Cassazione Penale, Sentenza n. 23667/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Melia era stata condannata in appello per furto di acqua potabile sottratta all'acquedotto municipale, pluriaggravato (art. 625 nn. 2 e 7 c.p.), mentre in primo grado era stata assolta per occupazione abusiva ai sensi dell'art. 131-bis c.p. La ricorrente ha impugnato in Cassazione sostenendo, in particolare, la carenza di motivazione sul dolo specifico richiesto per il furto (mancata dimostrazione che fosse consapevole della manomissione del contatore e della finalità di profitto), rilevando che la manomissione appariva risalente e che ella aveva chiesto il subentro e la voltura delle utenze oltre un anno prima dell'accertamento; inoltre deduceva la configurabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il ricorso per vizi motivazionali: ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria, rilevando la totale assenza, sia nel primo grado sia in appello, di un adeguato scrutinio e di una motivazione specifica sull'elemento soggettivo (dolo specifico) del furto. La Cassazione ha precisato che la valutazione della consapevolezza della manomissione e della finalità di profitto doveva confrontarsi con le circostanze emerse (manomissione anteriore al subentro, contatore esterno, richiesta di voltura) e ha lasciato assorbite le restanti questioni sulle aggravanti e sulla causa di non punibilità, demandandole al nuovo giudizio di merito.
Norme richiamate
art. 624 c.p. (furto)
Richiama il requisito del dolo specifico: il furto richiede che l'agente agisca 'al fine di trarne profitto' (profitto inteso non necessariamente come utilità esclusivamente economica). La Corte evidenzia che questo elemento soggettivo deve essere adeguatamente motivato dal giudice di merito.
art. 625 c.p., nn. 2 e 7 (circostanze aggravanti)
Gli aggravanti contestati riguardano l'uso di mezzi fraudolenti e l'avere ad oggetto cose destinate a pubblica utilità/servizio. La Cassazione ha osservato che la loro configurazione richiede motivazione specifica e non può sorreggere la condanna in assenza di un'adeguata valutazione sul dolo.
art. 131-bis c.p. (non punibilità per particolare tenuità del fatto/causa di non punibilità)
Rilevata in primo grado per l'occupazione abusiva; la ricorrente ha invocato analogamente questa causa anche rispetto al reato di furto una volta esclusa la circostanza aggravante. La Corte di Cassazione non ha deciso sul punto, ritenendo prima necessario il corretto accertamento del dolo e delle circostanze fattuali in sede di rinvio.
Sezioni Unite, sent. n. 41570/2023 (giurisprudenza richiamata)
Richiamata per chiarire che il 'profitto' richiesto dal dolo specifico del furto non coincide necessariamente con una utilità patrimoniale e può riferirsi anche a soddisfazioni non strettamente economiche; la Corte ne trae la conseguenza che l'elemento soggettivo va comunque adeguatamente dimostrato e motivato.
Massime di principio
- Per configurare il furto è indispensabile provare il dolo specifico (la finalità di trarre profitto): la mera prova dell'impoverimento della pubblica collettività non basta senza ragioni sullo stato psicologico dell'agente.
- Se la manomissione di un contatore risale a epoca anteriore al subentro dell'imputato o il contatore è collocato all'esterno dell'abitazione, ciò è rilevante e può far pendere a favore dell'assenza di consapevolezza; il giudice di merito deve valutare e motivare esplicitamente questi elementi.
- La richiesta formale di subentro e la voltura delle utenze da parte della persona che subentra costituiscono elementi rilevanti, e la loro sussistenza può ostare a ritenere la conoscenza della manomissione e la volontà di trarre profitto.
- Le aggravanti previste dall'art. 625 c.p. richiedono motivazione puntuale: non possono essere applicate automaticamente senza valutare il legame con l'elemento soggettivo dell'imputato.
- In caso di motivazione insufficiente sui profili psicologici e fattuali essenziali del reato, la Corte di Cassazione annulla e rinvia per un nuovo giudizio di merito; dunque, per resistere efficacemente in giudizio, la parte che chiede la condanna deve assicurare che il giudice affronti e confuti le obiezioni difensive rilevanti.
- La valutazione della causa di non punibilità (art. 131-bis) può dipendere da accertamenti di fatto (quantità, modalità, antecedenza temporale della manomissione) e andrebbe esaminata solo dopo un adeguato accertamento del dolo e delle circostanze aggravanti.
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