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Sentenza

Sentenza del 28/12/2016 n. 27127 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato, ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600/1973, l'IRAP indicata ma non versata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2001, emettendo la relativa cartella di pagamento. Il contribuente ha contestato la debenza dell'imposta sostenendo, in sostanza, l'assenza dell'autonoma organizzazione quale presupposto dell'IRAP, e ha censurato anche il mantenimento delle sanzioni, deducendo l'esistenza di obiettive condizioni di incertezza normativa e un difetto di motivazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Poiché il contribuente aveva dichiarato in proprio favore l'esistenza dei presupposti dell'IRAP e ne aveva indicato l'importo, l'Agenzia poteva procedere alla liquidazione mediante controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36-bis. Sebbene la dichiarazione sia emendabile e il contribuente possa successivamente dimostrare che era viziata da errore e che mancava l'autonoma organizzazione, l'onere di fornire tale prova grava sul contribuente che intenda ritrattarla. Non essendo stata fornita tale prova, è stata confermata anche la debenza delle sanzioni. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 1.600 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Controllo formale e liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione

    L'Agenzia delle Entrate può emettere direttamente la cartella per l'imposta dichiarata e non versata quando il contribuente abbia indicato in dichiarazione sia il presupposto impositivo sia il relativo importo.

  • Art. 2697 del codice civile

    Chi intende ritrattare la propria dichiarazione sostenendo l'inesistenza del presupposto dell'imposta deve provare il fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria, nel caso concreto la mancanza di autonoma organizzazione.

  • Art. 115 del codice di procedura civile

    La decisione deve fondarsi sui fatti provati dalle parti; la Corte ha escluso che il giudice regionale abbia erroneamente applicato le regole sulla prova.

  • Art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Attribuisce al giudice tributario la facoltà di disapplicare le sanzioni amministrative tributarie in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme.

Massime di principio

  • L'indicazione spontanea di un tributo nella dichiarazione, seguita dal mancato pagamento, consente normalmente all'Amministrazione di procedere alla riscossione mediante controllo automatizzato, senza una nuova istruttoria sul presupposto già dichiarato.
  • La dichiarazione fiscale è emendabile: il contribuente può correggerla anche in giudizio, ma deve dimostrare concretamente l'errore originario e l'inesistenza del presupposto d'imposta.
  • Quando si sostiene l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP, l'onere della prova grava sul contribuente che intende negare quanto precedentemente dichiarato.
  • La mera complessità o incertezza della disciplina non comporta automaticamente la cancellazione delle sanzioni; occorre dimostrare un'incertezza normativa obiettiva e qualificata.
  • Se il contribuente ritiene di aver versato un'imposta non dovuta, il percorso ordinario è chiederne il rimborso o correggere tempestivamente la dichiarazione, non omettere il pagamento dopo aver autoliquidato il tributo.

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