Cassazione Penale, Sentenza n. 2244/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza che ha applicato gli arresti domiciliari per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 9/10/1990, n. 309) e reati connessi (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). La ricorrente ha dedotto: 1) insufficiente e non autonoma valutazione degli elementi indiziari rispetto al reato associativo, con mancata distinzione del ruolo individuale in ragione dei vincoli familiari e della presunta soggezione psicologica rispetto al figlio (assenza di "affectio societatis"); valorizzazione decontestualizzata di intercettazioni e videoriprese; 2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e difetto di motivazione sulla proporzionalità e attualità delle esigenze cautelari, considerata l'età avanzata della indagata e il tempo intercorso dagli ultimi fatti (aprile 2022).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che, sulla base di un compendio indiziario fatto di intercettazioni, videoriprese, sequestri e arresti in flagranza, risultano provati gli elementi di un gruppo organizzato dedito allo spaccio nel quartiere indicato, con organigramma, basi logistiche (anche l'abitazione della ricorrente) e ripartizione dei compiti. La Corte ha affermato che la base familiare non esclude l'"affectio societatis" e che i contatti continui, i rifornimenti, le consegne, le indicazioni sulle strategie dopo gli arresti costituiscono "facta concludentia" idonei a provare l'associazione. Quanto alle esigenze cautelari, è stata ritenuta attuale la pericolosità di reiterazione, anche considerando il ruolo operativo e la professionalità criminale della ricorrente; la misura applicata (arresti domiciliari) è stata ritenuta la minima idonea e compatibile con l'età. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 74
associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti
La Corte interpreta l'art. 74 richiedendo l'elemento organizzativo e duraturo ma ammette la prova tramite "facta concludentia" (contatti continui, basi logistiche, divisione dei compiti), affermando che la base familiare non esclude l'"affectio societatis"
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73
illecito riguardante la detenzione e cessione di stupefacenti (commi 1 e 4 citati)
I reati "fine" (detenzione e spaccio) sono stati considerati coerenti con il programma criminoso del sodalizio e utilizzati come elementi indiziari per la associazione
codice di procedura penale - art. 275, comma 3
presunzione relativa in materia di esigenze cautelari per taluni reati
La Corte applica la presunzione relativa: a fronte di gravi indizi per reati associativi/produttivi di stupefacenti, la valutazione delle esigenze cautelari si orienta verso la necessità della misura, salvo che il difensore dia dimostrazione convincente della non attualità del pericolo
codice di procedura penale - art. 274, comma 1, lett. c)
esigenza cautelare legata al pericolo di reiterazione del reato
La Corte ricorda che la "attualità" del pericolo non richiede l'imminenza di specifiche occasioni di recidiva ma una valutazione prognostica fondata sulla personalità, modalità del fatto e contesto socio-ambientale
codice penale - art. 110
concorso di persone nel reato
La Corte distingue il concorso di persone (art. 110 c.p.) dall'associazione: quest'ultima richiede un "quid pluris" organizzativo e stabile, che nel caso è stato ritenuto presente
codice di procedura penale - art. 616
condanna alle spese processuali
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
regolamento esecuzione cod. proc. pen. - art. 28
adempimenti di cancelleria
La cancelleria è incaricata degli adempimenti consequenziali alla sentenza, come previsto dall'art. 28 del regolamento di esecuzione
Massime di principio
- La presenza di legami familiari tra gli indagati non esclude automaticamente la configurabilità di una associazione per delinquere: i rapporti parentali possono anzi rafforzare il vincolo associativo se emergono elementi organizzativi concreti
- Per provare l'"affectio societatis" in reati di narcotraffico è sufficiente un complesso di "facta concludentia" (contatti continui, basi logistiche, divisione dei compiti, rifornimenti, commesse ripetute), anche se il periodo di osservazione è relativamente breve
- Le intercettazioni e le videoriprese vanno valutate nel loro contesto complessivo: la loro decontestualizzazione è censurabile, ma quando integrano un quadro indiziario coerente sono idonee a dimostrare l'appartenenza all'associazione
- La presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. sposta il bilanciamento cautelare a favore della misura quando sussistono gravi indizi per reati associativi e di spaccio; il difensore deve fornire elementi concreti per dimostrarne l'irrilevanza o la non attualità
- La valutazione dell'attualità del pericolo di reiterazione è prognostica e tiene conto di personalità, modalità del reato, ruolo svolto e contesto: il tempo trascorso dai fatti non esclude la misura, ma richiede motivazione approfondita se si contesta la persistenza del pericolo
- L'assenza di una retribuzione o di una cassa comune non esclude l'esistenza di una struttura organizzata quando sussistano altri indici organizzativi
- Le doglianze generiche sulla mancanza di autonoma valutazione del giudice cautelare sono spesso inefficaci: la tesi difensiva deve contestare specificamente i passaggi logici del provvedimento impugnato
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