Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/10/2021 n. 28577 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'anno 2007, fondato su elementi rinvenuti durante una verifica alla fornitrice Top Energy s.r.l. (contabilità parallela e dichiarazioni del legale rappresentante M.P.) che avrebbero dimostrato cessioni 'in nero' di mangimi. La contribuente denunciava: illegittimità dell'accesso domiciliare presso l'abitazione di M.P. (presunto luogo esclusivamente abitativo) per mancanza di motivazione sui 'gravi indizi' nel decreto del P.M.; uso esclusivo delle dichiarazioni di terzi senza contraddittorio; errata ricostruzione induttiva del reddito (applicazione di ricarico del 32% anziché percentuale di settore 30%, mancata deduzione delle spese correlate), e carenza motivazionale dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo profilo del primo motivo: ha ritenuto che la CTR abbia erroneamente considerato 'ininfluente' l'accesso domiciliare effettuato presso l'abitazione della legale rappresentante della fornitrice senza verificare la legittimità del decreto del P.M. ex art. 52 DPR 633/1972 (mancanza di valutazione sulla promiscuità dei locali e sulla sussistenza dei gravi indizi). Perciò la sentenza di merito è stata cassata limitatamente a tale profilo e la causa è rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione per riesame (anche sulle spese). Gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 52 comma 1 e 2

    L'autorizzazione del Procuratore della Repubblica è richiesta per l'accesso a locali adibiti anche ad abitazione o esclusivamente ad abitazione; quando si tratti di locali esclusivamente abitativi la motivazione sui 'gravi indizi' è obbligatoria. La giurisprudenza richiede al giudice di sindacare la legittimità formale e sostanziale della autorizzazione, specialmente se le prove acquisite al domicilio sono poste a fondamento dell'accertamento.

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 39

    Disciplina l'accertamento induttivo del reddito d'impresa; può essere utilizzato quando le scritture o le dichiarazioni appaiono inattendibili, ma la Corte richiede che le prove su cui si basa l'accertamento siano lecite e adeguatamente valutate.

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 54

    Riguarda gli accertamenti ai fini IVA; le risultanze probatorie (anche derivanti da accessi) devono essere acquisite con rispetto delle regole procedurali e della inviolabilità del domicilio, salvo che sia intervenuta una valida autorizzazione.

  • Codice civile, art. 2729

    Riferimento alla presunzione e al valore probatorio delle scritture contabili: la CTR ha valutato la scarsa redditività dichiarata come indizio di inattendibilità delle scritture, ma la Corte di cassazione ha precisato che tale valutazione non può fondarsi su elementi acquisiti illegittimamente.

  • Costituzione, art. 14 e art. 24

    Richiamate dalla Corte con funzione di garanzia costituzionale dell'inviolabilità del domicilio e del diritto di difesa: la deroga a tali garanzie (accesso domiciliare) è ammessa solo per legge e con adeguata motivazione sui gravi indizi.

Massime di principio

  • Se un accertamento tributario si fonda, anche in parte, su documenti o dichiarazioni acquisiti durante un accesso domiciliare, il giudice di merito deve verificare la legittimità del decreto autorizzativo del P.M. (art. 52 DPR 633/1972) e la presenza di una motivazione sui 'gravi indizi'; l'assenza o il vizio di tale motivazione può rendere inutilizzabili le prove acquisite.
  • L'illegittimità dell'accesso domiciliare incide sull'utilizzabilità delle prove solo nella misura in cui esista un nesso di insostituibile consequenzialità tra quelle prove e le parti dell'accertamento che ne dipendono; parti dell'accertamento fondate su fonti autonome possono comunque conservarsi.
  • Non è rilevante che l'accesso sia avvenuto presso il domicilio di un terzo rispetto al contribuente: se documenti acquisiti presso quel domicilio sono utilizzati per contestare imposte a carico del contribuente, questi ha titolo a far sindacare la legittimità dell'accesso e l'uso di quelle prove.
  • La semplice affermazione della CTR che un accesso 'è ininfluente' non basta: il giudice deve esporre il percorso logico-giuridico con cui esclude l'incidenza delle prove illecitamente acquisite sull'accertamento.
  • L'accertamento induttivo del reddito (art. 39 DPR 600/1973) resta possibile quando le scritture appaiono inattendibili, ma la sua legittimità richiede che le prove su cui si basa siano regolari; se parte delle prove deriva da attività concesse in deroga al domicilio senza valida autorizzazione, quelle prove non possono sorreggere l'induttivo.
  • Le sentenze passate in giudicato emesse nei confronti di terzi non producono automaticamente effetti vincolanti: l'efficacia riflessa del giudicato sussiste solo se ricorrono i requisiti di pregiudizialità giuridica, assenza di un diritto autonomo del terzo e impossibilità di un diverso accertamento.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.