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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15449/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva riconosciuto ad Anerdi lo status di "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, comma 564, legge 266/2005 per esposizione a particolari condizioni operative in missioni internazionali (Norvegia del Nord, Danimarca, Siria) che lo hanno reso inidoneo al servizio. Il Ministero deduceva che le condizioni contestate rientravano nelle mansioni ordinarie dell'ufficiale delle truppe alpine e che la corte territoriale non avrebbe verificato se la missione fosse veramente "speciale" e avesse esposto il militare a un rischio maggiore rispetto all'attività ordinaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ministero. Ha ritenuto che la valutazione di merito della Corte di Appello, che aveva riconosciuto l'esistenza di particolari condizioni ambientali e operative (tra cui -40 °C, turni all'esterno, pernottamenti in tende sulla neve, alimentazione limitata), fosse congrua e supportata dalle risultanze di merito; ha richiamato la giurisprudenza consolidata che richiede l'accertamento del "quid pluris" rispetto alle normali condizioni di servizio. La Corte ha inoltre rigettato la possibilità di riesaminare in sede di legittimità i fatti e la valutazione probatoria svolta in doppia conforme decisione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.500 per compensi e 200 per esborsi, oltre accessori.

Norme richiamate

  • legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564

    art. 1, comma 564, legge 266/2005

    Riconosce lo status di "vittima del dovere" quando vi siano "particolari condizioni ambientali od operative" che eccedono la normale modalità di svolgimento dell'attività, comportando maggiori rischi o fatiche.

  • D.P.R. 243/2006, art. 1, lett. B e C

    art. 1, lettere B e C, D.P.R. 243/2006

    Richiamate dalle parti come criteri regolamentari per la valutazione delle condizioni operative; la Corte ha rigettato la censura secondo cui la missione sarebbe stata mera attività ordinaria ai sensi di tali disposizioni.

  • Cass. Sez. Un., sent. n. 759/2017

    sentenza delle sezioni unite n. 759 del 2017

    Fornisce l'esegesi della nozione di "particolari condizioni ambientali od operative": sono tali le condizioni che si collocano al di fuori del modo di svolgimento "generale" o "normale" dell'attività prevista.

  • Cass. n. 29819/2022

    Ribadisce che le particolari condizioni implicano circostanze straordinarie o sopravvenute che espongono il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni del compito specifico; occorre identificare caso per caso l'elemento che comporti il rischio maggiore.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    art. 13, c. 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Norma procedurale richiamata circa il contributo unificato; la Corte osserva che non trova applicazione verso le Amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento mediante prenotazione a debito.

  • Cass. S.U. n. 4315/2020 e Cass. n. 9938/2014

    Cass. S.U. 4315/2020; Cass. S.U. 9938/2014

    Giurisprudenza citata in relazione all'esenzione delle pubbliche Amministrazioni dall'obbligo materiale del versamento del contributo processuale mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Per il riconoscimento dello status di "vittima del dovere" ai sensi dell'art. 1, comma 564, è necessario dimostrare un "quid pluris": condizioni ambientali o operative tali da eccedere la normale modalità di svolgimento del compito specifico.
  • La verifica della sussistenza delle particolari condizioni è attività di merito: il giudice di merito valuta fatti e prove e la Corte di Cassazione non può sostituirsi a tale valutazione limitandosi al controllo di legittimità.
  • Le "particolari condizioni" devono essere identificate caso per caso; non basta l'appartenenza a una categoria professionale (es. truppe alpine) per escludere la straordinarietà della missione se sussistono elementi concreti che aumentano il rischio.
  • Una doppia decisione conforme (tribunale e corte d'appello) rende particolarmente difficile la censura in sede di legittimità della motivazione e della valutazione probatoria.
  • In sede di domanda, è utile documentare dettagliatamente elementi concreti che costituiscono il maggior rischio (soglie estreme di temperatura, condizioni di isolamento, durata, tipologia di compiti svolti, carenze logistiche o di protezione) per dimostrare il superamento della normalità.
  • Le amministrazioni dello Stato possono essere esentate dagli obblighi materiali di versamento di contributi processuali secondo la giurisprudenza richiamata.

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