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Legge

L.R. Molise 17/2008

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, ad oggetto: "Norme in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni e modalità di applicazione dell'eco condizionalità"

Normativa regionaleL.R. Molise 17/2008

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la legge regionale Molise n. 8/2005 sulla eliminazione della vegetazione infestante e l’eco-condizionalità, vietando la bruciatura dei residui di potatura/decespugliamento e imponendo ulteriori cautele antincendio e obblighi di comunicazione/esibizione. Riforma anche il regime sanzionatorio. È applicabile nel Molise fino a eventuale abrogazione o sostituzione.

Modifiche alla disciplina regionale molisana sulla bruciatura dei residui vegetali e sulle sanzioni

Modifiche alla disciplina molisana sulla bruciatura dei residui vegetali

La legge regionale del Molise 12 giugno 2008, n. 17 interviene sulla legge regionale 4 marzo 2005, n. 8, rafforzando i divieti e gli obblighi connessi alla combustione di residui vegetali e alla prevenzione degli incendi nei terreni agricoli. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio della Regione Molise.

Ambito delle modifiche e disciplina sostanziale

La legge modifica la normativa regionale già vigente in materia di eliminazione della vegetazione spontanea infestante e dei residui delle coltivazioni, incidendo in particolare sulle modalità consentite di bruciatura e sulle misure di sicurezza da adottare.

Viene espressamente vietata anche la bruciatura:

  • dei residui vegetali provenienti da potatura o da decespugliamenti, anche se accumulati in cumuli;
  • di qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Inoltre, la comunicazione prevista dalla disciplina regionale deve essere esibita alle autorità che effettuano il controllo.

Obblighi di prevenzione incendi nei terreni coltivati

Per ridurre il rischio di danni da incendio, i proprietari e i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni coltivati a colture graminacee, leguminose e foraggere devono eseguire, al termine della raccolta e immediatamente dopo la trebbiatura, una fascia di protezione lungo il confine del fondo. La legge indica tale intervento come precesa, capezzagna o fascia parafuoco.

Regime delle bruciature consentite e condizioni operative

La disciplina richiamata e modificata dalla legge continua a distinguere tra diverse tipologie di combustione dei residui vegetali, imponendo il rispetto dei termini e delle modalità procedurali previsti dalla legge regionale n. 8/2005. La violazione di tali condizioni comporta sanzioni amministrative differenziate a seconda del tipo di residuo bruciato e dell’inosservanza delle cautele prescritte.

Sanzioni

La legge sostituisce integralmente l’articolo 7 della legge regionale n. 8/2005, ridefinendo il quadro sanzionatorio. Restano ferme eventuali conseguenze penali previste dalla disciplina di settore.

Sono previste sanzioni amministrative per:

  • la bruciatura di stoppie, erbe dei prati, erbe palustri ed erbe infestanti in terreni incolti, lungo strade, autostrade e ferrovie, se effettuata fuori dai termini consentiti: da 500 a 2.500 euro;
  • la bruciatura di residui vegetali da potatura o decespugliamento fuori dai termini consentiti: da 100 a 600 euro;
  • la bruciatura di stoppie, erbe dei prati, erbe palustri ed erbe infestanti anche in terreni incolti senza le operazioni di sicurezza e le fasce protettive previste: da 600 a 2.800 euro;
  • la bruciatura della vegetazione senza rispettare le modalità procedurali o senza effettuare la comunicazione al Comando dei Vigili urbani: da 100 a 300 euro; la mancata esibizione della comunicazione in sede di controllo è punita con la medesima sanzione;
  • la bruciatura delle stoppie senza rispettare le modalità previste per tale ipotesi: da 300 a 1.100 euro;
  • il mancato rispetto delle modalità previste per ulteriori misure di cui alla legge: da 100 a 600 euro;
  • ogni altra infrazione non espressamente sanzionata: da 100 a 600 euro.

Il pagamento delle sanzioni deve essere effettuato mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Molise – Servizio Tesoreria – Campobasso.

Attualità della disciplina

Si tratta di una legge di modifica puntuale di una normativa regionale del 2005; il testo fornito non indica un termine di efficacia limitato. La disciplina resta quindi rilevante finché la legge modificata e le sue successive eventuali variazioni risultano vigenti.

Testo integrale

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