale posizione economica, una volta considerata nel calcolo del differenziale, dovesse comunque essere corrisposta al dipendente in aggiunta all'indennità oppure fosse assorbita da quest'ultima.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e dell'Ufficio Scolastico Regionale, confermando la decisione della Corte d'Appello. La Corte ha stabilito che la legge n.228/2012 (commi 44-45) richiede che, ai fini del calcolo dell'indennità per mansioni superiori, si tenga conto del 'trattamento complessivamente in godimento' dell'assistente, comprensivo anche della posizione economica. Tuttavia la posizione economica, pur entrando nel sottraendo ai fini del calcolo del differenziale, non viene assorbita dall'indennità e va corrisposta separatamente in aggiunta allo stipendio tabellare e all'indennità differenziale (salvo che l'operazione aritmetica dia esito negativo, nel qual caso l'indennità è zero). Nel caso di specie l'amministrazione aveva omesso di erogare la posizione economica ritenendola assorbita; la Corte ha ritenuto questa omissione illegittima e ha confermato che le ricorrenti avevano diritto al pagamento della posizione economica oltre all'indennità differenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (determinazione economica indicata nella sentenza).
Norme richiamate
legge 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1 commi 44 e 45
La liquidazione del compenso per l'incarico di cui al comma 44 è effettuata ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in misura pari alla differenza tra il trattamento previsto per il direttore dei servizi generali amministrativi al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dell'assistente amministrativo incaricato
Norma speciale che disciplina direttamente la quantificazione dell'indennità per DSGA: il minuendo è il trattamento previsto per il DGSA al livello iniziale, mentre il sottraendo è il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente, comprensivo della posizione economica; la disposizione deroga alla disciplina generale del d.lgs. n.165/2001.
decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, art. 52
Disciplina generale delle mansioni superiori e rimessa agli accordi contrattuali la regolazione degli effetti economici; la legge n.228/2012 opera però una deroga rispetto alla riserva contrattuale per i casi di DSGA.
CCNL comparto scuola (art. 2 del CCNL 25 luglio 2008 e precedenti discipline contrattuali)
La posizione economica è una voce retributiva riconosciuta per fasce di anzianità e va considerata nel 'trattamento complessivamente in godimento' dell'assistente; pur essendo computata nel sottraendo per il calcolo dell'indennità, essa non viene assorbita e deve essere corrisposta separatamente.
Corte Costituzionale, sent. n. 71/2021
Ha ritenuto compatibile con l'art. 36 Cost. la previsione legislativa che consente una retribuzione aggiuntiva via via decrescente, fino all'azzeramento, per i dipendenti con maggiore anzianità già remunerata attraverso progressioni economiche; quindi la riduzione o l'azzeramento dell'indennità per effetto dell'anzianità non è in sé in contrasto con la Costituzione.
legge 28 dicembre 1995 n. 549
Richiamata dalla legge n.228/2012 per modalità di imputazione della spesa e criteri applicativi in materia di incarichi annuali di mansioni superiori.
Massime di principio
- Per l'assistente amministrativo assegnato a mansioni di DSGA l'indennità differenziale si calcola come differenza tra il trattamento previsto per il DGSA al livello iniziale e il trattamento complessivamente in godimento dell'assistente; nel calcolo va inclusa la posizione economica acquisita.
- La posizione economica, pur essendo inclusa nel sottraendo per il calcolo del differenziale, non viene assorbita dall'indennità: va comunque corrisposta al dipendente in aggiunta allo stipendio tabellare e all'indennità differenziale, salvo che il differenziale risulti negativo (in tal caso l'indennità è nulla).
- L'aumento di anzianità del dipendente può ridurre progressivamente l'importo dell'indennità fino all'azzeramento; tale meccanismo è stato ritenuto costituzionalmente legittimo e disciplinato dalla legge speciale (L.228/2012).
- L'amministrazione non può evitare la corresponsione della posizione economica sostenendo che è 'assorbita' dall'indennità: ciò configura errore di liquidazione che dà diritto al recupero delle somme omesse.
- In situazioni analoghe conviene verificare sempre la corrispondenza tra il prospetto di calcolo del differenziale e le buste paga: il differenziale va quantificato includendo tutte le voci che costituiscono il trattamento 'in godimento' (stipendio per fascia di anzianità, posizione economica, altre voci), e poi accertare che lo stipendio mensile riporti sia la posizione economica sia l'indennità liquidata.
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